Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2023, n. 10708

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2023, n. 10708
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10708
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES LO RE NO NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/03/2022 del TRIBUNALE DI MESSINA in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO n-n 2:5L, , 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina in funzioneTesame ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di NI SA LE Lo PR, in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede,o`d,efk31 marzo 2022, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al capo 3 dell'incolpazione provvisoria (art. 629 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., per essere gravemente indiziato di aver concorso all'estorsione commessa ai danni dell'esercizio commerciale affiliato alla filiera Crai, meglio conosciuto come NA AD, in concorso con altri, tra cui MA;\.,LO IT TI e AR De LE: pag. 77 e ss. dell'ordinanza genetica).

1.1.11 provvedimento impugnato sottolinea la sussistenza di elementi indiziari tratti da conversazioni registrate in data 11 febbraio 2019 (cfr. pag. 3 dell'ordinanza), che troveranno seguito nel prosieguo dell'attività captativa (quella ambientale del 2 settembre 2019, nel corso della conversazione tra LO IT TI e PP OR, nella quale quest'ultimo era stato convocato per rendere conto di una serie di comportamenti poco graditi al capo clan;
conversazione del 18 novembre 2020 tra SI e AR De LE), dalle quali emerge, secondo il Tribunale, il ruolo di mediatore svolto dal ricorrente per essere intervenuto, in favore del cugino SA Lo PR, socio accomandatario dell'esercizio commerciale descritto, ai cui danni veniva esercitata la richiesta estorsiva.

1.2. In particolare, l'ordinanza oggetto di ricorso evidenzia il ruolo di mediatore tra la vittima che si era a lui rivolta dopo aver riconosciuto il soggetto che aveva collocato una bottiglia incendiaria, il mandante dell'azione intimidatoria, PP OR, e i ON, referenti mafiosi della frazione di Gala, avendo concesso LE Lo PR (detto IN LA) l'autorizzazione a rivolgersi a questi, anche spendendo il suo nome. La vittima, secondo il Tribunale del riesame, subito dopo l'attentato incendiario, non si era rivolta alle Forze dell'ordine, ma al ricorrente, quale referente riconosciuto come idoneo a 'sistemare' l'estorsione. Questi, infatti, prima aveva interloquito con PP OR e, successivamente, aveva autorizzato la vittima a rivolgersi ai ON anche a suo nome per trovare una sistemazione. Si sottolinea l'esito della captazione del 18 novembre 2020 inter alios (pag. 8), nonché l'ordinanza custodiale emessa a carico del ricorrente, nel procedimento cd. Pozzo, in cui questi viene descritto come assiduo frequentatore di LO IT TI.Si rimarca che, secondo i conversanti di detta ultima conversazione, il ricorrente doveva essere incaricato della riscossione dei proventi estorsivi dell'esercizio commerciale. Quanto alle esigenze cautelari si riporta anche una vicenda relativa alla visita presso l'abitazione di LO IT TI di tale ER e delle lamentele di questi per la condotta del ricorrente che avrebbe preteso in prestito danaro senza restituirlo. Inoltre, si richiama l'ordinanza genetica (pag. 284 e ss.).

2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. T. Calderone, che denuncia due vizi.

2.1.Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 110, 629, 426-bis.1 cod. pen., 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Gli elementi indiziari a carico sarebbero tratti da un numero esiguo di intercettazioni, telefoniche e ambientali, dalle quali, in definitiva, per la difesa, emergerebbe soltanto un intervento del ricorrente per le ragioni della persona offesa, non quale intermediario. Nella prima conversazione, tra il ricorrente e LO IT TI, del 11 febbraio 2019, in sostanza i due parlerebbero di una estorsione subita in passato dal cugino del ricorrente. Inoltre, sarebbe lo stesso ricorrente a riferire a TI che il cugino, avendo riconosciuto, attraverso il sistema di videosorveglianza, la persona che aveva collocato la bottiglia incendiaria lo aveva interpellato per intercedere presso OR onde abbassare le pretese. Quindi, quello dei ricorrente sarebbe un intervento successivo all'atto intimidatorio, all'esito del quale, al rifiuto di OR di abbassare le pretese, era stata la stessa persona offesa a chiedere al ricorrente il permesso di

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