Cass. civ., sez. II, sentenza 06/05/1987, n. 4196
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Qualora la distanza legale fra costruzioni su fondi vicini risulti inosservata per il fatto di un terzo, il quale abbia edificato con propri materiali su uno di detti fondi, l'Azione del proprietario dell'altro fondo, rivolta a conseguire la demolizione o lo arretramento dell'opera, è esperibile esclusivamente nei confronti del confinante, in considerazione del carattere reale dell'Azione medesima (qualificabile come "negatoria servitutis"), mentre la legittimazione passiva di detto costruttore deve essere riconosciuta rispetto all'eventuale ulteriore pretesa di risarcimento del danno, alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito. ( V 2304/78, mass n 391707; ( V 1523/78, mass n 390896; ( V 2487/76, mass n 381281; ( V 3189/73, mass n 367009).*
Ai fini e per gli effetti dell'art. 873 cod. civ., deve intendersi per costruzione ogni opera edilizia di notevole consistenza e solidità che, con o senza l'impiego di Malta cementizia, risulti, non solo stabilmente infissa al suolo, ma da questo si distingua, elevandosi apprezzabilmente dalla sua superficie. In particolare, per quanto riguarda i fondi a dislivello, mentre non può considerarsi costruzione, a detti fini, il muro di contenimento realizzato per evitare smottamenti o frane nel caso di dislivello naturale, devono, invece considerarsi costruzione in senso tecnico giuridico, in caso di dislivello derivante dall'opera dell'uomo, il terrapieno e il relativo muro di contenimento che lo abbiano prodotto oppure abbiano accentuato quello già esistente per la natura dei luoghi. ( V 4593/84, mass n 436513; ( V 6060/83, mass n 430865; ( V 3534/83, mass n 428440; ( V 1740/77, mass n 385457; ( V 649/75, mass n 373981; ( V 2904/74, mass n 371342; ( V 1904/74, mass n 370124; ( V 0914/74, mass n 368812).*