Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/09/2022, n. 28468
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 912-2022 proposto da: B S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato M S, rappresentato e difeso dall'avvocato A C;- ricorrente -contro - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato V A P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A L C;- con troricorrente - nonché contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;- intimato - avverso la sentenza n. 205/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 22/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2022 dal Consigliere L R;udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati A C ed A L C. FATTI DI CAUSA 1.- L'avvocato S B propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi ed illustrato da memoria avverso la sentenza n.205\2021 emessa il 15 luglio 2021 dal Consiglio Nazionale Forense, depositata in data 22 novembre 2021 e regolarmente notificata, con la quale è stata confermata, a suo carico, la sanzione della radiazione. 2. - Resiste con controricorso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 3. - Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, nelle quali chiede il rigetto del ricorso. Ric. 2022 n. 00912 sez. SU - ud. 05-07-2022 -2- 4. - Il giudizio disciplinare nei confronti del ricorrente traeva origine dalla riunione di undici procedimenti disciplinari a suo carico aperti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (d'ora innanzi, indicato anche come COA) di Roma sulla base di altrettanti esposti, tutti accomunati dall'elemento dell'allegata appropriazione, da parte dell'avv. B, di somme affidate dai clienti e del mancato impiego di esse per le finalità concordate, nonché della mancata restituzione di tali somme, nella maggior parte dei casi consegnate fiduciariamente per porre in essere un'operazione immobiliare in realtà mai avviata. 5. - In virtù dell'entrata in vigore della nuova legge professionale che ha attribuito la competenza a decidere in primo grado sul procedimento disciplinare a carico degli avvocati ai Consigli Distrettuali di Disciplina, il COA di Roma trasmetteva il fascicolo al Consiglio Distrettuale di Disciplina (d'ora innanzi, CDD) di Roma. 6. - Il capo di incolpazione poneva a carico del professionista la "violazione dei doveri di proprietà, dignità, decoro e indipendenza di cui all'articolo 9 del codice disciplinare, del dovere di fedeltà di cui all'articolo 10, del dovere di diligenza, di cui all'articolo 12, del dovere di verità di cui al previgente articolo 14, oggi articolo 50 del codice disciplinare, del dovere di riserbo, del dovere di rendicontazione di cui all'articolo 30 commi 1, 22 e 4, e degli obblighi verso il terzi di cui all'articolo 64, recando grave disdoro alla categoria professionale di appartenenza" per aver, in riferimento ad undici diversi episodi, oggetto di altrettanti esposti, ricevuto dai clienti somme in deposito fiduciario, in alcuni casi per definire una procedura esecutiva, in altri (la maggioranza) per compiere operazioni di acquisto immobiliare, operazioni in realtà mai compiute, e per essersi appropriato delle relative somme che non venivano mai restituite agli aventi diritto 7. - La Sezione designata del CDD disponeva la citazione a giudizio per nove capi di incolpazione e la contestuale archiviazione dei capi Ric. 2022 n. 00912 sez. SU - ud. 05-07-2022 -3- contrassegnati dai numeri 3 e 6, non sussistendo per questi ultimi prove evidenti di colpevolezza. Il dibattimento era rinviato una prima volta, su richiesta dell'incolpato;la successiva richiesta di rinvio a data da destinarsi a causa dell'emergenza Covid, formulata dall'avv. B, veniva respinta dal CDD, che invitava al contempo l'incolpato, il quale aveva nominato proprio codifensore l'avv. C, a nominare un unico difensore. Successivamente al completamento dell'istruttoria, l'incolpato chiedeva il rinvio dell'udienza di discussione, attesa la situazione emergenziale in atto e l'impossibilità di muoversi dalle città di provenienza, in particolare per il suo avvocato dì fiducia, residente in Sicilia. Il CDD rigettava l'istanza;l'incolpato, presente all'udienza di discussione ma privo in tale sede dell'assistenza del suo avvocato, si allontanava dichiarando di non poter esercitare il proprio diritto di difesa. 8. - All'esito del dibattimento il CDD, con decisione n. 58 del 2020, dichiarava non luogo a provvedere per le violazioni contestate relativamente ai capi di íncolpazione numero 4 e 9 ( per quest'ultimo, limitatamente all'appropriazione in danno della società La Camomilla s.r.l.). Con riferimento agli altri capi (che traevano origine dagli esposti n. 1 dell'avv. U, per euro 50.000, n. 2 dell'ing. S, per euro 50.000,00, n. 5, di A C, in cui si denunciava l'appropriazione di euro 72.000,00 e di L F, per euro 67.000,00, somme restituite solo in parte;n. 7, dell'avv. G, per euro 134.000,00, somma restituita solo per euro 20.000,00;n. 8, del dott. Palumbo, per euro 100.000,00;n. 9, relativamente alla posizione della sola Villa Immobiliare s.r.I., per euro 1.750.000,00;n. 10 del prof. Saimaggi, per euro 30.000,00, restituiti solo in minima parte;n. 11 della sig. Ciaccio per la somma complessiva di euro 65.000,00), rigettava preliminarmente le eccezioni di prescrizione. Richiamava in proposito il principio di diritto secondo il quale la legge numero 247 del Ric. 2022 n. 00912 sez. SU - ud. 05-07-2022 -4- 2012, articolo 56, comma 3, non si applica agli illeciti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto il potere disciplinare sanzionatorio, per la sua natura amministrativa, resta insensibile al diritto sopravvenuto più favorevole. Riteneva quindi applicabile la disciplina della prescrizione previgente agli illeciti di natura istantanea perfezionatasi in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina (falso e violazione del mandato) ed a quelli la cui permanenza era cessata in pari data. Applicava, invece, la nuova disciplina agli illeciti di natura istantanea perfezionatisi in data successiva all'entrata in vigore della nuova normativa, ed a quelli la cui permanenza era cessata successivamente ad essa. Nel merito, riteneva provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla base dell'ampia documentazione acquisita agli atti, e delle stesse dichiarazioni rese dall'avv. B, che il legale avesse ricevuto le somme affidategli dai clienti per il compimento di acquisti immobiliari, senza poi utilizzarle a questo scopo, ma impossessandosene e, riconosciute la gravità degli addebiti e la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della sanzione più grave, comminava all'incolpato la sanzione disciplinare della radiazione. 9. - L'avvocato B impugnava la decisione e il CNF, con sentenza n.205 del 2021, rigettava il ricorso confermando la sanzione della radiazione. 10. - La sentenza qui impugnata preliminarmente esamina le questioni relative alla prescrizione degli illeciti, ritenendo infondate le argomentazioni dell'appellante e corrette le motivazioni del CDD. 10.1 - Afferma che per l'istituto della prescrizione resta operante il criterio generale della irretroattività della normativa sopravvenuta, cosicché è inapplicabile a fatti antecedenti lo ius supervieniens introdotto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012;è al momento della commissione del fatto, o alla sua cessazione, se illecito permanente, che bisogna guardare per individuare il regime di prescrizione (e il Ric. 2022 n. 00912 sez. SU - ud. 05-07-2022 relativo dies a quo) cui l'azione disciplinare è sottoposta, non rilevando il successivo momento dell'incolpazione. Reputa quindi che correttamente il CDD abbia applicato a) la disciplina della prescrizione previgente agli illeciti di natura istantanea perfezionatisi in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina e a quelli la cui permanenza è cessata in pari data;b) la normativa attuale agli illeciti istantanei successivi all'entrata in vigore della nuova legge ovvero a quelli per i quali la permanenza era cessata successivamente ad essa. In riferimento al caso di specie, afferma che si tratti di illeciti permanenti, attesa la mancata restituzione del denaro ricevuto dall'incolpato e non impiegato per le finalità per le quali era stato consegnato e che di conseguenza il decorso del termine prescrizionale deve essere ancorato non alla commissione del fatto, ma alla cessazione della condotta disciplinarmente rilevante. Quanto ai fatti oggetto anche di processo penale, osserva che per essi la prescrizione inizia a decorrere soltanto col passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio penale. Afferma, quindi, la correttezza dell'operato del COA laddove ha sospeso i procedimenti disciplinari a causa della pendenza dei giudizi penali. 10.2 - Rigetta i rilievi relativi alla prescrizione maturata in sede civile, con conseguente preclusione del recupero dei propri crediti da parte degli esponenti. Osserva in proposito che il processo disciplinare e il processo civile operano su due piani nettamente distinti, essendo il primo preordinato alla tutela del decoro della professione. Pertanto i rimedi esperibili in sede civile e collegati alla illiceità della condotta dell'incolpato non hanno rilievo con riferimento alla valutazione del rilievo deontologico del comportamento dell'iscritto e della relativa sanzione. 10.3 - Rigetta altresì tutti i rilievi dell'incolpato relativi alla nullità della decisione disciplinare. Ric 2022 n. 00912 sez. SU - ud. 05-07-2022 -6- In relazione all'eccezione di nullità dell'udienza del 9.11.2020, con conseguente nullità derivata della decisione emessa all'esito della stessa, per non avere il CDD accolto l'istanza di rinvio formulata dal difensore dell'incolpato, in violazione della normativa volta a contenere il contagio da COVID-19 e in particolare dell'art. 1, comma 9 lettera o) del
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