Cass. civ., sez. III, sentenza 31/10/2014, n. 23170
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La responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l'ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceità. Ne consegue che il criterio di imputazione della responsabilità non è correlato alla sola illegittimità del provvedimento, ma ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto. (Nella specie, la S.C., ha rigettato, per carenza del requisito dell'ingiustizia del danno, la domanda risarcitoria conseguente alla chiusura di un centro sanitario di riabilitazione operante senza la prescritta autorizzazione regionale, disposta con provvedimenti amministrativi annullati dal TAR per violazione di legge avente carattere esclusivamente procedimentale, osservando che gli stessi avevano inciso non su una situazione giuridicamente rilevante, ma su una posizione di mero fatto, protrattasi nel tempo "contra legem").
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. R L - Consigliere -
Dott. C F M - Consigliere -
Dott. V E - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30182-2008 proposto da:
REGIONE ABRUZZO (80003170661), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
- ricorrente -
contro
SALUS S.R.L. (01327330666), in persona del legale rappresentante Amministratore Unico B A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell'avvocato D'AMARIO FERDINANDO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
ASL/4 L'AQUILA (93000960661);
- intimata -
Nonché da:
ASL/4 L'AQUILA (93000960661), in persona del suo Direttore Generale Dott. M R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO TACCHINI 7, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentata e difesa dall'avvocato R F giusta procura speciale a margine del ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
SALUS S.R.L. (01327330666), in persona del legale rappresentante Amministratore Unico B A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO D'AMARIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente all'incidentale -
nonché nei confronti di:
REGIONE ABRUZZO (80003170661);
- intimata -
avverso la sentenza n. 432/2008 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 02/07/2008, R.G.N. 722/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l'Avvocato dello Stato GIANNUZZI;
udito l'Avvocato PERETTI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale. RITENUTO IN FATTO
1. - La Salus s.r.l., titolare di poliambulatorio convenzionato con la ULSS n. 6 di L'Aquila operante sin dal 1979, conveniva in giudizio, con atto di citazione del 12 gennaio 1994, detta ULSS e la Regione Abruzzo per sentirle condannare al risarcimento dei danni, nella misura di L. 1 miliardo, patiti a seguito della chiusura del poliambulatorio disposta in base ad ordinanza del Presidente della Giunta regionale con ordinanza n. 78 del 16 maggio 1989, a motivo della mancanza dell'autorizzazione prescritta dalla L. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 19 con contemporanea disposta cessazione da parte
della ULSS n. 6 di "ogni rapporto con il poliambulatorio" medesimo, quali atti entrambi impugnati dinanzi al giudice amministrativo e definitivamente annullati (dopo la concessione di sospensiva in via cautelare) con sentenza n. 214 del 1993 del TAR per l'Abruzzo, passata in cosa giudicata.
Nel contraddittorio delle parti, l'adito Tribunale di L'Aquila rigettava la domanda attorea, osservando che l'illegittimità riscontrata dal TAR concerneva la mancata concessione alla s.r.l. Salus del termine di trenta giorni previsto per munirsi della prescritta autorizzazione, omissione che tuttavia integrava una colpa procedimentale "solo nei confronti dell'amministrazione pubblica dalla quale dipendeva il funzionario che effettivamente ha firmato il provvedimento sospensivo e di chiusura" non anche nei confronti della s.r.l. Salus, risultando, quindi, insussistente sia il nesso causale fra condotta della P.A. e il preteso danno, sia la colpa della P.A. stessa, posto che l'omissione del provvedimento aveva "paradossalmente ... di fatto favorito la Salus".
2. -Il gravame interposto avverso tale decisione dalla Salus s.r.l. veniva accolto dalla Corte di appello di L'Aquila con sentenza non definitiva resa pubblica il 2 luglio 2008, con cui la Regione Abruzzo e la ASL n. 4 di L'Aquila (succeduta alla ULSS n. 6) venivano condannate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla società attrice "in conseguenza dei provvedimenti annullati con sentenza n. 214/1993 del TAR Abruzzo";
danni da quantificarsi nel prosieguo del giudizio.
2.1. - La Corte territoriale riteneva fondato, segnatamente, il motivo di impugnazione con cui si censurava la decisione di primo grado là dove, riferendosi al difetto di autorizzazione prevista dalla L. n. 1265 del 1934, art. 194 ed al comportamento del funzionario, aveva escluso la colpa in capo alla P.A. A tal riguardo, il giudice di appello osservava che la "esclusione dell'elemento soggettivo non può discendere ... dall'asserita assenza di una responsabilità del funzionario o dalla necessità, peraltro esclusa nel periodo interessato dalla richiesta di danni, dall'autorizzazione di cui alla L. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 194 dovendo il giudice autonomamente valutare la condotta della pubblica amministrazione".
Soggiungeva il giudice di secondo grado che, nella specie, "l'evidente illegittimità dei due provvedimenti, resa palese dall'abrogazione della norma su cui erano fondati, rende evidente la colpa delle due P.A. che nulla hanno dedotto d'altro canto a dimostrazione della scusabilità dell'errore".
La Corte territoriale riteneva, quindi, provato il danno patito dalla Salus s.r.l., per la mancata percezione di utili ed inutile esborso di spese correnti a seguito della sospensione della convenzione e della chiusura del poliambulatorio (nel periodo tra il 16 maggio 1989 ed il 23 agosto 1989 per le discipline specialistiche di pediatria e cardiologia e nel periodo tra il 16 maggio 1989 ed il 5 dicembre 1989 per "le restanti discipline"), risultando anche "evidente ... il nesso causale fra tale pregiudizio ed i provvedimenti annullati", essendo sufficiente per la tutela risarcitoria da illegittimo esercizio della funzione pubblica la lesione di un interesse giuridicamente rilevante.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Regione Abruzzo, affidando le sorti dell'impugnazione a tre motivi, illustrati da memoria.
La A.S.L. n. 4 di L'Aquila ha resistito con controricorso ed ha proposto, altresì, ricorso incidentale adesivo a quello principale della Regione, articolando un ulteriore autonomo motivo di impugnazione.
Resiste con distinti controricorsi, avverso l'impugnazione principale e quella incidentale, la Salus s.r.l.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con il primo mezzo del ricorso principale della Regione Abruzzo, assistito da quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ., è denunciata, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su eccezione riproposta in appello.
La Regione evidenzia che il provvedimento di chiusura del poliambulatorio adottato dal Presidente della Giunta regionale il 16 maggio 1939 aveva come destinatario "l'allora operante ditta individuale Poliambulatorio Medico Salus di Luigi Lombardo" e tale era anche il ricorrente dinanzi al TAR, che aveva poi annullato il provvedimento regionale. La domanda risarcitoria era stata proposta, invece, con atto di citazione della Salus s.r.l., che si era limitata ad affermare, in punto di legittimazione ad agire, che la predetta ditta individuale si era "trasformata in Salus s.r.l.". Essa Regione aveva, quindi, eccepito con comparsa conclusionale in primo grado (depositata il 18 dicembre 2004) il difetto di legittimazione ad causam della Salus s. r. l. in assenza della prova della titolarità "del credito risarcitorio maturato dalla ditta individuale del sig. L L", ma il Tribunale di L'Aquila "respingeva la domanda nel merito, assorbendo dunque la questione preliminare della assenza di legittimazione attiva". La medesima eccezione di difetto di legittimazione ad causam, peraltro rilevabile d'ufficio, veniva dalla Regione riproposta in appello, insistendosi sul fatto che l'attrice non aveva fornito alcuna prova al riguardo. Su tale eccezione la Corte territoriale, che ha accolto l'impugnazione della Salus s.r.l., non si sarebbe affatto pronunciata.
1.1. - Il motivo è infondato.
La verifica della legitimatio ad causam si impone, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione, che nella specie non è ravvisabile) e in via preliminare al merito, ricollegandosi al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ. ed investendo un profilo attinente al contraddittorio, con l'obiettivo di prevenire una sentenza inutiliter data (tra le tante, Cass., sez. un., 9 febbraio 2012, n. 1912). Tale verifica mira a constatare la