Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/06/2011, n. 12409

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La procedura di dismissione di beni immobili appartenenti al Ministero della difesa prevista dall'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non richiede - ove tali beni abbiano un interesse storico e artistico - una specifica disciplina diversa da quella ("ratione temporis" applicabile) di cui al d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283; ne consegue che, ove un Comune eserciti su tali beni il diritto di prelazione di cui all'art. 44, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il trasferimento di proprietà avviene tra lo Stato ed il Comune e non richiede pertanto, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 283 del 2000, alcuna autorizzazione. (Fattispecie in tema di dismissione di un'isola nella laguna di Venezia).

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia, promossa nei confronti del Ministero della difesa e della società concessionaria del relativo servizio, da parte di un Comune il quale - avendo esercitato, in relazione alla dismissione di un immobile di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il diritto di prelazione previsto dall'art. 44, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - chieda l'emissione di una sentenza che dichiari il trasferimento, in suo favore, del diritto di proprietà sul bene ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.; la pretesa del Comune, infatti, compresa nell'ambito della figura civilistica della prelazione, ha natura e consistenza di diritto soggettivo, a nulla rilevando che l'Amministrazione contesti la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di tale diritto, poiché tale profilo attiene al merito e non all'individuazione della giurisdizione. (Fattispecie in tema di dismissione di un'isola nella laguna di Venezia).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/06/2011, n. 12409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12409
Data del deposito : 8 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D L M - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente di Sezione -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S M B - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10441-2010 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore selettivamente domiciliato in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
COMUNE DI VENEZIA (00339370272), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato P N, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA ONGARO, G G, M.M. MORINO, ANTONIO IANMOTTA, GIUSEPPE VENEZIAN, MAURIZIO BALLARIN, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro
CONSAP - CONCESSIONARIA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.;

- intimata -
avverso la sentenza n. 2288/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

uditi gli avvocati Daniela GIACOBBE dell'Avvocatura Generale dello Stato, Nicolò PAOLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5.11.2002 il Comune di Venezia esponeva:
che il Demanio dello Stato (Ministero della Difesa) era proprietario dell'isola (ex polveriera) del Lazzaretto Nuovo nella laguna veneta, già dimessa dall'uso governativo in virtù della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 112, in vista della sua successiva vendita
all'asta;

che i relativi adempimenti erano stati curati dalla "Concessionaria servizi assicurativi pubblici, Consap s.p.a.", società a prevalente capitale pubblico, a ciò incaricata dal Ministero della Difesa secondo quanto stabilito dalla L. n. 662 del 1996;

che la Consap s.p.a., avvalendosi delle procedure di legge ed applicando, in particolare, la normativa dettata della L. n. 488 del 1999, art. 4, comma 11, la quale consente agli enti locali
territoriali, e in primis ai comuni, di acquisire i beni al prezzo base d'asta mediante l'esercizio del diritto di prelazione, con raccomandata del 13 giugno 2001 aveva comunicato di aver posto in vendita l'isola (ex polveriera) del Lazzaretto Nuovo al prezzo di L. 2.500.000.000 (prezzo determinato con le procedure stabilite dalla L. n. 662 del 1996) da pagarsi in due rate, delle quali la prims di L. 500.000.000 contestualmente al preliminare, e la seconda, pari al saldo, entro e non oltre la data del contratto, ed aveva conseguentemente invitato il Comune ad esercitare il diritto di prelazione entro il termine di giorni 45 dall'arrivo della raccomandata;

che il Consiglio comunale, con Delib. 27/28 luglio 2001, n. 84 aveva deliberato di acquisire l'isola al patrimonio comunale sia per la sua rilevanza paesaggistica e monumentale, atteso che essa era già inserita negli itinerari educativi del Comune, ma soprattutto allo scopo di promuovere il suo recupero nell'ambito del progetto di salvaguardia delle isole abbandonate dalla laguna;

che con nota n. 83222/2001 del 31 luglio 2001 (pervenuta alla Consap in data 3 agosto 2001) e quindi entro il termine di 45 giorni stabilito dalla legge, il Comune di Venezia aveva comunicato A alla società proponente e, per conoscenza, alla Provincia di Venezia e alla Regione Veneto, la decisione di acquistare l'isola al prezzo richiesto;

che in data 19 settembre 2001 il Comune di Venezia aveva dato incarico al Notaio Ci di Venezia di rogare il contratto preliminare e successivamente quello definitivo, con preghiera di fissare di comune accordo con la Consap la data di sottoscrizione;

che la Consap non aveva inviato la documentazione istruttoria necessaria, ed anzi in data 17 ottobre 2001 aveva comunicato al Comune di Venezia che, trattandosi di bene vincolato ed avendo manifestato interesse all'acquisizione anche la Sopraintendenza Archeologica per il Veneto, la pratica era all'esame del Ministero della Difesa per le determinazioni in ordine al prosieguo della stessa;

che a tutt'oggi la situazione non aveva trovato una soluzione. Ciò premesso il Comune di Venezia conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Venezia la Consap s.p.a. e il Ministero della Difesa per sentir accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento in suo favore del diritto di proprietà dell'isola Il Lazzaretto Nuovo in data 3 agosto 2001 e, in adempimento del medesimo, il suo diritto alla immediata consegna del bene con il contestuale pagamento del prezzo di Euro 1.291.142,25 da parte del Comune di Venezia e, in via subordinata ed alternativa, per sentir dichiarare trasferito in suo favore ex art. 2932 c.c., il diritto di proprietà dell'isola, con la conseguente obbligazione di consegnare l'immobile verso il corrispettivo del prezzo che sarebbe stato versato al momento della sua consegna e per sentir condannare in ogni caso, le parti convenute al risarcimento dei danni patiti dal Comune di Venezia, per la mancata ripetizione del contratto in forma pubblica, per la ritardata consegna del bene acquistato, per la mancata trascrizione tempestiva dell'acquisto nei pubblici registri immobiliari, e, comunque, per il comportamento tenuto da parte convenuta, in palese violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Si costituiva in giudizio la Consap, chiedendo, a sua volta, in via riconvenzionale, dichiararsi che il Ministero della Difesa fosse tenuto a manlevare o restituire qualsiasi somma essa dovesse pagare al Comune di Venezia;
si

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