Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2011, n. 13086
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Il diritto al rimborso della tassa di concessione governativa, versata dalle società per l'iscrizione nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo all'iscrizione stessa, non è condizionato all'inserimento del relativo credito nel bilancio finale di liquidazione, in quanto la tassa è illegittima per contrasto con la direttiva del Consiglio CEE n. 335 del 17 Luglio 1969, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di riconoscere il rimborso richiesto e diritto del contribuente ad ottenerlo, fondato su disposizioni comunitarie cogenti.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P M - Presidente -
Dott. B S - Consigliere -
Dott. S M G C - Consigliere -
Dott. V A - rel. Consigliere -
Dott. O S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9602/2006 proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AIA DELLE ETE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
SOCMEPA SRL IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 119/2005 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 17/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2011 dal Consigliere Dott. A V;
udito per il ricorrente l'Avvocato V A, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
1. Con sentenza n. 119/05, notificata il 16.1.06, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5 avverso la decisione di primo grado, con la quale l'amministrazione finanziaria era stata condannata al rimborso della somma di Euro 8.055,09 a favore della SOCMEPA s.r.l., a titolo di restituzione della tassa di concessione governativa indebitamente versata per le annualità di imposta 1988- 1992.
2. Il giudice di appello - confermando la sentenza di prime cure - riteneva, invero, illegittimo il silenzio-rifiuto dell'amministrazione sull'istanza della contribuente di rimborso di detta somma, considerando irrilevante la mancata iscrizione, nel bilancio finale di liquidazione, del credito di imposta suindicato. 3. Per la cassazione della sentenza n. 119/05, hanno proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo. L'intimata non ha svolto attività difensiva.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell'amministrazione ricorrente.
1.1. Ed invero, va osservato che, qualora - come nel caso di specie - al giudizio di appello abbia partecipato solo l'Agenzia delle Entrate - succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all'1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 - e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale - deve ritenersi verificata, ancorché per implicito, l'estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio.
Ne consegue che l'unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l'Agenzia delle Entrate;per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr., tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).