Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/1989, n. 623
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L'art. 3, secondo comma della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e Donne in materia di lavoro) - il quale stabilisce che "le assenze dal lavoro, previste dagli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti" - ha carattere innovativo rispetto all'art. 6 della legge n. 1204 del 1971, in quanto eleva a criterio legale generale, suscettibile di deroga ad opera di previsioni difformi e diverse dei contratti collettivi, ciò che, nell'ambito della ratio dell'art. 6 della legge n. 1204 del 1971, costituiva l'effetto di una eventuale specifica previsione del contratto collettivo. Ne consegue che è il datore di lavoro - il quale, invocando una diversa previsione contrattuale, contesti il diritto della lavoratrice, nascente dalla legge, alla promozione per il semplice decorso del tempo - ad avere l'Onere di dimostrare l'esistenza di una pattuizione completa ed operante ai fini della realizzazione dell'ipotesi derogativa dell'art. 3 della legge n. 903 del 1977, configurandosi la deduzione dell'esistenza di detta pattuizione come un'eccezione in senso proprio rispetto al diritto fatto valere dalla lavoratrice. ( V 1339/88, mass n 457490; ( V 9081/87, mass n 456346; ( V 8131/87, mass n 455783; ( V 6879/87, mass n 455075; ( V 6448/84, mass n 438029).*