Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/2019, n. 30202

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/11/2019, n. 30202
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30202
Data del deposito : 20 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

di L'AQUILA depositata il 1/12/2017;,90(5 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2019 dal cons. A P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale L D R, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato S R per la ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Chieti respingeva l'istanza proposta dalla curatela del fallimento Pegaso Costruzioni s.r.l. volta a sentir dichiarare il fallimento di Immobiliare Pegaso s.r.I.. 2. La Corte d'appello di L'Aquila, con decreto in data 1 dicembre 2017, riteneva che il reclamo della curatela istante fosse stato regolarmente e tempestivamente proposto, anche se soltanto in forma cartacea, e rigettava così l'eccezione di inammissibilità del gravame presentata in via preliminare da Immobiliare Pegaso s.r.I.. Nel merito la corte territoriale riteneva convincenti i dati indicati dal creditore reclamante ai fini dell'individuazione di uno stato di insolvenza in capo alla società debitrice, accoglieva di conseguenza il reclamo proposto dalla curatela del fallimento Pegaso Costruzioni s.r.l. e rimetteva gli atti al primo giudice per gli incombenti previsti dall'art. 22, comma 4, I. fall.. 3. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso ex art.111, comma 7 Cost. Immobiliare Pegaso s.r.I., affidandosi a un unico motivo di ricorso. L'intimato fallimento Pegaso Costruzioni s.r.l. non ha svolto alcuna difesa.La sesta sezione di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 7 maggio 2019 ha ritenuto insussistenti i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., apparendo necessario approfondire la questione relativa all'immediata ricorribilità per cassazione della decisione assunta dalla Corte d'appello ex art. 22, comma 4, I. fall. rispetto a problematiche di contenuto meramente preliminare al merito e attinenti a presunti vizi di inammissibilità/improcedibilità del reclamo, onde stabilire se in questi casi il debitore possa denunciare il vizio procedurale che non consentiva la pronuncia pregiudicante prima della sua dichiarazione di fallimento. A tal fine la causa è stata rimessa alla pubblica udienza di questa sezione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso presentato.

4.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte formatasi prima dell'entrata in vigore del d. Igs. 5/2006 il decreto di rinvio previsto dall'art. 22, comma 3, I. fall., nel testo all'epoca in vigore, costituiva un provvedimento interlocutorio e non definitivo, in quanto l'incidenza sui diritti delle parti non derivava direttamente ed unicamente da esso, ma soltanto dalla sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale (Cass. 8924/1994). Il decreto in questione assolveva quindi una funzione meramente processuale propedeutica alla sentenza che dichiara il fallimento, dato che la decisione assunta dal collegio del reclamo confluiva e veniva assorbita nella sentenza del Tribunale (Cass. 6261/1994). Dalla constatazione di una simile natura si faceva discendere che i decreti pronunciati dalla Corte d'appello a norma dell'art. 22, comma 3, legge fall. non erano assoggettabili a ricorso per Cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimenti ad effetti meramente processuali, destinati per legge a lasciare del tutto impregiudicati i diritti delle parti sul piano del diritto sostanziale ed insuscettibili di passaggio in giudicato (Cass.1502/1968, Cass. 426/1965 e Cass. 1912/1963). Di talchè in caso di accoglimento del reclamo con remissione degli atti al primo giudice per la dichiarazione di fallimento i vizi in procedendo attinenti al procedimento di detto reclamo potevano essere fatti valere nel giudizio di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. 8008/1990, Cass. 1985/1984, Cass. 2443/1980).
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