Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2020, n. 06095

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2020, n. 06095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06095
Data del deposito : 4 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 27249-2018 proposto da: INCORVATI SARA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

114, presso lo studio degli avvocati A V e L M C, che la rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

LEONARDO S.P.A. (già FINMECCANICA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI

22, presso lo studio degli avvocati E M e V C, che la rappresentano e difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3168/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2018 r.g.n. 3665/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2019 dal Consigliere Dott. P N D T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A V;
udito l'Avvocato E M. R.G. 27249/2018 Fatti di causa 1. n sentenza n. 31.68/2Ci2, resa p:Imbuca n 23 luglio 2018, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con la Quale il Tribunale della mede_1. ---irn.9 sede aveva ritenuto legittimo ii licenziamento per giusta causa intimato a S l, con lettera in data 19/11/2015, da Finmeccanica S.p.A. (poi Leonardo S.p.A.) per avere ia iavoratrice ripetutamente indicato orari ai inizio e fine trasferta diversi da quelli effettivi, così da fruire del corrispondente e più favorevole trattamento economico, nonché per avere acquistato direttamente, in violazione delle disposizion aziendak i biglietti relativi a undici trasferte a Torino.

2. La Corte - esclusa la tardività della contestazione, in quanto, anche volendo trascurare i fatti più risalenti, restavano pur sempre legittimamente addebitati quelli commessi nei mesi di settembre e ottobre 2015 - ha osservato come la condotta contestata integrasse gli estremi del delitto di truffa (art. 640 c.p.), avendo la lavoratrice indicato falsi orari di inizio della trasferta e consapevolmente compilato i moduli destinati al pagamento delle relative indennità, ed inoltre osservato come la condotta così posta in essere e provata non consentisse, per la sua gravità e reiterazione, di ritenere applicabile una sanzione conservativa;
ha inoltre accertato come l'acquisto diretto dei biglietti ferroviari risultasse in contrasto con specifiche direttive interne, senza che - come emerso dall'istruttoria - tale condotta potesse in alcun ritenersi giustificabile, alla stregua delle regole dì politica aziendale in materia e dello svolgersi dei fatti.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con cinque motivi cui ha resistito Leonardo S.p.A. con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 640 cod. pen. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse commesso il delitto di truffa, pur in difetto di artifici e raggiri.
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