Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2023, n. 07909
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Testo completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9505/2019R.G. proposto da: FLORETTA IRENE, elettivamente domiciliat a in Roma Via Di Villa Sacchetti 9, presso lo studio dell’avvocato G M (MRNGPP68T13H501O) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A G (GVNNDR67H26L157A). -Ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. -Resistente, con atto di costituzione - Avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. VENETO n. 926 /20 18 depositata il 13/09/2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere R G nella pubblica udienza del 14 marzo 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale A P ha depositato conclusioni scritteed ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
FATTI DI CAUSA
1. La controversia riguarda le impugnazioni del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria a fronte delle istanze di rimborso dell’Irpef, per gli anni 2010 e 2011, presentate da I F, la quale invocava i benefìci fiscali previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 (Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia), avendo frequentato un master post laurea al l’estero concluso il quale, al rientro in Italia, era stata assunta, con la qualifica di dirigente, da McKinsey Company Inc. Italy, della quale era già dipendente, nel ruolo di “quadro”, durante il periodo di studio all’estero.
2. La CTP di Padova, riuniti i ricorsi, li accolse con sentenza (n. 19/2017) che è stata riformata dalla CTR del Veneto, la quale ha accolto l’appello dell’ufficio sulla base di queste considerazioni: «1. Il tempo previsto, in ossequio all’art. 2 della l. 238/10, per la richiesta di rimborso è legato alla permanenza per il conseguimento del titolo per ventiquattro mesi;
2. La signora non aveva legittimazione per la richiesta del rimborso, vista la documentazione presentata relativa al corso di soli undici mesi;
3. La richiesta di rimborso delle somme pagate è stata correttamente proposta, ma non si è correttamente dimostrato l’esistenza dei presupposti;
4. Nel caso non vi è interruzione del rapporto di lavoro, bensì di sola attività formativa, visto anche il rimborso delle spese di € 15.000,00 per solo undici mesi;
5. L’offerta di inquadramento come dirigente è intervenuta prima della conclusione del periodo di formazione e precisamente il 9 settembre 2009».
3. La contribuente ricorre, con sette motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello;
l’Agenzia delle entrate resiste con atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso [«1. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 2, co. 1 della l. n. 238 del 2010 laddove la Commissione tributaria regionale ritiene che, per fruire del beneficio, sia necessaria la permanenza all’estero per il conseguimento del titolo di studio per ventiquattro mesi.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto che, ai fini dell’agevolazione fiscale, l’articolo 2, comma 1, cit., prescriva che la permanenza all’estero per il conseguimento del titolo di studio si protragga per almeno ventiquattro mesi, mentre, in realtà, è sufficiente che essa si sia verificata negli ultimi ventiquattro mesi, a prescindere dalla sua durata.
2. Con il secondo motivo [«2. Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento. Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115 e 116 del c.p.c. laddove la Commissione tributaria regionale ha affermato che la dott.ssa F non avrebbe avuto la legittimazione per la richiesta di rimborso, vista la documentazione
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. -Resistente, con atto di costituzione - Avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. VENETO n. 926 /20 18 depositata il 13/09/2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere R G nella pubblica udienza del 14 marzo 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale A P ha depositato conclusioni scritteed ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
FATTI DI CAUSA
1. La controversia riguarda le impugnazioni del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria a fronte delle istanze di rimborso dell’Irpef, per gli anni 2010 e 2011, presentate da I F, la quale invocava i benefìci fiscali previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 (Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia), avendo frequentato un master post laurea al l’estero concluso il quale, al rientro in Italia, era stata assunta, con la qualifica di dirigente, da McKinsey Company Inc. Italy, della quale era già dipendente, nel ruolo di “quadro”, durante il periodo di studio all’estero.
2. La CTP di Padova, riuniti i ricorsi, li accolse con sentenza (n. 19/2017) che è stata riformata dalla CTR del Veneto, la quale ha accolto l’appello dell’ufficio sulla base di queste considerazioni: «1. Il tempo previsto, in ossequio all’art. 2 della l. 238/10, per la richiesta di rimborso è legato alla permanenza per il conseguimento del titolo per ventiquattro mesi;
2. La signora non aveva legittimazione per la richiesta del rimborso, vista la documentazione presentata relativa al corso di soli undici mesi;
3. La richiesta di rimborso delle somme pagate è stata correttamente proposta, ma non si è correttamente dimostrato l’esistenza dei presupposti;
4. Nel caso non vi è interruzione del rapporto di lavoro, bensì di sola attività formativa, visto anche il rimborso delle spese di € 15.000,00 per solo undici mesi;
5. L’offerta di inquadramento come dirigente è intervenuta prima della conclusione del periodo di formazione e precisamente il 9 settembre 2009».
3. La contribuente ricorre, con sette motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello;
l’Agenzia delle entrate resiste con atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso [«1. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 2, co. 1 della l. n. 238 del 2010 laddove la Commissione tributaria regionale ritiene che, per fruire del beneficio, sia necessaria la permanenza all’estero per il conseguimento del titolo di studio per ventiquattro mesi.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha ritenuto che, ai fini dell’agevolazione fiscale, l’articolo 2, comma 1, cit., prescriva che la permanenza all’estero per il conseguimento del titolo di studio si protragga per almeno ventiquattro mesi, mentre, in realtà, è sufficiente che essa si sia verificata negli ultimi ventiquattro mesi, a prescindere dalla sua durata.
2. Con il secondo motivo [«2. Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento. Violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115 e 116 del c.p.c. laddove la Commissione tributaria regionale ha affermato che la dott.ssa F non avrebbe avuto la legittimazione per la richiesta di rimborso, vista la documentazione
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