Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2019, n. 47854
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRIERI AO nato a MELFI il 02/05/1965 avverso la sentenza del 07/02/2018 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;Udito il difensore dell'imputato, Avv. S R, in sostituzione dell'Avv. M M, il quale si è riportato i motivi di ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 febbraio 2018, il Tribunale di Ancona dichiarava F A responsabile dei reati di cui all'art. 635 comma 2 n.3 cod.pen. (capo A) e 56, 610 cod.pen. 1.1 Avverso la predetta propone ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod.proc.pen. il difensore di F in relazione al solo capo A) dell'imputazione, rilevando l'indecifrabilità della sentenza di primo grado in quanto scritta a penna con calligrafia non intellegibile, che rendeva impossibile proporre motivi di gravame, con grave lesione del diritto di difesa CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 È noto che le SS. UU. (sent. n. 42363 del 2006, ric. Giuffrida, RV 234916) hanno chiarito che l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perché, non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma in più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. Nel caso in esame si deve però rilevare come la sentenza sia leggibile, pure se scritta a mano;del resto, deve escludersi il vizio se la grafia sia di non agevole lettura ovvero comporti una mera difficoltà di comprensione di alcune parole, poiché in tali fattispecie il provvedimento non può ritenersi privo di uno dei requisiti di validità per esso prescritti. Con riferimento, infatti, al reato di cui al capo A) (l'unico oggetto di impugnazione), si legge agevolmente nella sentenza impugnata che "Il giorno 4.11.2015 la Bravi lasciava la sua autovettura posteggiata in (illeggibile) a Castelfidardo e tornata poco dopo poteva constatare che le fiancate erano state rigate con uno strumento appuntito, con un danno di quasi C 4.000,00, come documentato dalla P.G. Il teste Campanella, visionando le immagini dell'impianto di videosorveglianza nell'ora e nel luogo del fatto, ha potuto agevolmente riconoscere l'imputato il quale subito dopo l'allontanamento della Bravi, si avvicinava alla di lei autovettura appena posteggiata e dapprima ne percorreva la fiancata sinistra e poi quella destra. Nei passaggi lo si nota effettuare un gesto ("..il primo gesto, il primo passaggio è quello più inequivocabile perché si vede proprio che passa la mano....(lungo la fiancata ) cfr. teste Campanella fg.11 datt.) che non può che essere inteso come rivolto a rigare il veicolo, anche ( r perché, come pure ha riferito il teste, dalle telecamere emerge che nessun'altro si è avvicinato al veicolo in sosta della Bravi..." Seppure sia vero che la motivazione della sentenza, non essendo un atto privato del giudice ma essendo, al contrario un atto di interesse per i terzi, dovrebbe essere redatta nella forma più comprensibile possibile, è anche vero che nel caso in esame dalla lettura della stessa si potevano comprendere facilmente i passaggi che avevano portato all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato ed al conseguente trattamento sanzionatorio, con conseguente insussistenza di una lesione dei diritti della difesa.
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