Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2023, n. 06956

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2023, n. 06956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06956
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 75/2018 R.G. proposto da: REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA POLI

29, presso l’UFFICIO RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA (null) rappresentato e difeso dall'avvocato C M L (CNSMLR63B41H703M) -ricorrente-

contro

D D di D C G e M SNC -intimata- 2 avverso la sentenza n. 4125/03/17 emessa dalla CTR Campania e depositata il 9.05.2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 15.02.2023 dal Consigliere Dott. ssa. M B;
letta la requisitoria del P.G. che ha conclusoper il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.La contribuente indicat a in epigrafe impugnava l’avviso di accertamento ed irrogazione contestuale di sanzione notificatoleil 12.03.2014 con il quale la Regione Campania ingiungeva il pagamento dieuro 10.223,72 a titolo di imposta evasa( IRBA) relativa all’annualità 2006, eccependo la prescrizione del termine quinquennale. La CTP di Napoli respingeva il ricorso. Proposto appello, la CTR della Campania,nel riformare la decisione di primo grado, riconosceva la fondatezza della estinzione per prescrizione della pretesa tributaria. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, proponericorso per cassazione la Regione Campaniaaffidandosi ad un unico motiv o. La contribuente è rimasta intimata. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.Con l’unica censura si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c od .p roc .c iv ., primo comma, n. 3,la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. del 26.10.1995 , n. 504nonché dell’art. 3 della legge reg. della Campania del 24 dicembre 2003 , n. 28. Nella illustrazione del motivo così rubricato, la ricorrente dopo aver dedotto che, per l’annualità 2008 , il giudicante aveva deciso in altri giudizi tra le medesime parti, inun caso, per l’inammissibilità del ricorso della contribuente e nell’altro invece per la conferma della legittimità dell’avviso di accertamento, assume che la Regionale avrebbe confuso la disciplina statale delle accise sugli oli minerali ed i prodotti energetici con la disciplina dell’imposta regionale sulla benzina di competenza delle regioni a statuto ordinario che è da qualificarsi come tributo proprio.3 Evidenzia che la legge regionale richiama l’art. 3 comma 13 e l’art. 50 del d.lgs. del 28 dicembre 1995, n. 559 in quanto applicabili, prevedendo la prima norma citata che per lariscossione coattiva si applicano le disposizioni vigenti in materia di accise sugli oli minerali… e che le Regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell’imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all’organo competente per l’accertamento . Alla stregua del disposto normativo, si obietta che la Regione poteva provvedere all’accertamento solo dall’epoca in cui l’Agenzia delle dogane aveva messo a disposizione dell’ente il prospetto di chiusura del registro carico/scarico, valea dire dalla data del 24.04.2013. I giudici territoriali, invece, avrebbero sovrapposto la dichiarazione che la società avrebbe dovuto presentare alla Regione, onere che la stessa ha omesso di assolvere con la dichiarazione esibita dalla società all’Agenzia delle Dogane ai fini delle accise, adempimento autonomo rispetto all’obbligo previsto per legge nei confronti della Regione. La legge reg. della Campania citata n. 28/2003, all’art. 3 comma 6, recita: All’accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede anche l’amministrazione regionale ai sensi dellalegge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 13 e deldecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 50, comma 1, in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive . Il comma 13 del cit. art. 3 dispone che 4 LaRegione ha, quindi, fatto applicazione dell’art. 15 del cit. d.lgs. n. 504/95 che individua il termine prescrizionale quinquennale del credito, individuando la decorrenza, in caso di comportamenti omissivi, dalla s coperta del fatto illecito , mentre erroneamente, ad avviso dell’ente regionale,la Commissione Tributa ria Regionale ha individuato il fatto omissivo nella mancata presentazione della dichiarazione della contribuente alla Regione ( annualità 2006, dichiarazione da presentare nell’anno 2007), epoca dalla quale la regione Campania avrebbe dovuto osservareil termine quinquennale per operare l’accertamento.

3.La disciplina concernente l’imposta in esame non assume alcun più rilievo alla luce della sentenza della Corte di giustizia Europea del 9 novembre 2021 che, nell’interpretare la direttiva n.118 del 16 dicembre 2008- sostanzialmente riproduttiva delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, la quale disponeva che I prodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche ( cfr. CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, punto 27;
CGUE, 5 marzo 2015, causa C-553/13, Stato Fuel Retail, punto 34) - , recepita nell’ordinamento nazionale con d.lgs.29/3/2010, n. 48, ha chiarito che i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulterioripurché il relativo gettito sia vincolatoab origine ad una finalità specifica .

3.1. Come anticipato, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta in materia di I.R.B.A. con ordinanza del 9 novembre 2021, a seguito di rinvio pregiudiziale nella causa C-255/20. Nello specifico, la domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/118,recepita nell’ordinamento nazionale con D.Lgs. 29/3/2010 n. 48, che prevede che i prodotti energetici possono 5 essere gravati da tributi ulterioripurché il relativo gettito sia vincolato ab origine ad una finalità specifica. Occorre premettere che la direttiva 2008/118 ha stabilito che, poiché la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ha più volte subito modifiche sostanziali e sono necessarie ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno sostituirla;
stabilendo che le condizioni per la riscossione delle accise sui prodotti contemplati dalla direttiva 92/12/CEE («prodotti sottoposti ad accisa») devono rimanere armonizzate al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno . Il considerando 3 della direttiva 92/12 così recitava: «[C]onsiderando che deve essere definita la nozione di prodotti soggetti ad accisa;
che solo le merci considerate tali in tutti gli Stati membri possono essere oggetto di norme comunitarie;
che tali prodotti possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche;
che il mantenimento o l'introduzione di altre imposizioni indirette non devono dar luogo a formalità connesse al passaggio di una frontiera». L'articolo 3 di tale direttiva disponeva quanto segue: «1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definitinelle direttive ad essi relative: -gli oli minerali, -l'alcole e le bevande alcoliche, -i tabacchi lavorati. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. (...)». La direttiva 92/12 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2010, e sostituita dalladirettiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12 (GU2009, L 9, pag. 12).6 La Corte di Giustizia - CGUE, 9 novembre 2021, causa C - 255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - ha statuito ch e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica»ai sensi di tale disposizione( ovvero di quella precedentemente in vigore), il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali.
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