Cass. civ., sez. VI, ordinanza 20/05/2015, n. 10415

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La società per la cremazione, la quale abbia ricevuto, in forza di valida disposizione testamentaria a contenuto non patrimoniale, l'incarico di procedere all'incenerimento della salma, ha diritto ad ottenere il rimborso, posto a carico dell'eredità, delle spese processuali, compresi gli esborsi non ripetibili, sostenute per il corretto espletamento del mandato ricevuto, quali quelle occorrenti per conseguire giudizialmente l'accertamento del proprio diritto-dovere, contrastato da taluno degli eredi, di provvedere alla cremazione del cadavere del "de cuius", senza che rilevi in senso contrario la compensazione delle spese disposta dal giudice del processo presupposto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 20/05/2015, n. 10415
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10415
Data del deposito : 20 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo



SOTTOSEZIONE

2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P S - Presidente -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. G A - rel. Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M M V, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. G C, con domicilio eletto nello studio dell'Avv. Crisari Luigi in Roma, via Gabriello Chiabrera, n. 144;



- ricorrente -


contro
SOCREM - SOCIETÀ VARESINA PER LA CREMAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. S M e G P, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14-A/4;



- controricorrente -


avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano In data 9 gennaio 2013;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2015 dal Consigliere relatore Dott. A G;

sentiti, per la ricorrente, l'Avv. A P e, per la controricorrente, l'avv. M P S.
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 20 gennaio 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: Il Tribunale di Varese, in parziale accoglimento
dell'opposizione proposta da M M V, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto emesso su ricorso della SOCREM - Società Varesina per la Cremazione per l'importo di Euro 17.569,17 a titolo di rimborso spese per l'adempimento dell'ufficio di esecutore testamentario di M E, deceduto il 27 marzo 1996, condannando la Maffini, figlia ed erede del de cuius, al pagamento, in favore della SOCREM, dell'importo di Euro 1.361,28, oltre interessi.
Ha proposto appello la SOCREM, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza e ferma restando la riconosciuta validità ed efficacia della disposizione testamentaria di M E con cui si incaricava la SOCREM, quale esecutore testamentario, di procedere alla sua cremazione, in quanto coperta dal giudicato, vengano ricompre se tra le spese rimborsabili, ex art. 712 cod. civ., anche quelle legali sostenute dalla SOCREM nei giudizi (primo grado, appello e cassazione), intentati

contro

M M V, la di lei madre, Mira Marianna ved. Maffini, poi defunta, ed il fratello, Maffini Giuseppe Marco, per far eseguire la volontà del de cuius di essere cremato, contrastata dagli eredi ed in particolare da M M V.
Nella resistenza di quest'ultima, la Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 9 gennaio 2013, in parziale riforma della impugnata pronuncia, ha condannato la Maffini a corrispondere alla società appellante l'ulteriore importo di Euro 6.998,99, oltre interessi, ponendo a carico dell'appellata le spese del doppio grado. La Corte distrettuale ha rilevato che le considerazioni svolte dalla difesa dell'appellata in ordine alla carenza di legittimazione attiva della SOCREM non possono trovare accoglimento in quanto basate su questioni già valutate in altro giudizio e coperte dal giudicato. La Corte di Milano ha quindi osservato che, pur se l'incarico di esecutore testamentario è gratuito, questi ha sempre diritto, in base all'art. 712 cod. civ., al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio di
uno dei doveri o poteri che gli derivano dalle funzioni affidategli. E, sotto questo profilo, la domanda proposta dalla SOCREM e accolta dal Tribunale di Varese con sentenza passata in giudicato (che condannava gli eredi di M E ad eseguire la volontà manifestata in vita dal defunto, e quindi alla cremazione della salma di M E, autorizzando in difetto l'attrice a provvedervi a spese dei convenuti) costituiva - ha precisato la Corte territoriale - un mezzo per l'adempimento delle incombenze dell'esecutore testamentario, in quanto strettamente connessa a dare attuazione alle ultime volontà del defunto, curando la relativa disposizione. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso M M V, con atto notificato il 1 luglio 2013, sulla base di un motivo. L'intimata società ha resistito con controricorso. Con l'unico mezzo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione della norma di diritto in tema di accettazione della nomina di esecutore testamentario, ex art. 702 cod. civ., e quindi di applicabilità dell'art. 712 cod. civ.), la ricorrente per un verso sostiene che l'esecutore testamentario indicato dal testatore è il presidente pro tempore della SOCREM: la società, non essendo stata nominata esecutore testamentario, non avrebbe potuto accettare la carica di esecutore testamentario, "e perciò tutte le spese da essa sostenute per qualunque motivo e delle quali chiede conto nel decreto ingiuntivo... non possono essere regolate dall'art. 712 cod. civ. che si riferisce esclusivamente alle spese dell'esecutore testamentario". Per l'altro verso, la ricorrente deduce che "la regolamentazione delle somme corrisposte per attività giudiziali debbono trovare diretta regolamentazione nel processo stesso", sicché la SOCREM non potrebbe ottenere il rimborso delle spese per le azioni svolte nei confronti degli eredi per ottenere la cremazione della salma. Il motivo è infondato.
La legittimazione in capo alla società SOCREM è ormai coperta dal giudicato, e quindi non più suscettibile di essere posta in discussione in questa sede, giacché, nel concludere il giudizio civile presupposto, del rimborso alle cui spese giudiziali qui si discute, la Corte di cassazione (con la sentenza 29 aprile 2006, n. 10035) ha rilevato che "la società SOCREM esegue...un mandato oneroso post mortem, da ritenersi lecito e vincolante per gli eredi". E poiché è ammissibile nel nostro ordinamento la disposizione testamentaria - a contenuto non patrimoniale - con cui si dà incarico ad una società di cremazione di procedere all'incenerimento della salma (Sez. 1, 9 maggio 1969, n. 1584), la società mandataria, salvo il limite della sua responsabilità per lite temeraria, ha diritto ad ottenere il rimborso, a carico dell'eredità, delle spese processuali, comprese quelle non ripetibili, sostenute per il corretto espletamento del mandato ricevuto, e quindi per conseguire giudizialmente l'accertamento del suo diritto-dovere, contrastato da taluno degli eredi, di provvedere alla cremazione della salma del de cuius. E nella specie la rimborsabilità delle spese sostenute nella causa intentata dalla società mandataria per l'adempimento dell'incarico ad essa conferito non è assorbita dall'applicazione del principio della soccombenza nel processo presupposto, giacché le spese sono state, allora, compensate, avendo il giudice a quo ravvisato la sussistenza di giusti motivi, in relazione alla peculiarità della fattispecie concernente un diritto umano post mortem che attiene alla dignità della persona in relazione alle proprie credenze. Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio per esservi rigettato.
Letta la memoria di parte controricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della nomina dell'Avv. P A, quale nuovo difensore (a seguito del sopravvenuto decesso dell'Avv. C G) della ricorrente M M V, in quanto effettuata con atto denominato "comparsa di costituzione di nuovo difensore" e non con atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma 2, nella sua formulazione antecedente alle modifiche al comma 3 della
stessa disposizione introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 (giacché dette modifiche - che avrebbero consentito una nomina
come quella anzidetta - non possono trovare applicazione nella presente controversia, iniziata nel merito con il ricorso per decreto ingiuntivo in data 14 febbraio 2009, in quanto operanti soltanto per i giudizi iniziati dopo l'entrata in vigore della legge stessa, alla stregua di quanto disposto dalla medesima L. n. 69 del 2009, art. 58) (Cass., Sez. 3, 20 febbraio 2015, n. 3387). Sicché, nella fattispecie, è ancora pienamente applicabile il principio secondo cui nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83 c.p.c., comma 3, nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Nè a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (Cass., Sez. 3, 24 novembre 2010, n. 23816;
Cass., Sez. 1, 25 febbraio 2015, n. 3800);

che, nel merito, il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi