Cass. civ., sez. VI, ordinanza 20/05/2015, n. 10415

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La società per la cremazione, la quale abbia ricevuto, in forza di valida disposizione testamentaria a contenuto non patrimoniale, l'incarico di procedere all'incenerimento della salma, ha diritto ad ottenere il rimborso, posto a carico dell'eredità, delle spese processuali, compresi gli esborsi non ripetibili, sostenute per il corretto espletamento del mandato ricevuto, quali quelle occorrenti per conseguire giudizialmente l'accertamento del proprio diritto-dovere, contrastato da taluno degli eredi, di provvedere alla cremazione del cadavere del "de cuius", senza che rilevi in senso contrario la compensazione delle spese disposta dal giudice del processo presupposto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 20/05/2015, n. 10415
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10415
Data del deposito : 20 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P S - Presidente -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. C V - Consigliere -
Dott. G A - rel. Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M M V, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. G C, con domicilio eletto nello studio dell'Avv. Crisari Luigi in Roma, via Gabriello Chiabrera, n. 144;

- ricorrente -

contro
SOCREM - SOCIETÀ VARESINA PER LA CREMAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. S M e G P, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14-A/4;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano In data 9 gennaio 2013;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2015 dal Consigliere relatore Dott. A G;

sentiti, per la ricorrente, l'Avv. A P e, per la controricorrente, l'avv. M P S.
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 20 gennaio 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: Il Tribunale di Varese, in parziale accoglimento
dell'opposizione proposta da M M V, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto emesso su ricorso della SOCREM - Società Varesina per la Cremazione per l'importo di Euro 17.569,17 a titolo di rimborso spese per l'adempimento dell'ufficio di esecutore testamentario di M E, deceduto il 27 marzo 1996, condannando la Maffini, figlia ed erede del de cuius, al pagamento, in favore della SOCREM, dell'importo di Euro 1.361,28, oltre interessi.
Ha proposto appello la SOCREM, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza e ferma restando la riconosciuta validità ed efficacia della disposizione testamentaria di M E con cui si incaricava la SOCREM, quale esecutore testamentario, di procedere alla sua cremazione, in quanto coperta dal giudicato, vengano ricompre se tra le spese rimborsabili, ex art. 712 cod. civ., anche quelle legali sostenute dalla SOCREM nei giudizi (primo grado, appello e cassazione), intentati

contro

M M V, la di lei madre, Mira Marianna ved. Maffini, poi defunta, ed il fratello, Maffini Giuseppe Marco, per far eseguire la volontà del de cuius di essere cremato, contrastata dagli eredi ed in particolare da M M V.
Nella resistenza di quest'ultima, la Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 9 gennaio 2013, in parziale riforma della impugnata pronuncia, ha condannato la Maffini a corrispondere alla società appellante l'ulteriore importo di Euro 6.998,99, oltre interessi, ponendo a carico dell'appellata le spese del doppio grado. La Corte distrettuale ha rilevato che le considerazioni svolte dalla difesa dell'appellata in ordine alla carenza di legittimazione attiva della SOCREM non possono trovare accoglimento in quanto basate su questioni già valutate in altro giudizio e coperte dal giudicato. La Corte di Milano ha quindi osservato che, pur se l'incarico di esecutore testamentario è gratuito, questi ha sempre diritto, in base all'art. 712 cod. civ., al rimborso

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