Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2019, n. 05375

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di casse previdenziali privatizzate, l'autonomia regolamentare loro riconosciuta dall'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, è limitata, dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, nel testo "ratione temporis" vigente, agli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico; ne consegue l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, del regolamento della Cassa dei geometri liberi professionisti, in vigore dal 1° gennaio 2003, nella parte in cui, derogando all'art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione dei geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2019, n. 05375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5375
Data del deposito : 22 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

I M O D E 22 FEB. 2019 T N E S I L L AULA 'B' O 05375/19 B E T N E S E E N O I OggettoREPUBBLICA ITALIANA Z A R T S I G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R E T N E C LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R.G.N. 15220/2013 Cron.5375 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MANNA Presidente Ud. 08/01/2019 Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere PU Dott. GIULIO FERNANDES Rel. Consigliere Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15220-2013 proposto da: UC UCO C.F. [...], elettivamente presso lo studio domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 22, rappresentato e dell'avvocato BRENCIAGLIA ENRICO, difeso dall'avvocato CESARE COSTA;
- ricorrente contro 2019 CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI 29 PROFESSIONISTI C.F. 80032590582, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SCONOCCHIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO CINELLI;
controricorrente · avverso la sentenza n. 8448/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2012, R.G.N. 3840/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato CESARE COSTA;
udito l'Avvocato BRUNO SCONOCCHIA. R.G. 15220/2013 Fatti di causa 1. CU UC geometra già dipendente dell'Amministrazione - comunale di Viterbo sino dal 31 dicembre 1978 e dal 1° gennaio 1979 posto in quiescenza e titolare di pensione INPDAP - impugnava innanzi al Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del lavoro, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento notificata il 7 novembre 2007 con la quale la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (d'ora in avanti, Cassa) gli aveva chiesto il pagamento della somma di euro 3.016,95 a titolo di contributo soggettivo integrativo per l'anno 2006, oltre sanzioni ed interessi.

2. L'adito giudice rigettava l'opposizione e tale decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza dell'11 dicembre 2012 sulla scorta dei seguenti rilievi: il nuovo regolamento della Cassa aveva esteso l'obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi a tutti gli iscritti agli albi professionali esercenti la libera professione anche senza carattere di continuità introducendo una vera e propria presunzione relativa di esercizio della professione per tutti gli iscritti all'Albo fino a prova contraria che l'interessato doveva fornire con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa con delibera n. 2/2003 consistenti in una autodichiarazione di autocertificazione entro termini perentori, ciò a prescindere dalla iscrizione del soggetto ad altra gestione previdenziale;
il CU, iscritto all'Albo professionale e ad altra gestione previdenziale (l'INPDAP), non avendo reso la dichiarazione di autocertificazione nei termini perentori fissati, era tenuto, in virtù della predetta presunzione relativa, al pagamento, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di Contribuzione, del contributo obbligatorio (minimo obbligatorio, soggettivo ed integrativo) per l'intero anno e non frazionabile;
la disposizione di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1990 n. 236, avente carattere transitorio, non poteva trovare applicazione alla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi