Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2023, n. 51573

CASS
Sentenza
6 dicembre 2023
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6 dicembre 2023

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È affetto da nullità assoluta a norma degli artt. 178, lett. b), e 179 cod. proc. pen. il provvedimento del giudice che, applicando la misura degli arresti domiciliari, impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, in difetto di previa conforme richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie in cui il pubblico ministero aveva formulato istanza di applicazione degli arresti domiciliari senza chiedere l'imposizione di ulteriori limiti o divieti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2023, n. 51573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51573
Data del deposito : 6 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

51573-25 Sent. n. 1342 UDIENZA CAMERA REPUBBLICA ITALIANA DI CONSIGLIO DEL 06/12/2023 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 35188/2023 TERZA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Liberati Presidente Andrea Gentili Antonella Di Stasi Relatore Giuseppe Noviello Magro Maria Beatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE IG, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/09/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo che la Corte voglia annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al divieto del BE di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 07/09/2023, il Tribunale di Salerno rigettava l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di BE IG avverso l'ordinanza emessa in data 07/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, con la quale era stata applicata al predetto la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 23, comma 2 | 110/75, 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990, 624 e 625 comma 1 n. 2 e 7 cod.pen.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione BE IG, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 125,179,178 lett. b), 284, comma 2, e 291 cod.proc.pen.. Il ricorrente lamenta che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine all'eccezione di nullità denunciata nei motivi di riesame, relativa all'imposizione del divieto per l'imputato di comunicare con persone estranee al proprio nucleo familiare che con lui coabitano o lo assistono, prescritta dal Giudice per le indagini preliminari in assenza di specifica richiesta del PM;
evidenzia che trattasi di nullità insanabile e rilevabile

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