Cass. civ., sez. II, ordinanza 10/12/2021, n. 39408

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 10/12/2021, n. 39408
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39408
Data del deposito : 10 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8017-2017 proposto da: F L AUGUSTO e B P, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA n. 35, presso lo studio dell'avvocato D V, che li rappresenta e difende

- ricorrenti -

contro

DI G CRRADINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI n. 158, presso lo studio dell'avvocato F P, che la rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8017/2017 avverso la sentenza n. 5663/2016 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 2476/2021Numero di raccolta generale 39408/2021 ROMA, depositata il 28/09/2016;
Data pubblicazione 10/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2021 dal Consigliere Dott. S O;

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. Di G C evocava in giudizio Aled S.p.a. innanzi il Tribunale di Roma, esponendo di essere proprietaria di un appartamento sito in via di Villa Patrizi n. 2/C, con due annessi terrazzi, dei quali aveva sempre goduto;
che Aled S.p.a., proprietaria di un immobile in parte confinante con uno di detti terrazzi, si era appropriata dello stesso, recintandolo, vi aveva aperto una porta-finestra ed aveva creato una luce in precedenza inesistente, in violazione dell’art. 903, secondo comma, c.c. Invocava quindi la reintegrazione dello stato dei luoghi e la cessazione delle molestie. Si costituiva, resistendo alla domanda, Aled S.p.a.;
la società, in particolare, rivendicava di essere la proprietaria di uno dei due terrazzi. Intervenivano inoltre in giudizio, sempre in resistenza rispetto alla domanda della D G, F Luigi Augusto e B Paola, deducendo di aver acquistato da Aled S.p.a. la proprietà dell’immobile già della società convenuta, con annesso terrazzo, posto a confine con quello della D G. Sentiti gli informatori, il Tribunale denegava l’interdetto. La D G riassumeva il giudizio nel merito ed il Tribunale, con sentenza n. 6512/2002, dichiarava in parte cessata la materia del contendere, relativamente ad alcune condotte asseritamente poste in essere da Aled S.p.a. nel corso dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile oggi di proprietà F e B;
accoglieva la domanda di reintegrazione del terrazzo proposta dalla D G, ritenendo provato il possesso esclusivo dello stesso da parte di quest’ultima e lo spoglio lamentato;
respingeva, invece F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8017/2017 Numero sezionale 2476/2021 quella relativa alla luce, poiché -anche all’esito della sua Numero di raccolta generale 39408/2021Data pubblicazione 10/12/2021 modificazione- essa non consentiva l’affaccio dall’interno della proprietà F e B;
respingeva anche la domanda relativa all’apertura della porta-finestra di accesso sul terrazzo oggetto di contestazione, poiché la D G non aveva provato di aver proposto l’azione possessoria tempestivamente rispetto alla data di realizzazione di detta apertura. Il giudice di merito, infine, compensava in parte le spese tra la ricorrente, da un lato, ed Aled S.p.a. e gli intervenuti, dall’altro lato, ponendone la residua parte a carico di questi ultimi, compensando invece per intero le spese di lite tra Aled S.p.a. e gli intervenuti.
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