Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 38491

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Sentenza
20 giugno 2024
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20 giugno 2024

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Massime1

La competenza per territorio, nel caso di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che questa non contenga errori rilevanti, macroscopici e immediatamente percepibili, sicché l'assoluzione da taluni dei reati contestati o l'esclusione di alcune circostanze aggravanti non può condurre "ex post" a un suo mutamento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 38491
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38491
Data del deposito : 20 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

3849 1-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1221 Gastone Andreazza Presidente - Alessio Scarcella UP - 20/06/2024 R.G.N. 43049/2023 Antonio Corbo Ubalda Macǹ Alessandro Maria Andronio Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da BA SI, nato a [...] 1'01/11/1956 ZA IU, nata a [...] il [...] ZA LL, nata a [...] il [...] LI NO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 30/06/2023 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo che i ricorsi di LI e BA siano rigettati e i restanti ricorsi siano dichiarati inammissibili;
uditi l'avv. Alessia Panella, in sostituzione dell'avv. Gabriele Bordoni, per LI, e l'avv. SI Megli, per BA. RITENUTO IN FATTO /н 1. Con sentenza del 17 febbraio 2022, il Tribunale di Milano ha condannato BA SI alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, ZA LL e ZA IU, alle pene, rispettivamente, di anni 1 e mesi 6, ed anni 1 e mesi 9 di reclusione, LI NO alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per i reati di cui ai seguenti capi: 5) BA SI, esclusa la contestata aggravante ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, per il delitto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della IA LB s.p.a., al fine di evadere le imposte sui redditi e l'Iva, nonché al fine di consentire a terzi di commettere i reati di intestazione fittizia di beni e riciclaggio attraverso la movimentazione delle risorse finanziarie rinvenienti dalle operazioni di false fatturazioni, interponeva, tra i reali fornitori stranieri e la IA LB s.p.a., due strutture societarie di diritto anglosassone (AY Tradind TD e YL TD), con la funzione di sovrafatturare a IA LB s.p.a. il pellame acquistato dalle società ucraine e austriache, in tal modo consentendo alla predetta società italiana di avvalersi di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e di indicare nelle dichiarazioni fiscali, relative alle annualità 2012-2017, elementi passivi fittizi, così evadendo le imposte per un ammontare complessivo di € 1.454.628,49; 6) BA SI, esclusa la contestata aggravante ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della IA AS s.p.a., al fine di evadere le imposte sui redditi e l'Iva, nonché al fine di consentire a terzi di commettere i reati di intestazione fittizia di beni e riciclaggio attraverso la movimentazione delle risorse finanziarie rinvenienti dalle operazioni di false fatturazioni, interponeva tra i reali fornitori ucraini e la IA AS s.p.a. una struttura societaria austriaca (MB MB), con la funzione di sovrafatturare alla IA AS s.p.a. il pellame acquistato da tale società estera, in tal modo consentendole di avvalersi di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e indicando nelle dichiarazioni fiscali, afferenti all'anno di imposta 2017, elementi passivi fittizi, così evadendo le imposte per un ammontare complessivo di € 39.675,00; 16) ZA IU e ZA LL, esclusa la contestata aggravante ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione per la sola ZA IU, per il delitto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quali legali rappresentanti della S.A.B. Ortofrutta s.r.l. - ZA LL limitatamente all'annualità 2013 e ZA IU quale soggetto deputato a ricevere la restituzione del denaro contante al fine di evadere le imposte sui redditi e l'Iva, nonché al fine di consentire a 2 terzi (AR SI, NO AN ed altri loro concorrenti, giudicato in diverso procedimento) di commettere reati di intestazione fittizia di beni e riciclaggio attraverso la movimentazione delle risorse finanziarie rinvenienti dalle operazioni di false fatturazioni, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indicavano nelle dichiarazioni fiscali della predetta società elementi passivi fittizi, relativamente alle annualità 2011-2013, così evadendo le imposte per un ammontare complessivo di € 78.375,00: fatti commessi per consentire l'esecuzione dei reati di intestazione fittizia dei beni e di riciclaggio, nonché funzionali ad assicurare agli autori del reato presupposto il profitto del reato, grazie alla monetizzazione e restituzione per contanti delle somme pagate apparentemente a titolo di remunerazione delle prestazioni indicate nelle fatture fittizie;
27) LI NO, limitatamente all'ammontare dell'imposta evasa di € 52.200,00, esclusa la contestata aggravante, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e riconosciuta la diminuente di cui all'art. 13-bis, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale amministratore di diritto della Metron s.p.a., al fine di evadere le imposte sui redditi e l'Iva, nonché al fine di consentire a terzi (AR SI, NO AN ed altri loro concorrenti, giudicati in altro procedimento) di commettere reati di intestazione fittizia di beni e riciclaggio attraverso la movimentazione delle risorse finanziarie rinvenienti dalle operazioni di false fatturazioni, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indicava nella dichiarazione relativa all'annualità 2017 elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo di € 290.000,00, corrispondente a fatture per operazioni inesistenti emesse da CM Sport GmbH;
fatti commessi per consentire l'esecuzione dei reati di intestazione fittizia dei beni e di riciclaggio, nonché funzionali ad assicurare agli autori del reato presupposto il profitto del reato, grazie alla monetizzazione e restituzione in contanti delle somme pagate apparentemente a titolo di remunerazione delle prestazioni indicate nelle fatture fittizie;
28) LI NO, esclusa la contestata aggravante ed unificati i reati nel vincolo della continuazione, per il reato previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicava, nelle relative dichiarazioni dei redditi, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, omettendo di indicare i redditi derivanti dalle rimesse a lui consegnate da AR SI, con evasione di imposta pari ad € 173.505,00 per il 2015 e ad € 150.328,00 per il 2016. 1.1. Visto l'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000, la sentenza di primo grado ha inoltre condannato gli imputati alle pene accessorie, con pubblicazione della 3 sentenza stessa, altresì disponendo: per BA SI, la confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, nonché la confisca per equivalente degli ulteriori beni nella sua disponibilità, sino alla concorrenza della complessiva somma di € 1.494.303,49; per ZA LL e ZA IU, la confisca dei beni sottoposti a sequestro preventivo, ovvero, laddove vi sia incapienza, la confisca per equivalente degli ulteriori beni nella loro disponibilità sino alla concorrenza di € 4.125,00, nonché la confisca per equivalente degli ulteriori beni di cui la sola ZA IU abbia la disponibilità sino alla concorrenza della residua maggiore somma di € 74.250,00; per LI NO, la confisca per la quota pari al 100% del diritto di proprietà dell'immobile in sequestro, limitatamente alla somma di € 78.852,76, corrispondente al sequestro preventivo già operato, nonché la confisca per equivalente degli ulteriori beni di cui costui abbia la disponibilità sino alla concorrenza della somma di € 244.980,24. A ZA LL, ZA IU e LI NO sono stati, infine, concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale ai sensi degli artt. 163 e 175 cod. pen.

1.2. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 giugno 2023, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ZA IU, relativamente all'annualità 2011, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca della confisca per equivalente per l'importo relativo all'annualità prescritta, e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati, ha così rideterminato le pene principali: BA SI, anni 2 di reclusione, con pena sospesa e non menzione;
ZA IU, anni 1 e mesi 3 di reclusione;
ZA LL, anni 1 di reclusione;
LI NO, mesi 10 di reclusione. Si è confermata, nel resto, la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza, BA SI, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, lamentandosi la violazione degli artt. 12, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. e 18 del d.lgs. n. 74 del 2000, si eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice di Milano in favore di quello di Firenze. Secondo il ricorrente, nel caso di specie, non esisterebbe alcuna connessione con i fatti addebitati ad AR SI o a NO AN, per assenza di contestazione di reati da porre in rapporto connettivo con l'imputazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000; di talché, mancando sia i presupposti minimi per fondare la connessione teleologica di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. che quelli necessari a determinare una competenza territoriale diversa da quella prevista ex lege ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000, da un lato, 4 AR sussisterebbe una nullità ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen., in relazione al disposto di cui all'art. 429, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., dall'altro, solo il criterio stabilito dalla normativa specifica in materia di reati tributari avrebbe potuto essere legittimamente preso in considerazione ai fini della determinazione

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