Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/12/2020, n. 29865
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Testo completo
1. Viene alla cognizione della Corte una controversia relativa alla disciplina tributaria di favore in ragione del sisma che ha colpito la Sicilia orientale il 13 dicembre 1990.
Piu' in particolare, la contribuente e' societa' per azioni operante nel settore delle costruzioni generali ed il 28 dicembre 2004 presentava istanza all'ufficio di Caltagirone dell'Agenzia delle entrate per il rimborso di Euro 106.831,15, pari al 90% dei tributi versati a titolo di IRPEG, ILOR ed IVA in data anteriore al primo gennaio 2003, momento di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002 che all'articolo 9, comma 17, regolava il regime del dovuto per gli anni di imposta 1991 e 1992, individuandolo nel 10% dell'ammontare ordinariamente previsto.
Avverso il rigetto espresso dell'istanza di rimborso, la societa' contribuente esperiva ricorso, sull'assunto che il disposto normativo imponeva - a chi nulla avesse dato - il pagamento del solo 10% dell'originario debito fiscale, mentre - per parita' di trattamento - consentiva a chi avesse tutto corrisposto, il rimborso del 90% di quanto versato. L'esegesi cosi' argomentata non era apprezzata dal giudice di prossimita', ma era fatta propria dal collegio regionale, accogliendo le ragioni del contribuente anche sulla scorta di propri precedenti cui l'Ufficio aveva prestato acquiescenza e di un primo orientamento di questa Corte di legittimita'.
Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi a tre motivi di doglianza, cui replica la societa' contribuente con tempestivo controricorso.
Il giudizio giunge qui in pubblica udienza perche', gia' assegnato alla VI sezione, all'udienza del 7 maggio 2015 e' stato rinviato a nuovo ruolo in attesa delle pronunce degli organi comunitari sulla compatibilita' della disciplina italiana con i Trattati istitutivi dell'Unione Europea.
In prossimita' dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria ed il P.G. ha depositato conclusioni scritte in forma di memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1) Con il primo motivo si propone censura ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per violazione dell'articolo 111 Cost., comma 6, articolo 132, comma 2, n. 4, codice di rito civile e articolo 118 disp. att. cod. cit., nonche' del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, comma 2, articolo 36, comma 2, n. 2 e comma 4, nn. 53 e 54 nella sostanza contestandosi alla gravata pronuncia la sussistenza della motivazione, secondo i requisiti minimi di legge, nonche' il suo carattere dubitativo oltre che un rinvio per relationem ad altre senza i requisiti della autonoma valutazione.
2) Con il secondo motivo si solleva violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 per difetto assoluto di motivazione o motivazione solo apparente.
3) Con il terzo motivo si contesta il vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 3 per violazione della L. n. 289 del 2002, articolo 9, comma 17, n. 11 e articolo 14 preleggi, L. n. 212 del 2000, articolo 3, comma 1, Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 3, comma 3, articolo 2033 c.c., nella sostanza ritenendosi che il plesso normativo speciale valga come riduzione del carico fiscale per chi non e' stato in grado di pagare all'indomani degli eventi calamitosi e, verosimilmente, in conseguenza di essi;ma non puo' valere come beneficio di rimborso per chi e' stato in grado di pagare regolarmente.
Merita precedenza lo scrutinio del terzo motivo, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, per cui si deve procedere prioritariamente all'esame della ragione che sia di piu' pronta soluzione (ragione "piu' liquida") o quella che consenta la definizione della controversia (cfr. Cass. S.U. n. 9936/2014).
Per un certo periodo, in simili controversie questa Corte ha statuito che in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, articolo 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa puo' avvenire con due modalita': in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003;in favore di chi ha gia' pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Cio' per effetto dell'intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di "ius superveniens" favorevole al contribuente, tale da rendere quanto gia' versato non dovuto "ex post (cfr. Cass. VI-5, n. 9577/2012 ed ancora n. 4291/2018).
Non di meno, su sollecitazione Europea, e' intervenuta la L. n. 190 del 2014, disciplinando la materia all'articolo 1, comma 665, relativamente ai redditi d'impresa, cui ha fatto seguito la decisione del 14 agosto 2015 n. C (2015) 5549, assunta dalla Commissione Europea. In ragione dello "overrulling comunitario", questa Corte ha preso atto della distinzione fra tributi e contribuenti, statuendo che la L. n. 289 del 2002, articolo 9, comma 17, - riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilita' del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha gia' pagato - non operante in materia di Iva, non e' applicabile ai contribuenti che svolgono attivita' di impresa, in ragione del combinato disposto della L. n. 190 del 2014, articolo 1, comma 665, e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perche' configurante un illegittimo aiuto di Stato. Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis" o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunita' Europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensita' massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass. V. n. 30927/2019).
Altresi' si e' specificato che tali benefici non spettano a chi svolge attivita' di impresa, nell'accezione Eurounitaria di entita' che, indipendentemente dal suo "status" giuridico e dalle modalita' di finanziamento, esercita attivita' economica - consistente nell'offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attivita' "protette" (nella specie, e' stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento "de minimis" applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamita' naturale, purche' il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l'onere della relativa prova (cfr. Cass. V, n. 30373/2019).
Il motivo e' quindi fondato e la sentenza dev'essere cassata con rinvio al giudice di merito perche' accerti la compatibilita' del rimborso con la disciplina del de minimis.
L'accoglimento del terzo motivo comporta l'assorbimento dei primi due.