Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/2022, n. 19718

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/2022, n. 19718
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19718
Data del deposito : 17 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3896/2020 R.G. proposto da: FRANCESCA S, elettivamente domiciliato in VILLAFRANCA DI VERONA VIA C.C.

GANDINI

31, presso lo studio dell’avvocato G N (GRNNCL63C25B296T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C S (CLASFN61M03L781I) -ricorrente-

contro

NUOVA EDIL COOP COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in BOLZANO VIA CASSA DI RISPARMIO, 5, presso lo studio dell’avvocato L S (LVTSFN73H26A952M) che lo rappresenta e difende F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 3896/2020 Numero sezionale 1177/2022 -controricorrenteNumero di raccolta generale 19718/2022Data pubblicazione 17/06/2022- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1600/2019 depositata il 06/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI.

FATTI DI CAUSA

Con atto del 27 dicembre 2004 la s.r.l. Francesca conveniva la Nuova Edilcoop a r.l. avanti il Tribunale di Brescia, esponendo di essere proprietaria di un complesso alberghiero con relativo terreno, ottenuto mediante aggiudicazione d’asta pubblica e pervenutole attraverso una serie di successiva di alienazioni, iniziate dalla Nuova Edilcoop, la quale era rimasta proprietaria di un terreno confinante, ove era sorto un complesso condominiale di 80 appartamenti. Assumendo la pretesa usurpazione di una porzione dell’area acquistata, l’attrice aveva domandato l’accertamento degli esatti confini ed aveva svolto una serie di istanze petitorie, oltre al risarcimento dei danni. In esito all’istruzione probatoria, il giudice adito accertava il confine fra le due proprietà, condannando la convenuta alla restituzione di un’area oggetto di sconfinamento e disponeva sulle altre domande. Su gravame della Nuova Edilcoop ed appello incidentale della s.r.l. Francesca, con sentenza n. 1600, pubblicata il 6 novembre 2019, la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda di condanna alla restituzione dell’area occupata da Nuova Edilcoop ed a conformare il proprio fondo al contenuto delle concessioni edilizie. L’appellante era però condannata a chiudere una serie di aperture ed a rimuovere uno scivolo. La Francesca s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. Resiste con controricorso la Nuova Edilcoop a r.l. F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 3896/2020 Numero sezionale 1177/2022 Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo e la Numero di raccolta generale 19718/2022Data pubblicazione 17/06/2022 declaratoria di inammissibilità del primo e del terzo. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione degli artt. 948 e 950 c.c. nonché la violazione dell’art. 132 comma 2 e 4 c.p.c. La sentenza impugnata, dopo aver affermato con decisione che l’azione incoata era di accertamento dei confini, sarebbe però incorsa
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