Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2024, n. 10193
Sentenza
13 febbraio 2024
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13 febbraio 2024
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Massime • 1
In tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova.
Sul provvedimento
Testo completo
1 0193-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 384/2024 SERGIO BELTRANI UP 13/02/2024 IGNAZIO PARDO R.G.N. 36337/2023 PIERLUIGI CIANFROCCA GIUSEPPE COSCIONI Relatore GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ET CE nato a [...] il [...] LE OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, la quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori: gli Avvocati CAPUANO MARIO e BUOMPANE FRANCESCA insistono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. AS VA e NE VA, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27/02/2023 (dep. 17/04/2023) che ha confermato, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. nei confronti del NE, la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli che ha condannato gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. Tenuto conto del carattere più ampio dei motivi dedotti dalla difesa del NE, ai quali fa riferimento il ricorso del coimputato, è opportuno passare inizialmente in rassegna il ricorso redatto nell'interesse di NE CE. Ricorso di NE CE.
1. Con il primo motivo si deduce la violazione e inosservanza degli artt. 192, 546 e 605 cod. proc. pen., in relazione all'art. 629 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità (capo B della rubrica, estorsione ai danni di EL CE).
1.1. Premette la difesa che la Corte d'appello aveva ritenuto, sulla base delle informazioni veicolate dal ON all'epoca capo del clan camorristico egemone del rione Traiano, poi divenuto collaboratore di giustizia - che la persona offesa (EL) fosse un imprenditore non vessato dal ON, ma anzi da lui protetto seppur non intraneo al clan, il quale si occupava, su suo incarico e dunque alla stregua di un accordo tra pari dell'apertura di nuove agenzie di gioco e - scommessa;
un imprenditore, dunque, che sarebbe stato sottoposto ad estorsione solo a seguito dell'arresto del ON (avvenuto il 17/10/2007), per effetto delle richieste avanzate dagli attuali imputati i quali avrebbe mutato le condizioni del patto originariamente concluso con colui che era egemone in quel rione. Si legge a pagina 5 della sentenza impugnata: «Ne consegue che il EL aveva sia un patto con ON in virtù del quale riceveva favori dal capo clan originario, però, è bene ribadirlo, pur essendo convivente con il ON, non ne faceva parte, né riceva lo stipendio, ma semplicemente aveva una protezione dal clan egemone. Questa posizione del EL fa sì che fino all'arresto del ON (17 ottobre 2007) non abbia mai pagato estorsioni (infatti ON precisa "non l'ho mai sottoposta ad estorsioni"), ma, dopo l'arresto di questo, e, diremmo, nonostante il patto originario con ON, viene sottoposto a richieste estorsive dagli imputati .. ne consegue che lungi dal trattarsi di pagamenti su base paritaria in base a precisi accordi con il sistema come dedotto dai difensori si tratta di veri e propri pagamenti a titolo di estorsione». 2 Tale ricostruzione confliggeva anzitutto con quanto dichiarato dallo stesso EL, il quale, invece, aveva denunziato di avere versato tangenti anche al ON "per diversi mesi" sino al suo arresto" e di avere continuato a pagare allo stesso gruppo malavitoso riferibile al clan LL poi capitanato da NE CE. Inoltre, dal contenuto dell'intercettazione ambientale del 19 marzo 2014 captata all'interno della stazione di Carabinieri tra la persona offesa ed un suo collaboratore, emergeva non solo che il EL aveva sempre pagato, ma che lo aveva effettuato nell'ambito di un accordo avvenuto con il "sistema" delinquenziale ivi insistente che gli aveva concesso di svolgere la sua attività imprenditoriale (era stato messo lì da loro ai quali pagava la mesata). Si era, dunque, al cospetto di corresponsione di denaro in virtù di un preciso accordo preso con il "sistema", ossia tra il EL e l'allora reggente del clan ON Davide, improntato a logiche tipicamente sinallagmatiche e non estorsive (si trattava della gestione del gioco clandestino), proseguito una volta intervenuto l'arresto del maggiorente. Difettava, pertanto, l'ingiusto profitto, requisito necessario per integrare la fattispecie estorsiva. Del resto, avere affermato in sentenza che, una volta intervenuto l'arresto del ON, gli imputati, quali sodali di quest'ultimo, avevano notiziato la persona offesa che continuavano a comandare loro nel rione, significava asseverare l'esistenza, in un'ottica di continuità, dell'esistenza di quel pregresso accordo. Così correttamente ricostruita la vicenda, non poteva affatto escludersi che le denunzie sporte dal EL contro gli imputati