Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2009, n. 18528
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In tema di azione revocatoria, sono soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, allorquando sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria del contratto definitivo indipendentemente da un'apposita domanda diretta nei confronti del contratto preliminare per sentirne dichiarare l'inefficacia.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F M - Presidente -
Dott. F G - rel. Consigliere -
Dott. T A - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2734/2005 proposto da:
LO G JCQUELINE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 27, presso lo studio dell'avvocato S S, rappresentato e difeso dall'avvocato L Z L giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
T S, PALAMIDESSI GIULIANO, PALAMIDESSI STEFANO;
- intimati -
sul ricorso 4997/2005 proposto da:
T S, in persona del legale rappresentante Sig. B R elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo studio dell'avvocato S M, rappresentato e difeso dall'avvocato J G con delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrenti -
e contro
LO G JCQUELINE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1926/2003 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, Prima Sezione Civile, emessa il 7/10/2003, depositata il 04/12/2003;
R.G.N. 1283/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2009 dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI;
udito l'Avvocato TAGLIOLI MARCELLO (per delega Avvocato LEONARDO LAPASIN ZORZIT);
udito l'Avvocato NOBILI RENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17.11.98 L G Jacqueline, premesso che il 30.3.94 aveva concluso con Palamidessi Giuliano e Floriano un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile di proprietà dei suddetti, sito in Viareggio, via Pucci 56, e che essa istante aveva loro corrisposto una caparra confirmatoria di L. 120 milioni anche per consentire ai promettenti venditori di pagare i creditori iscritti e di cancellare le iscrizioni pregiudizievoli prima della data fissata per il rogito, per cui, non avendo i medesimi adempiuto a tale obbligo, li aveva convenuti in giudizio per la risoluzione del contratto e la restituzione del doppio della caparra, nonché di un ulteriore acconto di L. 20 milioni, oltre i maggiori danni. L'attrice esponeva ancora che, essendo intervenuta nella procedura esecutiva pendente dinanzi al tribunale di Lucca ed avente ad oggetto l'immobile de quo, i Palamidessi il 26.9.97 avevano estinto l'esecuzione immobiliare in loro danno tacitando i creditori procedenti e in pari data avevano venduto con atto pubblico alla s.r.l. T lo stesso immobile già promessole in vendita, mentre il successivo 29.10.97 con altro atto pubblico Palamidessi Floriano aveva venduto un altro immobile di sua proprietà in Viareggio a Bellotti Saverio e Maffei Pierina.
L'attrice, dunque, ritenuto che i contratti suddetti fossero stati stipulati al fine di pregiudicare le sue ragioni creditrici, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca i Palamidessi, il Bellotti, la Maffei e la soc. T per sentir dichiarare nei loro confronti la declaratoria d'inefficacia dei due rogiti ex art.2901 c.c.. Nella contumacia dei Palamidessi, il Tribunale adito dichiarava l'inefficacia nei confronti dell'attrice del rogito del 26.9.97 e rigettava ogni altra domanda.
Tale sentenza veniva appellata dalla T: si costituiva solo la L G, resistendo al gravame, mentre gli altri appellati restavano contumaci.
Con sentenza depositata il 4.12.03 la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda della L G nei confronti della T.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la L G, con un motivo, mentre la T ha resistito all'impugnazione con controricorso, con cui ha sollevato a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.
Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli altri intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta, in primo luogo, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi.
In via preliminare si rileva che l'avv. G J ha sottoscritto - nell'interesse della resistente soc. T - il controricorso ed il relativo