Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2021, n. 10156

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2021, n. 10156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10156
Data del deposito : 16 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSAnel procedimento a carico di: ILIE VICTOR GEORGIAN nato il 07/04/1991 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 04/12/2019 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG dr.ssa M D M, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, I V G è stato assolto dal reato di cui all'art. 116, co. 15 e 17 Cds perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il Tribunale, infatti, ha escluso la ricorrenza della reiterazione dell'illecito nel biennio. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, denunciando l'erronea applicazione della legge penale. Il G.i.p. ha escluso la recidiva nel biennio sulla base dell'esame del certificato del casellario giudiziale dell'imputato, dal quale non emergono altre condanne per il medesimo reato. Ma, osserva l'esponente, ai fini della recidiva nel biennio assumono rilievo anche i fatti di guida senza patente privi di rilievo penale se accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa;
il che è avvenuto nel caso di specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. L'art. 116, co. 15 (già 13) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevedeva la pena dell'ammenda per colui che guida veicoli senza aver conseguito la patente ovvero essendo stata questa revocata o non rinnovata. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio disponeva l'inflizione anche dell'arresto fino ad un anno. La contravvenzione, nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. Dalla abolitio criminis è stata esclusa l'ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacché il comma 2 del d.lgs. n. 8/2016, ferma la depenalizzazione anche dei reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, dispone che in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato. Decisiva, quindi, per il verificarsi dell'effetto abolitivo, è la 'recidiva nel biennio'. La definizione del relativo concetto è stata operata da questa Corte puntualizzando che deve valere quella formulata per l'identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza;
a riguardo della quale non si è mai dubitato che essa implichi l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie, essendo risultato necessario precisare unicamente che ai fini della recidiva occorre guardare alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014 - dep. 01/10/2014, P.M. e Mauro, Rv. 260304). Il ricorrente rammenta che l'art. 5 del provvedimento di depenalizzazione dispone che "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato". E sostiene che il 'nuovo' reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali devono essere stati accertati dall'autorità amministrativa con provvedimento esecutivo. I rilievi sono tratti dalla giurisprudenza di questa Corte, che merita di essere confermata. Come rilevato nella Relazione dell'Ufficio del Massimario n. 111/01/2016, la previsione di una norma di raccordo, quale è il menzionato art. 5, ha avuto la funzione di eliminare ogni incertezza, escludendo che possa ritenersi che la fattispecie aggravata decada per effetto del venir meno dell'elemento costitutivo, rappresentato appunto dalla "recidiva" in senso tecnico penalistico, ossia per l'assenza di un illecito penale accertato e ascrivibile all'autore della nuova infrazione. Come già affermato (Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016 - dep. 17/11/2016, P.M. in proc. S., Rv. 268247), la previsione dell'art. 5 d.lgs. n. 8/2016 non ha portata strettamente interpretativa, proiettandosi per tal motivo anche sui fatti commessi prima della sua entrata in vigore (cfr. Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012 - dep. 10/09/2012, Ercolano, Rv. 25293401;
sulle condizioni - imposte dall'art. 7 della CEDU, come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, dell'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale si veda Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013 - dep. 29/08/2013, Agrama e altri, Rv. 25658401);
la norma ha invece schietta funzione di integrazione della fattispecie contravvenzionale, rispetto alla quale concorre alla definizione di recidiva. Tale conclusione poggia sul dato testuale, laddove la disposizione menziona l'illecito 'depenalizzato', ovvero quello che può esser commesso solo dopo l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. In effetti, come correttamente osserva il ricorrente, per i fatti commessi successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata. Ciò posto, risulta rilevante in questa sede l'analisi della portata del concetto di "reiterazione" e quindi l'interpretazione da darsi all'art.
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