Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2020, n. 28993
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In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus".
Sul provvedimento
Testo completo
289 93-20 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REGOLAMENTO CONFINI CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI R.G. N. 23230/2017 Cron 28993 SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente PASQUALE D'ASCOLA Ud. 23/09/2020 - Rel. Consigliere S G PU iperie Consigliere E P Consigliere M F Consigliere A S ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23230-2017 proposto da: C G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAFILE 5, presso 10 studio dell'avvocato SIMONA MARTINELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato P C, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente contro 2020 LAURETI GIUSEPPE, MAZZARDO FEDORA, rappresentati e difesi 1963 dall'avvocato A N, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrenti avverso la sentenza n. 2409/2017 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 01/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2020 dal Consigliere S G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito 1'Avvocato P C difensore del ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
dei udito l'avvocato A N difensore controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Fatti di causa
P C ebbe ad evocare avanti il Tribunale di Benevento i consorti Giuseppe Lreti e Fedora M chiedendo la risoluzione del contratto di donazione della nuda proprietà dei suoi beni immobili ai convenuti poiché da loro non rispettato il modus apposto alla donazione, nonostante apposita diffida, ed un tanto in forza della clausola risolutiva espressa presente nel contratto. Resistendo consorti Lreti-Mezzardo, il Tribunale sannita rigettò la domanda attorea e la Cocca interpose gravame avanti la Corte d'Appello di Napoli. Ad esito del giudizio d'appello, sempre opponendosi i consorti Lreti-M, la Corte partenopea rigettò l'impugnazione osservando come il contratto intercorso tra le parti era da qualificare siccome donazione modale e che il mancato adempimento del modus era da imputare alla condotta della donante e non dei donatari, i quali sino a tale momento avevano adempiuto in modo sufficiente all'obbligo previsto dal modus, secondo una valutazione da correlarsi alla natura liberale dell'atto negoziale. Giuseppina C, in proprio e quale erede della Cocca, ha interposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, illustrato anche con note difensive. Resistono con controricorso i consorti Lreti-M, che anche hanno depositato memoria difensiva. La lite era dapprima trattata in sezione sesta, ma con ordinanza del 28.11.2018 la causa era rimessa alla pubblica udienza. All'odierna pubblica udienza sentite le conclusioni del P.G. rigetto e dei difensori delle parti, questo Collegio ha deciso la causa siccome illustrato nella presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso articolato dalla C non ha fondamento giuridico e va quindi rejetto. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione della norma portata in art. 1362 cod. civ. nonché inadeguatezza della motivazione ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., posto che il Collegio partenopeo ha ritenuto di confermare la qualificazione del contratto intercorso tra le parti siccome donazione modale, mentre il patto stipulato dalle parti era, invece, da inquadrare in un contratto di natura sinallagmatica, siccome evidente alla sola lettura dell'atto. La censura s'appalesa inammissibile posto che si compendia nella predicazione di una tesi apodittica alternativa circa l'inquadramento giuridico, in cui inserire il contratto notarile stipulato tra le parti, rispetto a quello, con puntuale motivazione, individuato dal Collegio campano. Prospettazione di tesi alternativa per giunta fondata sulla postulazione di una motivazione inadeguata. Viceversa la Corte territoriale ha partitamente esaminato la questione circa il corretto inquadramento giuridico del contratto notarile, stipulato tra le parti, mettendo in