Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2019, n. 19891

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2019, n. 19891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19891
Data del deposito : 23 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4172-2018 proposto da: IDROELETTRICA ARVIER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI

99, presso lo studio dell'avvocato G B CNTE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A Q;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G M S;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 218/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 15/11/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere M G S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale I Z, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, p.q.r., con riferimento al solo terzo motivo;
rigetto del primo e secondo;
uditi gli Avvocati G B C e G P per delega dell'avvocato G M S.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Torino rigettava l'opposizione proposta dalla Idroelettrica Arvier S.r.l., titolare di una sub-concessione di derivazione d'acqua dal torrente Dora di Valgrisenche, avverso il decreto con cui, su istanza del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta, ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea (BIM), le era stato ingiunto il pagamento della somma di C 279.677,35, a titolo di sovracanoni. Con sentenza del 15.11.2017, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche confermava la decisione, osservando che i sovracanoni avevano natura di prestazione patrimoniale imposta a natura Ric. 2018 n. 04172 sez. SU - ud. 02-07-2019 -2- tributaria, che trovavano il loro presupposto nella titolarità della concessione e non nell'uso effettivo della derivazione: essi non costituivano il corrispettivo per il prelievo di acqua, ma erano dovuti in costanza della possibilità di utilizzazione degli impianti salvo il caso in cui la derivazione fosse, in tutto o in parte, inutilizzabile per calamità naturale o comunque per causa non imputabile al concessionario. Tale natura non poteva, in concreto, riconoscersi nel rilascio della sub-concessione in favore di tale Società CAV, perchè la stessa era a carattere precario e temporaneo, laddove l'attivazione del nuovo impianto da parte dell'appellante era tardata per il procedimento di autorizzazione, in relazione al quale non constavano né lungaggini dell'Amministrazione, né istanze presentate dalla Società in epoca anteriore al luglio del 2012, ancorché essa avesse ottenuto, ben due anni prima, il rilascio della sub-concessione. Per la cassazione della sentenza, ha proposto r .corso la Società Idroelettrica Arvier S.r.l. con tre motivi, resistiti con controricorso dal Consorzio BIM.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Il Tribunale Superiore, lamenta la ricorrente, ha affermato che i sovracanoni BIM si fondano sulla concessione di derivazione idrica, omettendo erroneamente di considerare che l'impianto normativo che disciplina l'obbligo di pagamento dei sovracanoni stessi è stato rivisitato dal legislatore, che, in attuazione della direttiva 2001/77/CE, ha individuato la fonte del diritto di utilizzare il bene demaniale a scopo di produzione di energia elettrica nell'autorizzazione unica, sicchè il rilascio della sub-concessione costituisce, solo, uno dei provvedimenti propedeutici ad essa. Correlativamente, il presupposto del debito del sovracanone va individuato nel rilascio della predetta autorizzazione unica. Ric. 2018 n. 04172 sez. SU - ud. 02-07-2019 -3- 2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell'art. 1 della L. n. 959 del 1953, come interpretato dagli artt. 1 e 2 della L. n. 1254 del 1959 e 4 della L. n. 925 del 1980, la ricorrente evidenzia che l'attribuzione della derivazione dal medesimo corso d'acqua a terzi (la CAV), con la sub-concessione precaria rilasciata dall'autorità, ha reso impossibile l'attuazione della derivazione in suo favore, con conseguente esclusione dell'obbligo, da parte sua, d , corresponsione del sovracanone.
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