Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/2010, n. 25983

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La giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all'art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Spetta, quindi, alla cognizione della Corte dei Conti l'impugnazione avverso il decreto di fermo amministrativo con il quale è stata disposta, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la sospensione del pagamento di alcuni rimborsi per quote indebitamente restituite dal concessionario per la riscossione ai contribuenti, nonchè per intervenuta decadenza dell'azione avverso decreti di discarico, emessi dalla medesima Agenzia, perchè non tempestivamente impugnati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/2010, n. 25983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25983
Data del deposito : 22 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. T R M - Presidente di Sezione -
Dott. D'

ALONZO

Michele - Consigliere -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. M M - rel. Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7741/2010 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DONATELLO

75, presso lo studio dell'avvocato C B, che la rappresenta e di tende, per delega m calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BATAMONTI

25;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;



- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 399/2009/A della CORTE CONTI - 1^ Sezione Centrale d'Appello, depositata il 12/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

uditi gli avvocati Bruno CAPPONI, SPINA dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18 aprile 2007 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti dichiarò inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società concessionaria del Servizio per la Riscossione dei Tributi per la Provincia di Roma, avverso il decreto di fermo amministrativo con il quale era stata disposta, da parte della Agenzia delle Entrate, la sospensione del pagamento di alcuni rimborsi dovuti per quote indebitamente restituite ai contribuenti, nonché per intervenuta decadenza dell'azione avverso i decreti di discarico emessi dalla Agenzia medesima perché non tempestivamente impugnati.
Con sentenza in data 19 maggio - 12 giugno 2009 la Corte dei Conti - Sezione prima centrale di appello - rigettò il gravame della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. confermando la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al fermo amministrativo e la improponibilità del rapporto sottostante concernente il discarico delle quote inesigibili in quanto non azionato tempestivamente. Avverso la suddetta sentenza la Banca Monte dei Paschi di Siena ha proposto ricorso per cassazione avanti alle Sezioni Unite affidato ad unico motivo.
Hanno resistito, con separati controricorsi, l'Agenzia delle Entrate e il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
Monte dei Paschi di Siena e Agenzia delle Entrate hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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