Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/04/2023, n. 10975
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Testo completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20125-2022 proposto da: C A C, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
GRACCHI
187, presso lo studio dell'avvocato M M D S L, rappresentato e difeso dall'avvocato G M;
-ricorrente -
contro
Ric. 2022 n. 21263 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 2 - G.C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato M L;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 370/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 21/02/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere O D M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale F T, il quale conclude affinché la Corte voglia rigettare il ricorso.
RITENUTO CHE
1.- A seguito di asta pubblica , indetta dal C omune di Aci Castello nell’ambito del programma di dismissione di immobili di proprietà pubblica, per la vendita di una porzione di terreno sita in Contrada Franco, la G. C. s.r.l. risultava aggiudicataria del bene , giusta verbale n. 1 del 21 luglio 2011. 2.- Per espressa previsione del bando e dell’allegato disciplinare di gara (art. 6) la stipula del relativo contratto era sottoposta alla duplice condizione dell’approvazione della variante urbanistica e del preventivo aggiornamento dei dati catastali (frazionamento e classificazione catastale) in quanto non più rispondenti allo stato di fatto e di diritto del bene. 3.- In ordine alla seconda condizione il bando prevedeva che, su designazione dell’aggiudicatario, l’Amministrazione avrebbe incaricato un tecnico il quale, in nome e per suo conto, avrebbe predisposto i necessari adempimenti. Ric. 2022 n. 21263 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 3 - 4.- Il Comune, con nota Prot. 29551 del 15 dicembre 2011, provvedeva a comunicare all’aggiudicataria l’intervenuta approvazione della variante urbanistica ed invitava la società G. C. , tra gli altri adempimenti, a comunicare la data per la stipula del rogito notarile, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni. 5.- Prima della stipula del contratto di compravendita, il tecnico incaricato, su designazione dell a società aggiudicataria, dall’Amministrazione di “espletare (…) tutte le procedure necessarie, nulla escluso, per la correzione e l’aggiornamento dei dati catastali dell’immobile in questione”, avrebbe dovuto portare a compimento i predetti adempimenti, cosaresa impossibile per “la difficoltà oggettiva di procedere ai rilievi topografici a motivo delle avverse condizioni metereologiche”, circostanza inutilmente segnalata dalla società G. C., atteso che il Comune, con nota Prot. 10326 del 8 maggio 2012, comunicava l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione per inadempimento dell’aggiudicataria. 5.- La data di stipula del contratto, sulla scorta delle osservazioni formulate dall’aggiudicataria, veniva differita dall’Amministrazione al 30 luglio 2012, data che, tuttavia, non poteva essere rispettata in quanto il progetto di frazionamento, depositato presso l’Agenzia del Territorio, rimaneva sospeso “a causa della necessità di provvedere all’effettuazione dei rilievi sulla base di un altro punto fiduciale”, circostanza ad avviso della società G. C. “imprevista” ed ad essa “non addebitabile”. 6.-Nessun effetto sortivano le proroghe, la prima, “di soli 5 giorni per stipulare l’atto” e, la successiva, al 30 settembre 2012, concesse dal Comune di Aci Castello, non av endo consentito i l proprietario l’accesso al fondo di ubicazione del “nuovo punto fiduciale assegnato dall’Agenzia del Territorio”, pertanto, in data 3 ottobre 2012, veniva Ric. 2022 n. 21263 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 4 - dispostala revoca dell’aggiudicazione;
il 30 novembre 2012 , l’ Agenzia del Territorio approvavail Tipo di frazionamento. 7.- La C. C. s.r.l. , sulla scorta di tale narrazione, conveniva , di fronte al giudice ordinario, il Comune per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti dalla cennata vicenda, a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale, per ingiustificato recesso dell’Ente locale, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito. 8.- Il Tribunale di Catania Sezione - Distaccata di Aci Castello, con sentenza n. 255/2020 del 18 gennaio 2020, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. 9.- La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 370/2022 del 21 febbraio 2022, in accoglimento del gravame proposto d a lla società C.G. ed in riforma della decisione impugnata, dichiara va la giurisdizione del giudice ordinario e rimettevale parti innanzi al primo giudice. 10.- Avverso questa sentenz a ha proposto ricorso per cassazione la società G. C.;
resiste con controricorso il Comune di Aci Castello.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il motivo di ricorso il Comune di Aci Castello lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 1, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 133, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 104 del 2010, e dunque dei principi generali in materia di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, assumendo che, nel caso di specie, viene in contestazione la legittimità di atti amministrativi e segnatamente del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, intervenuto prima della stipula del contratto di compravendita dell’immobile per cui è causa, “quale
GRACCHI
187, presso lo studio dell'avvocato M M D S L, rappresentato e difeso dall'avvocato G M;
-ricorrente -
contro
Ric. 2022 n. 21263 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 2 - G.C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato M L;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 370/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 21/02/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere O D M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale F T, il quale conclude affinché la Corte voglia rigettare il ricorso.
RITENUTO CHE
1.- A seguito di asta pubblica , indetta dal C omune di Aci Castello nell’ambito del programma di dismissione di immobili di proprietà pubblica, per la vendita di una porzione di terreno sita in Contrada Franco, la G. C. s.r.l. risultava aggiudicataria del bene , giusta verbale n. 1 del 21 luglio 2011. 2.- Per espressa previsione del bando e dell’allegato disciplinare di gara (art. 6) la stipula del relativo contratto era sottoposta alla duplice condizione dell’approvazione della variante urbanistica e del preventivo aggiornamento dei dati catastali (frazionamento e classificazione catastale) in quanto non più rispondenti allo stato di fatto e di diritto del bene. 3.- In ordine alla seconda condizione il bando prevedeva che, su designazione dell’aggiudicatario, l’Amministrazione avrebbe incaricato un tecnico il quale, in nome e per suo conto, avrebbe predisposto i necessari adempimenti. Ric. 2022 n. 21263 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 3 - 4.- Il Comune, con nota Prot. 29551 del 15 dicembre 2011, provvedeva a comunicare all’aggiudicataria l’intervenuta approvazione della variante urbanistica ed invitava la società G. C. , tra gli altri adempimenti, a comunicare la data per la stipula del rogito notarile, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni. 5.- Prima della stipula del contratto di compravendita, il tecnico incaricato, su designazione dell a società aggiudicataria, dall’Amministrazione di “espletare (…) tutte le procedure necessarie, nulla escluso, per la correzione e l’aggiornamento dei dati catastali dell’immobile in questione”, avrebbe dovuto portare a compimento i predetti adempimenti, cosaresa impossibile per “la difficoltà oggettiva di procedere ai rilievi topografici a motivo delle avverse condizioni metereologiche”, circostanza inutilmente segnalata dalla società G. C., atteso che il Comune, con nota Prot. 10326 del 8 maggio 2012, comunicava l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione per inadempimento dell’aggiudicataria. 5.- La data di stipula del contratto, sulla scorta delle osservazioni formulate dall’aggiudicataria, veniva differita dall’Amministrazione al 30 luglio 2012, data che, tuttavia, non poteva essere rispettata in quanto il progetto di frazionamento, depositato presso l’Agenzia del Territorio, rimaneva sospeso “a causa della necessità di provvedere all’effettuazione dei rilievi sulla base di un altro punto fiduciale”, circostanza ad avviso della società G. C. “imprevista” ed ad essa “non addebitabile”. 6.-Nessun effetto sortivano le proroghe, la prima, “di soli 5 giorni per stipulare l’atto” e, la successiva, al 30 settembre 2012, concesse dal Comune di Aci Castello, non av endo consentito i l proprietario l’accesso al fondo di ubicazione del “nuovo punto fiduciale assegnato dall’Agenzia del Territorio”, pertanto, in data 3 ottobre 2012, veniva Ric. 2022 n. 21263 sez. SU -ud. 21-03-2023 - 4 - dispostala revoca dell’aggiudicazione;
il 30 novembre 2012 , l’ Agenzia del Territorio approvavail Tipo di frazionamento. 7.- La C. C. s.r.l. , sulla scorta di tale narrazione, conveniva , di fronte al giudice ordinario, il Comune per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti dalla cennata vicenda, a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale, per ingiustificato recesso dell’Ente locale, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito. 8.- Il Tribunale di Catania Sezione - Distaccata di Aci Castello, con sentenza n. 255/2020 del 18 gennaio 2020, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. 9.- La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 370/2022 del 21 febbraio 2022, in accoglimento del gravame proposto d a lla società C.G. ed in riforma della decisione impugnata, dichiara va la giurisdizione del giudice ordinario e rimettevale parti innanzi al primo giudice. 10.- Avverso questa sentenz a ha proposto ricorso per cassazione la società G. C.;
resiste con controricorso il Comune di Aci Castello.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il motivo di ricorso il Comune di Aci Castello lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 1, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 133, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 104 del 2010, e dunque dei principi generali in materia di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, assumendo che, nel caso di specie, viene in contestazione la legittimità di atti amministrativi e segnatamente del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, intervenuto prima della stipula del contratto di compravendita dell’immobile per cui è causa, “quale
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