Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/11/2014, n. 24798
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Testo completo
Fatto
Con l'impugnata sentenza n. 176/38/09, depositata il 19 giugno 2009, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accolto l'appello dell'Ufficio, in riforma della decisione n. 218/09/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, respingeva il ricorso dei contribuenti C.P. e altri nove avverso l'avviso n. 2001/1V/3745 di rettifica di valore di un terreno oggetto di compravendita e con il quale era perciò liquidata una maggiore imposta di registro.
Per quanto d'interesse la CTR, dopo aver dato atto che i contribuenti avevano proceduto a correggere i dati catastali del terreno a mezzo di rogito successivo alla notifica dell'avviso sub iudice, giudicava che in realtà i contribuenti avevano con ciò "rettificato addirittura la particella trasferita", cercando con "intento elusivo" di scambiare un terreno già in loro proprietà con quello effettivamente compravenduto.
Contro la sentenza della CTR, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso, i contribuenti censuravano la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando, in rubrica, "Violazione dell'art. 2700 c.c., nonchè dell'art. 222 c.c.";
questo perchè, sostenevano i contribuenti, la CTR non avrebbe dovuto prescindere dal rogito notarile col quale era stato corretto l'atto di trasferimento del terreno, ciò in ragione della natura pubblica dello stesso;
peraltro, il quesito di diritto era il seguente: "Dichiarare l'impugnata sentenza viziata da violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 2700 c.c., in assenza di querela di falso a norma dell'art. 222 c.c., statuendo il principio di diritto secondo