Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/11/2014, n. 24798
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Testo completo
Fatto
Con l'impugnata sentenza n. 176/38/09, depositata il 19 giugno 2009, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accolto l'appello dell'Ufficio, in riforma della decisione n. 218/09/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, respingeva il ricorso dei contribuenti C.P. e altri nove avverso l'avviso n. 2001/1V/3745 di rettifica di valore di un terreno oggetto di compravendita e con il quale era perciò liquidata una maggiore imposta di registro.
Per quanto d'interesse la CTR, dopo aver dato atto che i contribuenti avevano proceduto a correggere i dati catastali del terreno a mezzo di rogito successivo alla notifica dell'avviso sub iudice, giudicava che in realtà i contribuenti avevano con ciò "rettificato addirittura la particella trasferita", cercando con "intento elusivo" di scambiare un terreno già in loro proprietà con quello effettivamente compravenduto.
Contro la sentenza della CTR, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso, i contribuenti censuravano la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando, in rubrica, "Violazione dell'art. 2700 c.c., nonchè dell'art. 222 c.c.";questo perchè, sostenevano i contribuenti, la CTR non avrebbe dovuto prescindere dal rogito notarile col quale era stato corretto l'atto di trasferimento del terreno, ciò in ragione della natura pubblica dello stesso;peraltro, il quesito di diritto era il seguente: "Dichiarare l'impugnata sentenza viziata da violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 2700 c.c., in assenza di querela di falso a norma dell'art. 222 c.c., statuendo il principio di diritto secondo cui l'atto notarile di rettifica dei dati catastali è dotato di piena efficacia probatoria a norma dell'art. 2700 c.c., con riferimento alla veridicità del proprio contenuto e delle attestazioni e dichiarazioni del pubblico ufficiale rogante, fino a querela di falso e che, in assenza, la sua piena valenza probatoria non può essere ignorata o disconosciuta dai giudici di merito. Di conseguenza voglia la Corte affermare che il bene effettivamente oggetto dell'atto di compravendita sottoposto ad accertamento di valore risulta essere un fondo sul quale non insisteva nessuna edificazione - ovvero il terreno di proprietà degli eredi di C.R. non adiacente alla strada - distinto in catasto al foglio 4 mappale n. 619 come da atto di rettifica dei dati catastali (e non già 154). Per l'effetto voglia dichiarare corretto il valore dichiarato nell'atto oggetto di accertamento in quanto riferito ad un terreno non edificato e non già a un terreno su cui insiste un immobile".
Il motivo è inammissibile perchè con il quesito di diritto viene chiesto a questa Corte di accertare fatti, come l'esatto terreno oggetto della compravendita ovvero il valore dello stesso, che nel presente giudizio di legittimità è precluso verificare (Cass. sez. 2, n. 73330 del 2013;Cass. sez. 3, n. 14929 del 2012).