Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 23/02/2023, n. 05647
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16546/2020 R.G. proposto da: LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE TALAMONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M M (MRTMHL64T08E202Z) -ricorrente- contro COMUNE DI ORBETELLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato C A (CRRLSS72L67G088V) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. GROSSETO n. 1783/2019depositata il 12/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere A M. Rilevato che: 1.la Associazione Lega Navale Italiana ha impugnato due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Orbetello in materia di Tarsu, relativi ai periodi di imposta degli anni 2011 e 2012, per occupazione di area demaniale destinata ad "ormeggio natanti” in località Talamone - Porto, deducendo la carenza di legittimazione attiva, rispetto all'imposizione, del Comune medesimo, il vizio di motivazione degli atti impugnati e l'insussistenza nel merito del debito impositivo. La CTP di Grosseto ha respinto il ricorso. La Ctr della Toscana, con la sentenza di cui all'epigrafe, ha rigettato l'appello dell'associazione. Ha ritenuto che sussistesse la legittimazione attiva all'imposizione, in materia di Tarsu, da parte del Comune di Orbetello in quanto l'ente territoriale comunale perde la legittimazione dell'attività della gestione dei rifiuti solo ove si tratti di area portuale nella quale è istituita una Autorità portuale mentre per il Porto di Talamone, rientrante nel territorio del Comune di Orbetello, non vi è stata istituzione dell'Autorità portuale e non rileva che vi sia una autorità marittima non rientrando tra i compiti assegnati dalla legge 84/1994 a quest'ultima la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;2. la associazione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi, illustrati anche con successiva memoria. Resiste con controricorso l'ente territoriale;considerato che:1. con il primo motivo si lamenta in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182. La ricorrente sostiene che la decisione della CTR contrasta con la propria tesi -da ritenersi corretta alla luce dei suddetti riferimenti normativi- p er cui, essendo il Porto di Talamone sede di Autorità marittima, competente per tutte le operazioni ed i servizi portuali regolati dalle norme indicate nel richiamato parametro normativo è detta autorità. In particolare deduce che le operazioni portuali comprendono infatti anche quelle di carico e scarico merci, mentre tra i «servizi portuali» rientrerebbero tutte le attività accessorie alle prime, tra cui, appunto, anche quella di raccolta e smaltimento rifiuti. Espone inoltre la ricorrente come l'art. 2, lett.i) , del d.lgs. n. 182/2003, cit., preveda, ove non istituita l'Autorità portuale, la competenza dell'Autorità marittima per tutti i servizi relativi alle operazioni portuali, compreso quello della gestione dei rifiuti oggetto della controversia, con conseguente venir meno della legittimazione vantata dal Comune di Orbetello;2. con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e all'art. 112 cod. proc. civ., l'omessa pronuncia della CTR in ordine alla eccepitaviolazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 1993 (adozione del Regolamento comunale in materia di TARSU e dei relativi criteri), per non essersi il giudice di appello pronunciato sul motivo avente ad oggetto l'assenza di categoria tariffaria relativa agli spazi acquei od ormeggi e l'illegittima commisurazione della tariffa a quella inerente la diversa categoria dei campeggi e distributori dei carburanti, applicata dall'ente territoriale. 3. Il primo motivo di ricorso pone la questione se, al fine di escludere la legittimazione del Comune ad imporre la TARSU per lo smaltimento di rifiuti urbani o assimilati su aree del porto, rilevi la presenza non dell'Autorità portuale ma dell'Autorità marittima. 3.1. La medesima questione è stata già rimessa – c on quattro ordinanze interlocutorie (Cass., Sez. 6^-5, 30 marzo 2021, n. 8778;Cass., Sez.6^-5, 30 novembre 2021, n. 37504 e 37505;Cass., Sez. 6^-5, 31 marzo 2022, n. 10439) in altrettanti procedimenti in corso, dei quali una delle parti è sempre il Comune di Orbetello (procedimenti iscritti ai nn. 27574/2019 R.G., 29967/2019 R.G., 34952/2019 R.G. e 16546/2020 R.G.) - dalla Sesta Sezione alla Sezione Tributaria di questa Corte, sul comune presupposto che: «(…) la questione oggetto del primo motivo di ricorso, relativa alla rilevanza o meno, al fine di escludere la legittimazione all'imposizione del Comune di Orbetello, della presenza, nello stesso Porto di Talamone, non dell'Autorità portuale, ma dell'Autorità marittima di cui agli artt. 14 (competenza dell'autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, oltre che degli artt. 2, comma 1, lett. i) ( «Autorità competente: l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima.»), è già emersa in diverse controversie trattate da questa Corte, ma nei precedenti giudizi è rimasta assorbita dall'accoglimento di vizi processuali delle decisioni impugnate (Cass. nn. 8428/2020, 17405/2018, 17404/2018, 17289/2018, 17288/2018, 17287/2018)». Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenze dell'Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;né alcun rilievo può attribuirsi, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, alla circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale (Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583;Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104;Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058;Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030;Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092;Cass., Sez. 6^-5, 15 novembre 2021, n. 34251;Cass., Sez. 6^-5, 26 gennaio 2022, n. 2242). Difatti, nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, dell'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, e dell'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersi la competenza dei Comuni, che sono pertanto privi di ogni potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^,6 novembre 2009, n. 23583). Come questa Corte ha già chiarito (in particolare: Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583), l'esame complessivo della disciplina normativa in materia conferma che il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti all'interno dell'area portuale, ove è pacificamente ubicata la superficie oggetto di tassazione, è sottratto alla competenza dei Comuni. In questo senso depongono le seguenti disposizioni: - l’art. 62, comma 5, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, che dichiara «esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»;- l'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, che, nel disciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiuti, dichiara che: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e relativi decreti attuativi»;-l'art. 6, comma 1, lett. c, della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, che istituisce le Autorità Portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia, con il compito, tra l'altro, di «affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (…)»;- l’art. 1 del D.M. 14 novembre 1994, che precisa: « I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati: (…) B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti. Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali»;Dall'esame di tale quadro normativo emerge in modo univoco che l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale - da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza esclusiva di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che, invece, normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2009, n. 23583). Il dato normativo configura la competenza delle Autorità portuali in totale e completa alternativa ai Comuni. In questo senso appaiono particolarmente significative le già richiamate disposizioni di cui all’art. 62, comma 5, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, che espressamente esclude dalla tassa le situazioni sottratte al regime di privativa comunale, ed all'art. 21, comma 8, del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22,che, nell'indicare le competenze dei Comuni in materia, ribadisce che comunque sono mantenute le competenze in materia attribuite alle Autorità portuali. A ciò si aggiunga che le norme precisano che il servizio che i suddetti enti sono chiamati a svolgere consiste, come si esprime il decreto ministeriale di attuazione, nella «pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica» degli stessi, cioè in una vera e propria attività di gestione dei rifiuti, a fronte della quale non si vede quali residui compiti i Comuni potrebbero espletare. Come si è detto, l’art. 6, comma 1, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 ha istituito le Autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente sono state istituite le Autorità portuali di Piombino (D.P.R. 20 marzo 1996), Gioia Tauro (D.P.R. 16 luglio 1998), Salerno (D.P.R. 23 giugno 2000), Olbia e Golfo degli Aranci (D.P.R. 29 dicembre 2000), Augusta (D.P.R. 12 aprile 2001), Trapani (D.P.R. 2 aprile 2003) e Manfredonia (art. 4, comma 65, della Legge 24 dicembre 2003 n. 350). Come è evidente, tale elenco non contempla il porto di Orbetello (GR). Ne consegue che al momento dei fatti per cui si procede non era stata istituita l'Autorità portuale nel porto di Orbetello (GR) e non si era, quindi, verificata la condizione che escluderebbe il potere impositivo del medesimo Comune. Se l'istituzione dell'Autorità portuale si pone, dunque, come causa di esclusione dalla tassa sui rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata dall’art. 62, comma 5, del D-.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, ne segue, per converso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga la competenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana;e, correlativamente, trovi spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie. In tal senso, del resto, questa Corte si era già espressa in una serie di arresti, che avevano riconosciuto al Comune la legittimazione a chiedere la riscossione della TARSU, a fronte dell’esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in un’area portuale, in ragione della mancata istituzione dell’Autorità portuale (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3798;Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2018, n. 31058;Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030;Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092). Secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, la TARSU è una tassa, ossia un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad una utilità che egli trae dallo svolgimento di una attività svolta da un ente pubblico. Come tale, il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo. Ne consegue che avendo il Comune svolto il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati anche nell’ambito portuale, in ragione della mancata istituzione della Autorità portuale, è autorizzato a chiedere il pagamento della TARSU ai contribuenti concessionari di aree demaniali destinate all’ormeggio di imbarcazioni (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030;Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092). Diversa è, invece, la competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima in materia di operazioni portuali e servizi portuali ovvero di concessioni di aree demaniali e banchine nell’ambito portuale, trattandosi di attività amministrative relative alla gestione ed all’utilizzo degli spazi portuali che non comportano alcuna attribuzione in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e, pertanto, non involgono la conseguenziale spettanza di una potestà impositiva. Sotto il primo aspetto, l’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite, alle Autorità marittime la disciplina e la vigilanza – attraverso il rilascio di apposite autorizzazioni ad imprese munite di specifici requisiti, iscritte in registri speciali, obbligate al pagamento di un canone annuale ed alla pubblicazione delle tariffe praticate alla clientela) sull'espletamento delle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale) e dei servizi portuali (servizi riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione), nonché sull'applicazione delle tariffe indicate dalle imprese autorizzate per la prestazione alla clientela delle operazioni portuali e dei servizi portuali, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. Sotto il secondo aspetto, l’art. 18 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 demanda alle Autorità portuali o, laddove non istituite ovvero non ancora insediate, alle Autorità marittime le concessioni (anche mediante accordi sostitutivi) di aree demaniali e banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese autorizzate all’espletamento delle operazioni portuali (fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali), nonché le concessioni (anche mediante accordi sostitutivi) per la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Per cui, non si ravvisa alcuna competenza dell’Autorità marittima, in caso di mancata istituzione dell’Autorità portuale, in materia di tassazione dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito portuale, che resta riservata in regime di privativa al Comune interessato. Viceversa, rientra nella competenza dell’Autorità portuale o, in mancanza, dell’Autorità marittima il diverso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, il quale è estraneo all’ambito del presente giudizio e per il quale, comunque, il Comune non ha alcuna potestà impositiva a norma degli artt. 8 e 10 del D.L.vo 24 giugno 2003 n. 182 (in attuazione della Direttiva n. 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europeadel 27 novembre 2000 in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi e residui del carico).
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