Cass. pen., sez. V trib., sentenza 06/02/2023, n. 05229

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 06/02/2023, n. 05229
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05229
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROSTAMO NAZZARENO nato a MILETO il 31/05/1961 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 della CORTE DI APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale F C, che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, pronunciata de plano, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta, ai sensi dell'art. 630, lett. c), da P N in relazione alla sentenza di condanna n. 463/92, irrevocabile il 12 aprile 1994, con la quale il Pretore di Vibo Valentia l'aveva condannato in ordine al reato di cui all'art. 494 cod. pen., per avere, in occasione del suo arresto, esibito agli agenti della Polizia di Stato un certificato di residenza intestato a tale Monteleone G N, del quale aveva assunto l'identità.

2. Avverso il provvedimento della Corte di appello, tramite il difensore, ricorre il condannato, che, con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 601, 629, 634 e 636 cod. proc. pen.

2.1. Il ricorrente rappresenta che era stato condannato per un reato commesso il 29 gennaio 1990 e che aveva presentato istanza di revisione della sentenza, allegando i documenti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dai quali risultava che egli era stato detenuto dal 26 gennaio 1989 al 12 agosto 1990. La Corte di appello, tuttavia, l'aveva dichiarata inammissibile, con procedura de plano, previa acquisizione del verbale di arresto relativo ai fatti per cui era intervenuta condanna, dal quale aveva desunto che il reato era stato consumato il 24 gennaio 1989 e «non il 29, come erroneamente riportato in sentenza». Il ricorrente contesta il ricorso alla procedura del plano, che, a suo parere, potrebbe essere utilizzata solo quando l'istanza di revisione risulti priva degli elementi espressamente previsti per essa dalla legge e non anche per valutare nel merito gli elementi di prova addotti a sostegno della richiesta. Quanto al merito della decisione, sostiene che, da tutti gli atti, emergerebbe che il reato sarebbe stato commesso nel gennaio 1990 e che, dunque, a nulla rileverebbe che il giorno della sua consumazione sarebbe il 24 e non il 29 gennaio.
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