Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2023, n. 05229
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROSTAMO NAZZARENO nato a MILETO il 31/05/1961 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 della CORTE DI APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale F C, che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, pronunciata de plano, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta, ai sensi dell'art. 630, lett. c), da P N in relazione alla sentenza di condanna n. 463/92, irrevocabile il 12 aprile 1994, con la quale il Pretore di Vibo Valentia l'aveva condannato in ordine al reato di cui all'art. 494 cod. pen., per avere, in occasione del suo arresto, esibito agli agenti della Polizia di Stato un certificato di residenza intestato a tale Monteleone G N, del quale aveva assunto l'identità.
2. Avverso il provvedimento della Corte di appello, tramite il difensore, ricorre il condannato, che, con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 601, 629, 634 e 636 cod. proc. pen.
2.1. Il ricorrente rappresenta che era stato condannato per un reato commesso il 29 gennaio 1990 e che aveva presentato istanza di revisione della sentenza,
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale F C, che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, pronunciata de plano, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta, ai sensi dell'art. 630, lett. c), da P N in relazione alla sentenza di condanna n. 463/92, irrevocabile il 12 aprile 1994, con la quale il Pretore di Vibo Valentia l'aveva condannato in ordine al reato di cui all'art. 494 cod. pen., per avere, in occasione del suo arresto, esibito agli agenti della Polizia di Stato un certificato di residenza intestato a tale Monteleone G N, del quale aveva assunto l'identità.
2. Avverso il provvedimento della Corte di appello, tramite il difensore, ricorre il condannato, che, con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 601, 629, 634 e 636 cod. proc. pen.
2.1. Il ricorrente rappresenta che era stato condannato per un reato commesso il 29 gennaio 1990 e che aveva presentato istanza di revisione della sentenza,
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