Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/10/2022, n. 29218

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/10/2022, n. 29218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29218
Data del deposito : 7 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 6808-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE -

RISCOSSIONE

13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

ColUrO BISELLO GIANPAOLO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 595/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 11/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. M E L TRE. Ric. 2020 n. 06808 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg 6808 ADER C/ Bisello G p R che: L'Agenzia delle entrate riscossione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di G B di avviso di iscrizione ipotecaria - con la quale si contestava la carenza di motivazione dell'atto impugnato, l'omessa notifica degli atti presupposti e vizi propri dell'atto opposto- in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l'appello del contribuente. La CTR, elencati i motivi di appello del contribuente, e premesso di avere esaminato la documentazione "esistente, prodotta e richiamata", ha ritenuto sufficientemente motivate le doglianze per cui, tenuto conto della sentenza di primo grado, riconoscendo che "non vi è altra interpretazione possibile della norma di legge relativamente alle notifiche sia di atti che di cartelle esattoriali", ha statuito che: "il titolo non è valido per procedere all'esecuzione che comunque non poteva k essere effettuata";
"sul raggiungimento dello scopo si conferma il vizio di notifica vista l'irritualità della notifica stessa;
si deve riconoscere che l'atto, oltre a non essere congruo, non è del tutto chiaro sul sottoscrittore;
non vi è infine dubbio che l'Ufficio doveva procedere all'emissione di un nuovo avviso, visto che il soggetto non era residente nel luogo della notifica effettuata comunque a persona di famiglia", dichiarando illegittima l'iscrizione ipotecaria. G B è rimasto intimato.
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