Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2022, n. 24070

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2022, n. 24070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24070
Data del deposito : 22 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FO RN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo udito il difensore i IN

FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Treviso, in data 15.4.2014, aveva condannato PO ER alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 601, co. 3 e 420 bis, c.p.p., in quanto, essendo egli venuto a conoscenza della data di celebrazione dell'udienza innanzi alla corte di appello per il giorno 18 marzo 2021, solo in data 1 marzo 2021, quando personale di polizia giudiziaria gli aveva notificato personalmente il relativo avviso di fissazione dell'udienza, l'ordinanza con cui la corte territoriale rigettava la richiesta dell'PO di rinvio della celebrazione dell'udienza per violazione del termine di venti giorni liberi previsto dall'art. 601, co. 3, c.p.p., deve ritenersi illegittimamente adottata. Ad avviso del ricorrente, infatti, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, la notifica effettuata presso il domicilio eletto e presso il precedente difensore nominato d'ufficio "non hanno portato ad alcuna conoscenza effettiva del procedimento in capo all'appellante, che incolpevolmente nulla sapeva dello stesso" e che,

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