Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22555

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22555
Data del deposito : 24 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: V B nato a LAMEZIA TERME il 15/12/1992 avverso l'ordinanza del 30/11/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere S A;
lette le conclusioni del PG L G che ha concluso per il rigetto;
dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione concessi a B V con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme in data 12 aprile 2012, definitiva il 29 novembre 2012. 2. Ricorre B V, a mezzo del difensore avv. N V, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione ha proceduto all'udienza camerale in assenza del difensore, legittimamente impedito per concomitante impegno professionale, tempestivamente comunicato tramite PEC.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che non contesta il merito della decisione assunta dal giudice dell'esecuzione, è infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza» (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020 - dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058). Nel caso di specie, risulta documentato l'invio e la ricezione, tramite posta elettronica certificata, della comunicazione dell'impegno professionale concomitante, giustificato in termini di prevalenza.

3. Tuttavia, l'indirizzo elettronico di destinazione del messaggio non rientra tra quelli attribuiti all'ufficio giudiziario individuati con il provvedimento del direttore generale sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia in data 9 novembre 2020, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto- legge, n. 137, del 28 ottobre 2020. Si noti che la norma è stata variamente prorogata, da ultimo fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art.

5-quinquies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, introdotto dalla legge di conversione n. 199 del 2022, che ha inserito nel d.lgs. n. 150 del 2022 l'art. 87-bis, intitolato "Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze", che consente il deposito a mezzo PEC, già disciplinato dall'art. 24 del d.l. citato, fino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022, sarà pienamente operativo il nuovo processo penale telematico e, dunque, si potrà ricorrere al sistema di deposito degli atti previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen.

3.1. Allegato al ricorso si trova copia cartacea del messaggio che risulta inviato all'indirizzo sez2.penale.tribunale.ronna©giustiziacert.it , indirizzo che, tuttavia, non è presente tra quelli indicati dal citato provvedimento.
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