Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/02/2021, n. 03461
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11042-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;- ricorrente- contro C P, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato E L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C P;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1417/2017 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA, depositata il 05/10/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA M F;R.G.N. 11042-18 RITENUTO CHE: Con atto a rogito del Notaio Beghini del 10.9.2010 P C, nella qualità di concedente, stipulava un contratto con Renergetica S.r.l. con cui costituiva a favore della predetta il diritto di superficie esclusivo dei terreni siti in Comune di Oviglio (AL), per la durata di anni venficin- que, con opzione per il rinnovo, al termine di tale periodo, per ulteriori venticinque anni. I terreni interessati avevano tutti destinazione agrico- la. Le parti pattuivano che il diritto di superficie comprendesse la co- struzione di un impianto fotovoltaico per il corrispettivo di curo 269.913,00 per tutti i venticinque anni. In tale atto veniva anche con- cesso al superficiario un diritto di prelazione, in caso di vendita, sull'acquisto del terreno. Il notaio rogante autoliquidava l'imposta di registro applicando l'aliquota proporzionale dell'8%. L'Agenzia delle entrate notificava al concedente l'avviso di liquidazione n. 10/1T/00270/000/P001, con il quale provvedeva al recupero dell'imposta di registro dovuta per la costituzione del diritto di superfi- cie applicando l'aliquota dal 15%, e dell'imposta di registro relativa al diritto di prelazione convenuto in atto a favore del beneficiario, dovuta in misura fissa (pari ad curo 168,00) non versata in sede di autoliquida- zione.R.G.N. 11042-18 P C impugnava l'atto impositivo dinanzi ala! Commissione Tributaria Provinciale di Genova che, con sentenza n. 1904/10/14, accoglieva il ricorso, ritenendo applicabile l'aliquota dell'8%. L'Ufficio proponeva appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 1417/02/17. I giudici di ap- pello ritenevano non fondata la tesi dell'Amministrazione secondo la quale dovesse essere applicata l'aliquota del 15% sulla base del secon- do capoverso dell'art. 1 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 in virtù della natura agricola dei terreni, sui quali era stato costituito il diritto di superficie per la realizzazione da parte del super- ficiario di impianti fotovoltaici;pertanto, tenuto conto dell'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16495 del 2003, alla fattispecie era applicabile l'art. 1, comma 1, della Tariffa, anche sulla base della considerazione che l'atto, intervenuto tra le parti, disponeva la costituzione di un diritto reale di godimento e non il trasferimento di proprietà del terreno agricolo, che rimaneva di proprietà del conce- dente. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo. P C si è costituito con controricor- so. CONSIDERATO CHE:1.Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (nella versione ratione temporis applicabile) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che, dalla piana lettura delle norme e te- nendo conto dell'interpretazione offerta dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 36/E/ del 2013, non ci sarebbero dubbi sull'effettiva vo- lontà del legislatore il quale, nel formulare la tariffa dell'imposta di re- R.G.N. 11042-18 gistro (art. 1 Tariffa), avrebbe operato una tendenziale assimilazione del concetto di "trasferimento" (utilizzato nei commi dal terzo in poi) a quello di atto traslativo o traslativo e costituitivo di diritti reali di go- dimento, in quanto senza tale ass nilazione non avrebbero trovato la loro naturale collocazione gli atti costitutivi di diritti reali di godimento su terreni agricoli. Si precisa che la circolare n. 36/E del 19.12.2013 ha ribadito come: " Con riferimento all'applicnione dell'imposta di registro, si fa presentenc eh in base al disposto dell'articolo 1 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento sono assoggettati all'imposta nella misura dell'8 per cento. Tuttavia, nell'ipotesi in cui oggetto della concessione del diritto di superficie sia un terreno agricolo, l'imposta è applicata nella misura dell 5 per cen- to". L'Ufficio ricorrente argomenta che l'art. 1 Tariffa parte I T.U.R. si compone di una lunga e diversificata serie di previsioni e disposizioni che, ad ognuna delle ipotesi di registrazione ivi contemplata, collega una modalità diversa di imposizione, più o meno gravosa. Tuttavia, ciascuno dei commi e delle norme di cui quell'art. 1 si compone (per tecnica legislativa forse criticabile) non è stato redatto con la dovuta completezza in ogni singola lettera dal legislatore: il quale, in particola- re, per quelle parti che reiterano soltanto quanto già espresso in prece- denza ha ritenuto di operare dei semplici richiami sintetici, dai quali tuttavia non è corretto argomentare per falsarne il significato. Pertan- to, con la parola "trasferimento" il legislatore avrebbe voluto generi- camente riferirsi a tutti i casi accennati al comma iniziale, richiamando- li.
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