Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2021, n. 16568
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In tema di fallimento, l'art. 74 l.fall., che contempla la possibilità di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura concorsuale, in deroga al principio generale di cui all'art. 2741 c.c., è norma eccezionale inapplicabile al contratto di locazione, il quale invero non rientra tra i rapporti negoziali che ex art. 72 l.fall. si considerano sospesi all'atto della dichiarazione di fallimento, ma tra quelli che proseguono ex art. 80 l.fall. in costanza di procedura concorsuale, salvo recesso del curatore.
Sul provvedimento
Testo completo
165 68/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott.ssa M C Presidente OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO. Dott. M V Consigliere Consigliere Dott. M F Dott.ssa P V Consigliere Ud. 25/03/2021 PU Consigliere Rel. Dott. E C Cron. 16562 R.G.N. 31266 DEL 2018. ha pronunciato la seguente C.dec.1 SENTENZA sul ricorso n. 31266/2018 r.g. proposto da: M.A. S.R.L. (p. iva 0295951203), con sede in Dozza (BO), alla via Emilia n. 54, in persona del presidente del consiglio d'amministrazione e legale rappresentante pro tempore M C, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati V M e M M, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Flaminia n. 135. ricorrente -
contro
M. BUSINESS S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (cod. fisc. 09561521007), in persona dei commissari straordinari Avv. S C, dott. E S e dott. V T, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avvocato 1 l 1474 lau 1 2 f 20 M D V, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via di Ripetta n. 142, presso lo studio dell'Avvocato S C. controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE DI BOLOGNA depositato il giorno 03/10/2018;
udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del giorno 25/03/2021, dal Consigliere dott. E C;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito, per la ricorrente, l'Avv. V. Moretti, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avv. G. Femia, che ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 7 aprile 2015, la M. Business s.r.l. fu ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.lgs. n. 270 del 1999 e successivamente, con sentenza 10 aprile 2015, n. 68, il Tribunale di Bologna ne dichiarò lo stato di insolvenza, contestualmente disponendo procedersi all'accertamento del passivo ed assegnando ai creditori il termine per le proprie richieste di insinuazione.
1.1. M.A. s.r.l., deducendo di aver stipulato, in qualità di locatrice, con la predetta società, alcuni contratti di locazione (tutti con scadenza 31 dicembre 2015 e tacitamente rinnovabili) aventi ad oggetto gli impianti fotovoltaici ivi specificamente indicati, nonché, in qualità di incaricata, un contratto riguardante l'assistenza nella gestione di tali impianti commissionatale dalla medesima M. Business s.r.l., e rappresentando che quest'ultima, dal settembre 2014, non le aveva più regolarmente corrisposto i dovuti canoni locatizi e, fin dall'inizio del descritto rapporto di assistenza, nemmeno i compensi spettantile, formulò la propria domanda di ammissione al passivo della suddetta procedura. In particolare, nel dare 2 t flou atto di essere, a propria volta, debitrice verso M. Business s.r.l. per cessioni a proprio favore di contributi del Gestore Servizi Energetici s.p.a., ed invocando il riconoscimento della relativa compensazione, quantificò il proprio residuo credito in complessivi € 1.263.105,05, di cui così chiese l'ammissione in via principale: i) € 1.186.003,11, in prededuzione ex art. 111 .fall., per crediti maturati dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;
ii) € 77.101,95, in chirografo, per crediti maturati prima dell'apertura della procedura suddetta. Formulò, inoltre, nelle conclusioni dell'istanza ex art. 93 I.fall., un'articolata richiesta, in via subordinata, per il caso di mancato riconoscimento della compensazione.
1.1.1. Il giudice delegato, condividendo il progetto di stato passivo rassegnato dai commissari straordinari, riconobbe la compensazione come richiesta dall'istante e, quindi, pronunciando sulla domanda dalla stessa proposta in via principale, ammise: i) in prededuzione, la complessiva somma di € 795.410,08, per crediti post apertura della procedura de qua;
ii) in chirografo, l'importo totale di € 460.801,795, per crediti ante apertura di quest'ultima. Negò, invece, l'ammissione quanto ad € 6.893,196. 1.2. Decidendo, poi, sull'opposizione della M.A. s.r.l., il Tribunale di Bologna, con decreto del 3 ottobre 2018, n. 3268, l'ha accolta solo parzialmente e, per l'effetto, ha ammesso l'opponente per l'ulteriore somma di € 6.893,19, in chirografo, confermando, nel resto, la statuizione del giudice delegato.
1.2.1. In particolare, quel tribunale, da un lato, ha condiviso l'impostazione della creditrice quanto all'esclusione dell'importo di € 6.893,16, ritenuta ingiustificata per il fatto che «la procedura non chiarisce in cosa consiste la carenza documentale per la minor somma esclusa»;
dall'altro, e con riguardo ai crediti maturati da M.A. s.r.l. anteriormente all'ammissione di M. Business s.r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria, non ha riconosciuto il beneficio della prededuzione invocato ex art. 74 1.fall., né il privilegio ex art. 2764 cod. civ.: il primo, perché ha disatteso «la prospettazione della ricorrente, che vorrebbe riconosciuta la continuità ex art. 74 L.F. e, di conseguenza, la prededuzione su tutti i crediti 3 jeaml ante e post A.S.» ed ha giudicato inapplicabile «alla fattispecie l'art. 74 L.F., che si riferisce ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, quale non è il contratto di locazione o il contratto di manutenzione degli impianti fotovoltaici»;
il secondo, atteso che «la ricorrente non ha indicato i beni su cui esercitare il privilegio a norma dell'art. 93 LF. e, soprattutto, il bene immobile de quo (impianto fotovoltaico) è ontologicamente inidoneo a fornire frutti e non consta di altri beni atti "a fornire l'immobile o a coltivare il fondo" sui quali esercitare la prelazione».
2. Avverso questo decreto M.A. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, resistiti, con controricorso, dalla M. Business s.r.l. in amministrazione straordinaria. Entrambe le parti hanno depositato pure memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. 2.1. La Sezione Sesta, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 6 ottobre 2020, n. 21428, dopo aver rilevato che «Le questioni poste dai descritti motivi - sul primo dei quali non si rinvengono specifici precedenti di questa Corte;
sul secondo sussistendo pronunce contrastanti - meritano un ulteriore approfondimento», ha ritenuto carenti i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis cod. proc. civ., ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell'art. 375, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dall'art.
1-bis della legge 25 ottobre 2016, n. 197. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente: I) «Vizio della pronuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 74 e 80 l.fall., nonché degli artt. 50 e 51 del d.lgs. 8 giugno 1999, n. 270, in punto di non prededucibilità dei canoni di locazione per gli impianti fotovoltaici»>>. Si assume, in sintesi, che: i) l'art. 74 I.fall., come novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007, rappresenterebbe il nuovo paradigma dei contratti di durata» e sancirebbe «un principio di carattere generale valido [...] per tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica» e, dunque, anche per il contratto di locazione, con la conseguenza che i crediti del locatore per i canoni scaduti prima del fallimento «assumono, a seguito del subingresso del curatore nel rapporto negoziale, il titolo di crediti nei riguardi della massa e, quindi, prededucibili». La regola prevista da tale norma varrebbe anche nell'amministrazione straordinaria, giacché la relativa disciplina richiama le norme della legge fallimentare sui rapporti giuridici pendenti, tra cui anche l'art. 74 l.fall.;
ii) in caso di amministrazione straordinaria, il subentro del commissario nei contratti in corso alla data di apertura della procedura potrebbe avvenire «anche in maniera implicita» e comunque, nella specifica fattispecie in esame, l'«evento subentro risulta incontestabilmente avvenuto ed è oggetto di espresso accertamento giudiziale»;
iii)