Cass. civ., sez. II, sentenza 05/11/2021, n. 32102
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Testo completo
la seguente /o SENTENZA sul ricorso 23871-2016 proposto da: GBHARD REINHARD, GABRIELLI PATRIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI, 29, presso lo studio dell'avvocato G P B, rappresentati e difesi dall'avvocato REINHARD GBHARD;
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO V QUADRIFOGLIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.
MIRABELLO
18, presso lo studio dell'avvocato U R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P B;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 424/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2021 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati P B, per delega dell'avvocato G, e B.
FATTI DI CAUSA
1. Reinhard G e P G hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 424/2016 della Corte d'appello di Firenze, pubblicata il 18 marzo 2016. 2.Resiste con controricorso il Condominio Villa Quadrifoglio di Castiglione della Pescaia, località Punta Ala.
3.11 Tribunale di Grosseto, adito dal Condominio Villa Quadrifoglio con ricorso ex art. 700 c.p.c. unitamente alle condomine Paola e Mirella Marchegiano, ordinò a Reinhard G e P G di consentire l'accesso al lastrico solare di loro proprietà per permettere l'esecuzione di lavori urgenti di riparazione, provocando tale superficie copiose infiltrazioni negli appartamenti sottostanti. Nel conseguente giudizio di merito instaurato dal Condominio Villa Quadrifoglio con citazione del 14 luglio 2006, il Tribunale di Grosseto, rigettando le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dal convenutb Reinhard G, nonché la domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata, confermò l'ordinanza cautelare e dichiarò sussistente il diritto del Condominio ex art.843 c.c.
4.La Corte d'appello di Firenze, investita di gravame da Reinhard G, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di P G, ha poi respinto Rtc. 2016 n. 23871 sez. 52 - ud. 04-06-2021 -2- l'impugnazione formulata da Reinhard G e quella avanzata da P G in via incidentale. I giudici di secondo grado hanno affermato che sulla questione della legittimazione attiva del Condominio Villa Quadrifoglio (ovvero sull'esistenza di un condominio cui appartenesse l'appartamento degli attori) doveva ritenersi intervenuto il giudicato, formatosi nella sentenza n. 445/2008 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 16 maggio 2008. Tale sentenza, resa tra le parti in relazione alla impugnazione di delibere assembleari concernenti gli interventi di manutenzione straordinaria del lastrico solare, aveva affermato che il lastrico in questione è "strutturalmente e funzionalmente collegato all'intero fabbricato che comprende le singole unità immobiliari", nonché "individuato quale bene comune nell'atto notarile", con conseguenti "configurazione condominiale" e applicazidne della relativa disciplina codicistica. Sul quarto motivo di appello, la Corte di Firenze ha sostenuto l'inammissibilità dell'invocato riesame dei requisiti giustificativi dell'adozione del provvedimento cautelare, essendo peraltro acclarata la sussistenza del diritto del Condominio ex art. 843 c.c. di accedere al lastrico attraverso la proprietà G - Gabrielli per eseguire i lavori di riparazione. La sentenza impugnata ha anche respinto la richiesta di restituzione della somma di C 9.360,00 avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto risultava incontroverso che tale pagamento fosse avvenuto in esecuzione di un accordo intercorso tra le parti per la risoluzione dell'appalto con l'impresa Gisal e l'affidamento delle opere all'impresa Scopi.
5. Il ricorso è stato deciso procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con Ric. 2016 n. 23871 sez. 52 - ud. 04-06-2021 -3- modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale formulata dai ricorrenti.
5.1. I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.11 primo motivo di ricorso di Reinhard G e P G denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c. I ricorrenti osservano che l'eccezione di giudicato esterno, svolta nella comparsa di costituzione dagli appellati ed accolta dalla Corte d'appello, era in primo luogo inammissibile, poiché si limitava alla mera allegazione della decisione da cui intendeva trarre giovamento;
la medesima eccezione era altresì infondata, dovendosi constatare che il giudicato formatosi nel giudizio definito con sentenza n. 445/2008 del Tribunale di Grosseto, benché instaurato tra le stesse parti, non si poneva in rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto alla materia oggetto del presente giudizio, avendo quello ad oggetto l'annullamento di delibere -relative ad interventi di manutenzione sul lastrico, senza nemmeno lambire la questione della legittimazione processuale del Condominio che qui si pone. Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell'articolo 843 c.c. Ritiene il ricorrente che la Corte d'appello abbia affermato la sussistenza del diritto di cui all'art. 843 c.c. sull'erroneo presupposto che il lastrico solare fosse un bene condominiale, mentre il Condominio Villa Quadrifoglio deve considerarsi soggetto giuridicamente inesistente. Espongono i ricorrenti che l'appartamento di cui sono proprietari fosse stato acquistato in via esclusiva nel 1999, quando sull'immobile "non era costituito alcun condominio", visto che il condominio precedentemente Ric. 2016 n. 23871 sez. 52 - ud. 04-06-2021 -4- esistente era stato sciolto con atto di divisione datato 3 novembre 1997. Alcuni beni del condominio dissolto, giacché privi di autonoma connotazione, "erano rimasti in comunione tra gli immobili", ma tra questi non vi era il lastrico solare. Solo con assemblea convocata in data 11 febbraio 2005 su iniziativa della signora Paola Marchegiano fu poi ricostituito il condominio, atto preordinato all'unico scopo di ottenere il provvedimento cautelare per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del lastrico, restando poi il medesimo condominio inadempiente all'accordo intercorso coi ricorrenti, giacché i lavori furono unilateralmente affidati ad altra impresa (Gisal). Con il terzo motivo di ricorso viene fatto valere l'omesso esame di
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO V QUADRIFOGLIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.
MIRABELLO
18, presso lo studio dell'avvocato U R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P B;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 424/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2021 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati P B, per delega dell'avvocato G, e B.
FATTI DI CAUSA
1. Reinhard G e P G hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 424/2016 della Corte d'appello di Firenze, pubblicata il 18 marzo 2016. 2.Resiste con controricorso il Condominio Villa Quadrifoglio di Castiglione della Pescaia, località Punta Ala.
3.11 Tribunale di Grosseto, adito dal Condominio Villa Quadrifoglio con ricorso ex art. 700 c.p.c. unitamente alle condomine Paola e Mirella Marchegiano, ordinò a Reinhard G e P G di consentire l'accesso al lastrico solare di loro proprietà per permettere l'esecuzione di lavori urgenti di riparazione, provocando tale superficie copiose infiltrazioni negli appartamenti sottostanti. Nel conseguente giudizio di merito instaurato dal Condominio Villa Quadrifoglio con citazione del 14 luglio 2006, il Tribunale di Grosseto, rigettando le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dal convenutb Reinhard G, nonché la domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata, confermò l'ordinanza cautelare e dichiarò sussistente il diritto del Condominio ex art.843 c.c.
4.La Corte d'appello di Firenze, investita di gravame da Reinhard G, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di P G, ha poi respinto Rtc. 2016 n. 23871 sez. 52 - ud. 04-06-2021 -2- l'impugnazione formulata da Reinhard G e quella avanzata da P G in via incidentale. I giudici di secondo grado hanno affermato che sulla questione della legittimazione attiva del Condominio Villa Quadrifoglio (ovvero sull'esistenza di un condominio cui appartenesse l'appartamento degli attori) doveva ritenersi intervenuto il giudicato, formatosi nella sentenza n. 445/2008 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 16 maggio 2008. Tale sentenza, resa tra le parti in relazione alla impugnazione di delibere assembleari concernenti gli interventi di manutenzione straordinaria del lastrico solare, aveva affermato che il lastrico in questione è "strutturalmente e funzionalmente collegato all'intero fabbricato che comprende le singole unità immobiliari", nonché "individuato quale bene comune nell'atto notarile", con conseguenti "configurazione condominiale" e applicazidne della relativa disciplina codicistica. Sul quarto motivo di appello, la Corte di Firenze ha sostenuto l'inammissibilità dell'invocato riesame dei requisiti giustificativi dell'adozione del provvedimento cautelare, essendo peraltro acclarata la sussistenza del diritto del Condominio ex art. 843 c.c. di accedere al lastrico attraverso la proprietà G - Gabrielli per eseguire i lavori di riparazione. La sentenza impugnata ha anche respinto la richiesta di restituzione della somma di C 9.360,00 avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto risultava incontroverso che tale pagamento fosse avvenuto in esecuzione di un accordo intercorso tra le parti per la risoluzione dell'appalto con l'impresa Gisal e l'affidamento delle opere all'impresa Scopi.
5. Il ricorso è stato deciso procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con Ric. 2016 n. 23871 sez. 52 - ud. 04-06-2021 -3- modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale formulata dai ricorrenti.
5.1. I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.11 primo motivo di ricorso di Reinhard G e P G denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c. I ricorrenti osservano che l'eccezione di giudicato esterno, svolta nella comparsa di costituzione dagli appellati ed accolta dalla Corte d'appello, era in primo luogo inammissibile, poiché si limitava alla mera allegazione della decisione da cui intendeva trarre giovamento;
la medesima eccezione era altresì infondata, dovendosi constatare che il giudicato formatosi nel giudizio definito con sentenza n. 445/2008 del Tribunale di Grosseto, benché instaurato tra le stesse parti, non si poneva in rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto alla materia oggetto del presente giudizio, avendo quello ad oggetto l'annullamento di delibere -relative ad interventi di manutenzione sul lastrico, senza nemmeno lambire la questione della legittimazione processuale del Condominio che qui si pone. Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell'articolo 843 c.c. Ritiene il ricorrente che la Corte d'appello abbia affermato la sussistenza del diritto di cui all'art. 843 c.c. sull'erroneo presupposto che il lastrico solare fosse un bene condominiale, mentre il Condominio Villa Quadrifoglio deve considerarsi soggetto giuridicamente inesistente. Espongono i ricorrenti che l'appartamento di cui sono proprietari fosse stato acquistato in via esclusiva nel 1999, quando sull'immobile "non era costituito alcun condominio", visto che il condominio precedentemente Ric. 2016 n. 23871 sez. 52 - ud. 04-06-2021 -4- esistente era stato sciolto con atto di divisione datato 3 novembre 1997. Alcuni beni del condominio dissolto, giacché privi di autonoma connotazione, "erano rimasti in comunione tra gli immobili", ma tra questi non vi era il lastrico solare. Solo con assemblea convocata in data 11 febbraio 2005 su iniziativa della signora Paola Marchegiano fu poi ricostituito il condominio, atto preordinato all'unico scopo di ottenere il provvedimento cautelare per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del lastrico, restando poi il medesimo condominio inadempiente all'accordo intercorso coi ricorrenti, giacché i lavori furono unilateralmente affidati ad altra impresa (Gisal). Con il terzo motivo di ricorso viene fatto valere l'omesso esame di
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