Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/09/2020, n. 18256

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/09/2020, n. 18256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18256
Data del deposito : 2 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24178-2018 proposto da: C M, già socio Amministratore della società "Bar del C 11. Corso di Marino Cassano e C. snc", elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OMBRONE

14 presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentato e difeso dall'avvocato F R P;

- ricorrente -

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CA.RTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati A S,

ESTER

33t"4 7, 9 ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, C D'AIO, EMANUELE DE ROSE;
- controrkorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE -

RISCOSSIONE

13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo studio dell'avvocato E V, rappresentata e difesa dall'avvocato M R S;
-cantroricorrente - avverso la sentenza n. 372/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. C P. Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 372 pubblicata il 14.2.2018, ha respinto l'appello di Cassano Marino, socio amministratore e liquidatore della Marino Cassano e C. snc, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale notificata il 19.10.2005 per omissioni contributive risalenti agli anni dal 1995 al 2000;

2. la Corte territoriale ha dato atto di come il Tribunale avesse dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione sul rilievo della tardività della stessa sia rispetto all'art. 617 c.p.c., quanto alla denuncia di vizi formali e quindi qualificata come opposizione agli atti esecutivi, e sia rispetto all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 per le questioni di merito;
Ric. 2018 n. 24178 sez. ML - ud. 06-07-2020 -2- 3. la Corte d'appello ha giudicato inammissibile l'impugnazione relativa al capo di sentenza che, qualificata l'opposizione per vizi formali come opposizione agli atti esecutivi, ne ha statuito la tardività, in quanto non appellabile ma solo ricorribile in cassazione;

4. ha escluso che l'opposizione proposta dal Cassano potesse qualificarsi come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.615 c.p.c, in quanto il predetto non si era limitato a chiedere l'accertamento di inesistenza del titolo esecutivo (per la mancata notifica della cartella) ma aveva contestato nel merito il credito contributivo assumendone l'estinzione per prescrizione;
con la conseguenza che l'opposizione doveva ricondursi alla previsione dell'art. 24, comma 6, d.lgs. n. 46/1999, e risultava inammissibile perché non proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento;

5. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Cassano Marino, affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'INPS, quest'ultimo anche quale procuratore speciale di SCCI spa;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'24-05e8-577d-871a-cf49c5021c85::LRA651C68D3281905EC792::2016-10-24">art. 380 bis c.p.c.. Considerato che:

7. con il motivo di ricorso Cassano Marino ha dedotto, ai sensi dell'29423q/articles/itaartbr2trt3nkhvjqm2?version=873a1a24-05e8-577d-871a-cf49c5021c85::LR99EA127711A74A89B38A::2012-06-26">art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, dell'art. 3, I. n. 335 del 1995 e degli artt. 2946 e 2948 c.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione;

8. ha censurato la statuizione della sentenza d'appello che, in adesione alla motivazione del Tribunale, ha qualificato la domanda volta alla declaratoria di inesistenza del credito (per Ric. 2018 n. 24178 sez. ML - ud. 06-07-2020 -3- intervenuta estinzione) come opposizione ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999;

9. ha affermato come l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione al ruolo nel termine perentorio previsto dal citato art. 24, non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (svincolata da qualsiasi termine decadenziale) eventuali fatti estintivi del credito, come la prescrizione, intervenuti successivamente;
10. ha dedotto l'erronea qualificazione della domanda ad opera dei giudici d'appello adducendo di avere posto a fondamento dell'opposizione l'intervenuta prescrizione del credito contributivo sia in ragione dell'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione notificata e sia per l'ipotesi che la notifica della cartella (mai documentata nel giudizio) avesse avuto luogo nella data indicata del 19.10.2005;
11. in relazione a quest'ultima ipotesi, ha rilevato come il concessionario non avesse dato prova di atti interruttivi posti in essere nel periodo intercorrente tra la (pretesa) notifica della cartella di pagamento (19.10.2005) e la notifica dell'intimazione di pagamento (5.8.2015), con conseguente decorso del termine di prescrizione quinquennale, di cui alla sentenza delle S.U. n. 23397/16;
12. il ricorso è fondato e merita accoglimento;
13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass.n. 16425 del 2019;
n. 6704 del 2016;
n. 594 del 2016;
n. Ric. 2018 n. 24178 sez. ML - ud. 06-07-2020 -4- 24215 del 2009;
in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010;
n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito,
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