Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2022, n. 03284

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2022, n. 03284
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03284
Data del deposito : 3 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

e Rep.

SENTENZA

CiLefe__ 3 2 ()C.e sul ricorso iscritto al numero 36097 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da NG ED (C.F.: [...]) rappresentato e difeso, giusta procura speciale notarile in atti, dagli avvocati Giuseppe Greco (C.F.: [...]), Romano Vaccarella (C.F.: [...]) e Alberto Santa Maria (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (C.F.: 97439910585), in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 5143/2019, pubblicata in data 26 luglio 2019;
vista la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
2L2,x udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 maggio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Ric. n. 36097/2019 - Sez.

3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 24 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato condan- nato, con pronuncia definitiva, a risarcire a ED LO i danni derivanti dal mancato affidamento di determinati lavori pubblici nell'ambito del piano di ricostruzione della città di An- cona, danni da liquidarsi in separato giudizio. La controversia relativa alla liquidazione di tali danni è stata oggetto (nel 2006) di una convenzione di arbitrato tra le parti. Il collegio arbitrale, adito da ED LO, ha liquidato i danni in favore dello stesso, nella misura di C 1.201.105.077,00, sulla base di un primo lodo parziale e di un successivo lodo definitivo (entrambi emessi nel 2012). Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impugnato sia il lodo parziale che quello definitivo. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibili en- trambe le impugnazioni. Tale sentenza è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24952 del 10/12/2015) ed il ricor- so per revocazione avanzato in relazione alla decisione di le- gittimità è stato dichiarato inammissibile (Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 18243 del 18/07/2017). All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la nullità dei lodi impugnati e ha rigettato la do- manda risarcitoria del LO. Ricorre il LO, sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi- glio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. All'esito dell'adunanza camerale del 18 dicembre 2020, la Cor- te ha disposto la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in modalità cd. cameralizzata, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, con- vertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176 Ric. n. 36097/2019 - Sez.

3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 24 Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 829 e 830 c.p.c. nonché de- gli artt. 2043 e 2909 c.c. - violazione del principio della gra- duale consumazione processuale della controversia, in rela- zione all'art. 360, n. 4, c.p.c.». Si premette che le argomentazioni alla base delle censure esposte nel motivo di ricorso in esame risultano sviluppate in modo piuttosto involuto e quindi non possono dirsi di agevole comprensione. Per quanto è comunque possibile comprendere, il ricorrente parein ji e sostenere che, con la sentenza "rescindente" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24952 del 10/12/2015, che ha cassato la originaria decisione della corte di appello di inam- missibilità dell'impugnazione dei lodi arbitrali), la Corte di Cassazione, nel rigettare i motivi di ricorso del Ministero rela- tivi alla pretesa nullità della convenzione di arbitrato, avrebbe affermato la «natura extracontrattuale del rapporto litigioso». Di conseguenza, per evitare di considerare detta sentenza come insanabilmente contraddittoria sul piano logico (dal momento che in essa in realtà si afferma chiaramente - nella successiva parte della motivazione, in cui si affronta specifi- camente la questione - che la responsabilità dell'amministrazione è invece da ritenersi di tipo contrattuale, derivando dall'inadempimento di una specifica obbligazione), l'unica strada che la corte di appello avrebbe potuto e dovuto seguire sarebbe stata quella di considerare il rapporto come non afferente alla materia dei lavori pubblici ma all'illecito civi- le. Tale qualificazione del rapporto le avrebbe peraltro impedi- to di decidere nel merito, potendo al più dichiarare la nullità parziale dei lodi, con possibilità per le parti di adire nuova- mente gli arbitri. Al contrario, la corte di appello, dichiarata la Ric. n. 36097/2019 - Sez.

3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 24 nullità dei lodi, avrebbe (erroneamente, nella prospettazione del ricorrente) deciso nel merito, con riguardo ai danni deri- vanti dall'inadempimento del Ministero al provvedimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al voto n. 316 del 25 giugno 1987, rigettando la domanda del LO. Il motivo è inammissibile.

1.1 Le censure risultano fondate su un presupposto palese- mente errato, cioè quello per cui la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24952 del 2015, avrebbe affermato la «natura ex- tracontrattuale del rapporto litigioso», nel decidere (e rigetta- re) i motivi di ricorso del Ministero relativi alla validità della convenzione di arbitrato. Il Ministero aveva in effetti dedotto, in quel giudizio, che il compromesso era stato stipulato ai sensi dell'art. 808 bis c.p.c. (convenzione di arbitrato in materia non contrattuale), ma in realtà aveva ad oggetto materia contrattuale, onde do- veva ritenersi nullo. La Corte di Cassazione ha rigettato questa prospettazione, af- fermando in proposito quanto segue: «... ... in realtà la questione sollevata, prima ancora che infon- data, appare irrilevante, dal momento che la convenzione, al di là del richiamo formale alla norma giuridica suddetta, dev'essere interpretata, al pari di qualsiasi negozio giuridico, mediante indagine della comune intenzione delle parti;
senza limitarsi al senso letterale delle parole ed ai richiami normativi (art. 1362, primo comma, cod. civ.). E non v'è dubbio che le parti intendessero appunto devolvere alla giustizia privata la liquidazione del danno conseguito all'omessa conclusione dell'appalto pubblico in parte qua: e cioè, in sostanza, la que- stione del quantum debeatur che la Corte d'appello di Roma aveva riservato, appunto, ad un separato giudizio. Pertanto, seppur fosse inesatto, in ipotesi, il richiamo all'art. 808 bis cod. proc. civ. contenuto nella premessa della convenzione, non per questo verrebbe meno l'inequivoca volontà di deferire ad arbitri la definizione della controversia precisamente de- terminata e, del resto, incontroversa tra le parti anche in que- sta sede: come emerge dall'esposizione narrativa propedeuti- ca ai motivi di ricorso, ove lo stesso Ministero dà atto di avere firmato la convenzione per dirimere tale specifico contenzio- so». Ric. n. 36097/2019 - Sez.

3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 24 Per il profilo in esame, l'effettiva ratio decidendi della pronun- zia (il cui oggetto era la fondatezza o meno della dedotta nul- lità della convenzione arbitrale, sollevata dall'amministrazione) è rappresentato dall'irrilevanza della questione della natura del rapporto, nell'ottica della censura sollevata dall'amministrazione, dovendo - secondo la Corte di Cassazione - ritenersi legittima la convenzione di arbitrato in concreto stipulata, a prescindere dalla suddetta natura. Tale rilievo è già di per sé sufficiente per disattendere il moti- vo di ricorso.

1.2 D'altra parte, in base alla sentenza della Corte di Cassa- zione n. 24952 del 2015 (che ha disposto il rinvio), non pos- sono sorgere dubbi sulla possibilità e, anzi, sull'obbligo per la corte di appello, in tale sede, di valutare il merito della con- troversia con riguardo ai danni derivanti dall'inadempimento del Ministero al provvedimento del Consiglio Superiore dei La- vori Pubblici di cui al voto n. 316 del 25 giugno 1987 (ed esclusivamente con riguardo ad essi). Infatti, in tale sentenza, nell'esaminare (ed accogliere) i moti- vi di ricorso del Ministero con i quali si era contestata la origi- naria decisione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo, si afferma espressamente: «Le censure sono fondate relativamente a tutti i profili esposti dalla Corte territoriale al fine di escludere l'impugnabilità "per violazione delle regole di diritto relative al merito della

contro

- versia" tanto del lodo qualificato "parziale", quanto di quello definitivo». Ancor più chiaramente, con riguardo al giudicato relativo alla qualificazione del rapporto, ai fini della possibilità di sindacare nel merito la decisione degli arbitri, nella pronuncia di legitti- mità si statuisce quanto segue: «Del tutto abnorme è infine la ratio decidendi "principale" che ha indotto la sentenza impugnata a ritenere coperta dal giudi- Ric. n. 36097/2019 - Sez.

3 - Ud. 20 maggio 2021 - Sentenza - Pagina 5 di 24 cato la qualifica dell'obbligazione dell'amministrazione "come risarcitoria per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ.", e perciò non più revocabile in dubbio nel presente giudizio, peraltro di- retto alla sola quantificazione di detto risarcimento (pag. 6), con asserita conseguente limitazione del regime dell'impugnazione dei lodi alle nullità previste nel 1° comma (n.1-12) dell'art. 829 cod. proc.civ., nel testo modificato dal d.lgs. 40 del 2006»;
« ... ... la Corte di rinvio con la menziona- ta decisione 4502/2005, eseguito il mandato affidatole dal giudice di legittimità in ordine agli effetti della sopravvenuta legge 317/1993, ha ancora una volta pedissequamente ripro- dotto e ribadito i menzionati fatti

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi