Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2018, n. 6928
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Il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensione integrativi ha natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, ma ad esso non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, in quanto non corrisposto da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ma da datori di lavoro privati. Dalla affermata natura previdenziale, tuttavia, deriva, da un lato, che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria da cui consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito, e, dall'altro, che nell'ipotesi in cui il credito sia stato ammesso allo stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro esso non è assistito da privilegio.
Sul provvedimento
Testo completo
N° 6 92 8-18 ESENTE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TRATTAMENTI dei GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - FONDI PENSIONISTICI INTEGRATIVI - CUMULO degli STEFANO SCHIRO' · Presidente Sezione - ACCESSORI del CEDITO Ud. 30/01/2018 - · Presidente Sezione - PUPIETRO CURZIO R.G.N. 5648/2016 ULIANA ARMANO - Consigliere - Ron 6923 Rep. MAGDA CISTIANO - Consigliere - ели A G - Consigliere - · Rel. Consigliere - L TIA - Consigliere - A S Consigliere - L G L ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5648-2016 proposto da: SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato R P, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
S D, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLADELL'OROLOGIO MORESCHINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO PALMIGIANO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 18/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/01/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2018 dal Consigliere L TIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso in via principale per la rimessione alla Sezione semplice, in subordine rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Paolo Boer per delega orale dell'avvocato Roberto Pessi ed Achille Gattuccio per delega dell'avvocato Alessandro Palmigiano. ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Con sentenza n. 3028/2012 il Tribunale di Palermo ammise in linea privilegiata al passivo della liquidazione coatta amministrativa (LAC) della SICILCASSA s.p.a. il credito - già invano richiesto ai Commissari liquidatori vantato, per complessivi euro 41.359,69 - (comprese le somme già ammesse), da D S a titolo di riscatto della intera propria posizione contributiva affluita al Fondo Integrativo Pensioni (d'ora in poi: FIP) - cui la S era iscritta in qualità di dipendente della SICILCASSA oltre agli interessi legali dall'1 novembre 1996 alla liquidazione dell'attivo mobiliare e alla rivalutazione monetaria con la medesima decorrenza e fino alla data di deposito dello stato passivo ai sensi dell'art. 86 d.lgs. n. 385 del 1993. Ric. 2016 n. 05648 sez. SU - ud. 30-01-2018 -2- 2. Avverso la suddetta sentenza propose appello la SICILCASSA, in persona dei Commissari liquidatori, eccependo preliminarmente la genericità della domanda avversa e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione allo stato passivo.
3. Con sentenza 13 gennaio 2016, n. 18 la Corte d'appello di Palermo ha respinto l'appello e, per l'effetto, ha confermato la sentenza impugnata.
4. Per giungere alla suddetta conclusione la Corte d'appello ha osservato quanto segue: a) i rilievi della SICILCASSA trovano compiuta risposta nella sentenza appellata che va pienamente condivisa;
b) in particolare, è del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11 dicembre 2002, n. 17657, Cass. 5 giugno 2007, n. 13111;
Cass. 21 marzo 2013, n. 7161;
Cass. SU 14 gennaio 2015, n. 477) la decisione secondo cui il diritto all'ammissione al passivo non deve essere limitato al solo credito della S corrispondente alle somme versate dalla stessa (pari a lire 570.706) al Fondo, ma in conformità con l'art. 10 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, applicabile anche ai fondi costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto deve comprendere tutti gli accantonamenti previsti dall'art. 8 dello stesso d.lgs. sia del lavoratore, sia del datore di lavoro (come quantificati nella sentenza appellata e comprendenti sia quanto versato dalla SICILCASSA sia la quota di spettanza del contributo aggiuntivo annuale, di cui alla lettera b dell'art. 4 del regolamento del FIP);
concernenti ilc) ugualmente infondate sono le censure riconoscimento della rivalutazione monetaria e i criteri di computo temporale della stessa e degli interessi legali;
d) infatti, il riconoscimento della rivalutazione monetaria deriva dalla natura retributiva, sia pure con finalità previdenziale, degli Ric. 2016 n. 05648 sez. SU - ud. 30-01-2018 -3- accantonamenti in oggetto, quale riconosciuta da Cass. SU 1 febbraio 1997, n. 974;
e) le modalità di computo temporale degli accessori del credito quali stabilite nella sentenza di primo grado sono conformi alla giurisprudenza di legittimità che sulla base della sentenza della - Corte costituzionale n. 204 del 1989 - ha affermato che la rivalutazione monetaria dei crediti privilegiati dei lavoratori nei confronti delle società poste in LAC decorre dall'inizio della procedura concorsuale fino al deposito dello stato passivo mentre gli interessi legali sui medesimi crediti sono dovuti dalla maturazione del titolo fino al saldo;
f) tale orientamento è del tutto condivisibile.
5. Per la cassazione di tale sentenza la SICILCASSA s.p.a. in LAC, in persona dei Commissari liquidatori, ha proposto ricorso nel quale dopo aver dichiarato espressamente di fare acquiescenza alla - parte della sentenza relativa all'affermata riscattabilità dell'intera contribuzione affluita al FIP, in ossequio alla sentenza delle Sezioni Unite n. 477 del 2015 - ha formulato due motivi di doglianza.
6. D S ha resistito con controricorso. 7.- A seguito di contraddittorio camerale ai sensi degli artt. -> 380-bis, 376 e 375 cod. proc. civ. - la Sesta Sezione civilė - I, con ordinanza 29 agosto 2017, n. 20512, ritenuto che con riguardo - all'applicabilità, o meno, alla presente fattispecie del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 per le prestazioni previdenziali - il ricorso pone una questione qualificata "di massima di particolare importanza", per le sue ricadute sulla generalità degli iscritti al Fondo di cui si tratta, peraltro con prevalenti implicazioni laburistiche, ne ha sollecitato la rimessione alle Sezioni Unite.
8. Il ricorso è stato perciò assegnato alle Sezioni Unite e discusso all'odierna udienza. Ric. 2016 n. 05648 sez. SU - ud. 30-01-2018 -4- 9. Entrambe le parti hanno depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE I - Sintesi delle censure 1. Il ricorso è articolato in due motivi, con i quali si denunciano, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: a) falsa applicazione dell'articolo 2099 cod. civ. e violazione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., censurandosi la statuizione della sentenza impugnata con la quale è stato riconosciuto il diritto della S di cumulare interessi e rivalutazione monetaria sul proprio credito (primo motivo);
b) violazione dell'art. 80 del TUB (Testo Unico Bancario, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni) e dell'articolo 55 della LF (legge fallimentare) nonché falsa applicazione dell'art. 2751-bis, n. 1, cod. civ. per avere la Corte d'appello ammesso il credito della S in linea privilegiata - al passivo della liquidazione coatta anziché in chirografo amministrativa (LAC) della SICILCASSA s.p.a. (secondo motivo). La società ricorrente sostiene che entrambe le statuizioni contestate sono basate sull'erronea attribuzione della natura retributiva, anziché previdenziale, al credito di cui si tratta. II Esame delle censure -2. La questione qualificata "di massima di particolare importanza"- sottoposta all'attenzione di queste Sezioni Unite dall'ordinanza di rimessione riguarda l'applicabilità, o meno, alla pul presente del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto per le prestazioni previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del