Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/03/2023, n. 9087

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Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/03/2023, n. 9087
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9087
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 7258/2020 Numero sezionale 1338/2023 Numero di raccolta generale 9087/2023 Data pubblicazione 31/03/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMMIGRAZIONE DEPOSITO Dott. LUCIA TRIA Presidente TELEMATICO RICORSO Dott. ANTONELLA PAGETTA Consigliere Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO Consigliere Ud.07/03/2023 PU Dott. FRANCESCO G. L. CASO Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7258/2020 R.G. proposto da: ODIASE ODION, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SABRINA MURA -ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 641/2019 pubblicata il 18/07/2019, R.G. n.833/2018;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/03/2023 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
Numero registro generale 7258/2020 Numero sezionale 1338/2023 il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO Numero di raccolta generale 9087/2023 MUCCI, visto l'art. 23, comma 8 bis, del D.L. 28.10.2020 n. 137 convertito Data pubblicazione 31/03/2023 con modificazioni nella legge 18.12.2020 n. 176 e l'art. 8 del D.L. 198 del 2022, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Il ricorrente, cittadino nigeriano richiedente protezione internazionale, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso avverso il provvedimento di diniego, reso dalla competente Commissione territoriale. La Corte d'appello ha confermato la sentenza impugnata osservando che il provvedimento della Commissione territoriale è stato a lui notificato in data 27.1.2016 ed egli ha depositato il ricorso introduttivo telematicamente in data 27.2.2016 (h 8:24), restando privo di dimostrazione documentale l'asserzione di aver depositato il ricorso il 26.2.2016. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a tre motivi.

3. L'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza per partecipare alla eventuale discussione orale non essendosi costituita nei termini.

4. La causa, inizialmente fissata all'udienza camerale del 7.6.2022, è stata rinviata alla pubblica udienza del 7.3.2023, previa acquisizione di relazione di approfondimento da parte dell'Ufficio del Massimario. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con tutti i motivi del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, n. 2 del d.l. n. 90 del 2014 (convertito dalla legge n. 114 del 2014) in relazione all'art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c., 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 nonché omesso esame di fatti decisivi;
si deduce di aver effettuato un primo deposito telematico del ricorso in data 26.2.2016, consistente in una prima pec pervenuta il 26.2.2016 (h 20:10:08) con oggetto “accettazione:deposito”, una seconda pec pervenuta il 26.2.2016 (h 20:10:26) con oggetto “consegna:deposito”, una terza e quarta pec pervenute il 27.2.2016 (rispettivamente alle h 8:24 e alle h 8:26) avente ad oggetto “consegna:deposito” e “esito controlli automatici: deposito”, nonché una quinta pec pervenuta il 29.2.2016 con oggetto “esito controlli automatici: deposito”. Si lamenta, inoltre, che 2 di 6 Numero registro generale 7258/2020 Numero sezionale 1338/2023 l'errore del giudicante è stato quello di effettuare l'iscrizione a ruolo il lunedì Numero di raccolta generale 9087/2023

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