Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2023, n. 12106

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2023, n. 12106
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12106
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TILOCCA MASSIMO nata a LICATA il 02/02/1976 avverso la sentenza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di AGRIGENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M T B letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, A V, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo b);
inammissibilità del ricorso per capo a). lette le conclusioni dell'avvocato M D A, difensore della parte civile costituita, A C, che ha chiesto il rigetto del ricorso con liquidazione delle spese del grado. I

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Agrigento ha confermato la decisione del Giudice di pace di Licata che aveva dichiarato M T colpevole dei reati a lui ascritti di lesioni volontarie personali ( giorni tre di prognosi) e minaccia, condannandolo alla pena finale di euro 650 di multa e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, A C, da liquidarsi separatamente.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia avvocato C M, il quale si affida a due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione o erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen.. Il ricorrente, infatti, risultava già giudicato, con sentenza assolutoria, del 08 marzo 2021, irrev. il 23 luglio, per il delitto di minaccia, corna da allegata sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento.

2.2. Con il secondo motivo sono denunciati vizi della motivazione, laddove la sentenza impugnata ha fondato la affermazione di responsabilità senza dare conto della circostanza che le dichiarazioni della persona offesa - su cui si è fondata la sentenza - risultano smentite dal teste Incorvaia. La sentenza omette, quindi, di prendere in considerazione tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, senza svolgere il dovuto ragionamento critico sul contrasto esistente tra le dichiarazioni della p.o. e del teste di riferimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, per quanto si dirà.

1.E' fondato il primo motivo di ricorso che invoca la sussistenza del bis in idem perché l'imputato sarebbe già stato assolto per gli stessi fatti.

1.1. E, in effetti, per come emerge dalla sentenza del Tribunale di Agrigento pronunciata in data 08 marzo 2021
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