Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2023, n. 00637
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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28724/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale, in via dei Portoghesi n. 12, in Roma, è elettivamente domiciliata;–ricorrente – contro FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. L C, in forza di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso l’avv. S M in Roma alla via Pietroda Cortona n. 8 ;–controricorrente – ONLUS r.g. n. 28724/2015 Cons. est. F L avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 4217/64/15 , emessa in data 15 settembre 2015, pubblicata in data 29 settembre 2015 e notificata in data 9 ottobre 2015;udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 13 ottobre 2022, svoltasi nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, tenutadal consigliere dott. F L ;dato atto che il pubblico ministero in persona del s ostituto Procuratore g enerale dott. F T ha c oncluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 4217/64/15 emessa in data 15 settembre 2015 e pubblicata in data 29 settembre 2015, riformava la decisione di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Cremona che aveva rigettato l’istanza di rimborso proposta dall’Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS, relativamente a Irap e Ires anno 2009. In particolare, la Fondazione aveva presentato istanza di rimborso sul presupposto della spettanza delle agevolazioni Ires ed Irap, previste dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 , dalla data della domanda di iscrizionenel registro di cui all’art. 11 del medesimo decreto, avvenuta il 17 dicembre 2009 , e che avrebbe ro dovuto considerarsi efficaciper l’intero anno 2009. La CTR, accogliendo l’appello della società contribuente e di conseguenza l’istanza di rimborso, evide nziava che nella fattispecie si trattava di tributi non a rilevanza istantanea e perciò non frazionabili, per cui l’agevolazione era dovuta per l’intero anno di imposta 2009. 2. Contro tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate con unico motivo. r.g. n. 28724/2015 Cons. est. F L Resiste con controricorso la Fondazione. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. 3. La causa è stata rimessa con ordinanza alla pubblica udienza del 13 ottobre 2022, svoltasi nelle forme di cui all’art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, per la quale la Fondazione ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso, l' A genzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 15 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e 1 e 4 d.m. 18 luglio 2003, n. 266, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. c iv. Premetteche è pacifi co in causa che la domanda di iscrizione nel registro ONLUS, presentata nel dicembre 2009, sia stata rigettata nel gennaio 2010 ma sia poi stata accolt a effettivamente dall'organo competente, a seguito di ricorso. Il combinato disposto delle norme indicate determinerebbe che la massima efficacia retroattiva dell’iscrizione, in relazione agli effetti agevolativi, sia riferibile alla data di costituzione dell’organizzazione, ove la domanda sia presentata entro trenta giornidalla costituzione dell’ente. 2. Il motivo èfondato nei termini che seguono . 2.1. Il d.lgs. n. 460 del 1997, nel riordinare all ’ epoca la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come definite dall’art. 10, all’art. 11 istituì l’Anagrafe delle ONLUS presso il Ministero delle finanze , prevedendo che i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di r.g. n. 28724/2015 Cons. est. F L entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. … 2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. L'art. 11, comma 1, fissa quindidue termini entro cui deve essere effettuata la comunicazione;le o rganizzazioni di nuova costituzione , che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 1998, in possesso dei requisiti elencati a ll'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 ed interessate ad accedere al regime tributario riservato alle ONLUS, devono effettuare la comunicazione prescritta dall'art. 11 entro 30 giorni dalla data di redazione dello statuto o dell'atto costitutivo, se in forma di atto pubblico, o di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata;per le organizzazioni già costituite alla data del 1° gennaio 1998 e che a tale data svolgevano le attività previste dall’art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 460 del 1997, è riconosciuta la possibilità di fruire delle agevolazioni, introdotte a favore delle ONLUS, a decorrere dal 1°gennaio 1998, data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto. Tale disposizione, tuttavia, trova applicazione nei confronti dei soggetti interessati a condizione che gli stessi, entro il termine del 31 gennaio 1998, abbiano provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 11, la prescritta comunicazione alla Direzione regionale delle entrate competente. Il successivo d.m. 18 luglio 2003, n. 266, emanato ai sensi dell’art. 11,comma 3 , del medesimo d.lgs. n. 460 del 1997, all’art. 1 (rubricato ‹‹Anagrafe unica delle ONLUS ›› ) ha previsto che 1. L'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell’articolo 11, comma 1, deldecreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 avviene a seguito di r.g. n. 28724/2015 Cons. est. F L apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate nel cui àmbito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione, previo controllo della esistenza dei requisiti, previsti dall'articolo 10 del predetto decreto legislativo, ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo stesso decretomentre all’art. 4 (rubricato ‹‹ Effetti dell'iscrizione all'anagrafe››) che L'interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per effetto dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS .
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