Corte d'Appello Genova, sentenza 10/12/2024, n. 325
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv.to BORDIGONI P.IVA_1
DANIELE, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to TORTORELLI RINO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta
tempestivamente depositate.
FATTI DI CAUSA
Il dott. medico incaricato a svolgere attività nel CP_1
Servizio di presso il Pronto Soccorso del Parte_2
P.O. del Levante Ligure (ASL 5) con decorrenza 01.01.2014, ha agito davanti al Tribunale della Spezia al fine di ottenere la corresponsione da parte dell dell'importo di Parte_1
€.10.302,50 a titolo di indennità per l'attività di certificazione
INAIL non più corrispostagli a decorrere dal 2017, nonostante avesse continuato a svolgere come prima tale attività;
in via subordinata ha chiesto il pagamento della medesima somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c, stante il pacifico arricchimento senza causa conseguito dall'ASL 5, che aveva ottenuto da INAIL le somme che avrebbero dovuto essere destinate al medico certificatore.
Il Giudice ha respinto la domanda principale, recependo la tesi dell secondo cui l'art. 95 comma 1 Parte_1
dell non prevedeva, tra i compiti e gli incarichi dei CP_2
Medici dell'Emergenza sanitaria territoriale, il rilascio delle certificazioni INAIL, con conseguente esclusione nei loro confronti del compenso per la compilazione dei certificati in questione, prevedendosi l'erogabilità dell'indennità solo a favore degli specialisti ambulatoriali;
circostanza tra l'altro confermata anche da una nota interpretativa della Regione Liguria prot. n.
190108 del 4 marzo 2022.
E' stata invece accolta la domanda subordinata proposta ai sensi
2
dell' art. 2041 c.c., essendosi l' avvantaggiata Parte_1
dall'attività che il Dott. aveva continuato a svolgere CP_1
senza titolo e senza percepire alcun compenso.
Le spese sono state regolate in applicazione del principio della soccombenza.
L'ASL 5 appella la sentenza sostenendo che il Giudice ha errato a ritenere applicabile la tutela di cui all'art. 2041 c.c. alla fattispecie in esame, sia perché il pregiudizio prospettato dal medico consisterebbe in un lucro cessante e non in un danno emergente esclusivamente tutelato dalla norma fatta valere;
sia perché il rimedio invocato presuppone l'insussistenza di un titolo, mentre nel caso in esame l'attività certificativa era avvenuta in forza del contratto di pubblico impiego.
L'appellato resiste e, in via di appello incidentale condizionato, insiste nell'accoglimento della domanda principale.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta avvenuto entro il termine perentorio fissato al 28/11/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 03/12/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Avendo il Dott. proposto appello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv.to BORDIGONI P.IVA_1
DANIELE, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to TORTORELLI RINO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta
tempestivamente depositate.
FATTI DI CAUSA
Il dott. medico incaricato a svolgere attività nel CP_1
Servizio di presso il Pronto Soccorso del Parte_2
P.O. del Levante Ligure (ASL 5) con decorrenza 01.01.2014, ha agito davanti al Tribunale della Spezia al fine di ottenere la corresponsione da parte dell dell'importo di Parte_1
€.10.302,50 a titolo di indennità per l'attività di certificazione
INAIL non più corrispostagli a decorrere dal 2017, nonostante avesse continuato a svolgere come prima tale attività;
in via subordinata ha chiesto il pagamento della medesima somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c, stante il pacifico arricchimento senza causa conseguito dall'ASL 5, che aveva ottenuto da INAIL le somme che avrebbero dovuto essere destinate al medico certificatore.
Il Giudice ha respinto la domanda principale, recependo la tesi dell secondo cui l'art. 95 comma 1 Parte_1
dell non prevedeva, tra i compiti e gli incarichi dei CP_2
Medici dell'Emergenza sanitaria territoriale, il rilascio delle certificazioni INAIL, con conseguente esclusione nei loro confronti del compenso per la compilazione dei certificati in questione, prevedendosi l'erogabilità dell'indennità solo a favore degli specialisti ambulatoriali;
circostanza tra l'altro confermata anche da una nota interpretativa della Regione Liguria prot. n.
190108 del 4 marzo 2022.
E' stata invece accolta la domanda subordinata proposta ai sensi
2
dell' art. 2041 c.c., essendosi l' avvantaggiata Parte_1
dall'attività che il Dott. aveva continuato a svolgere CP_1
senza titolo e senza percepire alcun compenso.
Le spese sono state regolate in applicazione del principio della soccombenza.
L'ASL 5 appella la sentenza sostenendo che il Giudice ha errato a ritenere applicabile la tutela di cui all'art. 2041 c.c. alla fattispecie in esame, sia perché il pregiudizio prospettato dal medico consisterebbe in un lucro cessante e non in un danno emergente esclusivamente tutelato dalla norma fatta valere;
sia perché il rimedio invocato presuppone l'insussistenza di un titolo, mentre nel caso in esame l'attività certificativa era avvenuta in forza del contratto di pubblico impiego.
L'appellato resiste e, in via di appello incidentale condizionato, insiste nell'accoglimento della domanda principale.
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta avvenuto entro il termine perentorio fissato al 28/11/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 03/12/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Avendo il Dott. proposto appello
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi