Corte d'Appello Campobasso, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 225/2021 R.G., di appello avverso la sentenza non definitiva n.
374/2021, pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 13.5.2021 nella controversia
n. 1526/2018 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
Agena 1973 s.r.l. (02587530581), in persona del l. r. in carica, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Michele Barisciano, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
Regione Molise (00169440708), in persona del presidente e l. r. in carica;
rappresentata e difesa ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Campobasso, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- Accogliere l'appello proposto per tutte le ragioni argomentate in atti;
- In riforma dell'appellata sentenza reputare fondati i motivi di impugnazione e per
pag. 1 di 6 l'effetto dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione perché promossa tardivamente;
- Condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio e ciò con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.
Per l'appellata:
- Rigettare l'appello avversario, con ogni conseguenza.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto n. 1/2018, pronunciato dal Tribunale di Campobasso, veniva ingiunto alla Regione Molise il pagamento, in favore di Agena 1973 s.r.l., della somma di € 117.282,27, a titolo di danni, quantificati all'esito di procedura di a.t.p., riscontrati nell'immobile sito in Campobasso, Via Mazzini n. 126, in precedenza dato in locazione alla Regione Molise da parte di Altair 1973 s.r.l., a cui la Agena
1973 s.r.l. era subentrata.
La Regione Molise proponeva opposizione al suddetto decreto, con atto di citazione notificato il 12.7.2018 e iscritto a ruolo il 19.7.2018, deducendo la tardività della notifica del decreto ingiuntivo e contestando la quantificazione dei danni, per la parziale inattendibilità della relazione di stima depositata nella procedura di a.t.p.
Costituitasi in giudizio, Agena 1973 s.r.l. eccepiva la tardività dell'opposizione, in quanto iscritta a ruolo il 19.7.2018 e, quindi, depositata tardivamente rispetto al termine ultimo del 16.7.2018, entro cui si sarebbe dovuta depositare in base al rito locatizio;
nel merito deduceva l'infondatezza dell'opposizione.
Invitate le parti a concludere sulle eccezioni preliminari, con sentenza n. 374 del
13.5.2021 il tribunale rigettava l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notifica nel termine perentorio di 60 giorni ex art. 644 c.p.c., nonché
l'eccezione di tardività dell'opposizione per decorso del termine di cui all'art. 641
c.p.c.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello Agena 1973 s.r.l., con atto di citazione notificato il 22.6.2021, chiedendone la totale riforma e rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita la Regione Molise, insistendo nel rigetto dell'appello.
3. Con ordinanza del 13.10.2023, pronunciata all'esito dell'udienza dell'11.10.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127-ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n.
149 del 10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di
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replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo quanto risulta pacificamente dagli atti di causa, e rilevato dal tribunale,
l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta con atto di citazione notificato il
12.7.2018 e depositato, mediante iscrizione a ruolo, il 19.7.2018, a fronte della scadenza del termine di quaranta giorni (art. 641 c.p.c.), decorrente dalla notifica del
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