Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/04/2024, n. 68
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.
Dott.ssa Lucia CANNELLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 18.08.2023, iscritta al n. 259/2023 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
21.03.2024
d a
AL AN, TT MI, US
IL, NO NA e TU IN, tutte
OGGETTO: rappresentate e difese dall'avv. Marzia Carmina Cuoco del foro di
Altre ipotesi Milano, domiciliataria giusta delega in atti.
RICORRENTI APPELLANTI
c o n t r o
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona
del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
dello Stato Distrettuale di Brescia.
RESISTENTE APPELLATO
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In punto: appello a sentenza n. 628 del 2023 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Dei ricorrenti appellanti:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.628/2023, pubblicata in data 26 luglio
2023, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro,
ha accolto il ricorso proposto da TE AN, RC
CH, TU RI, NO NA e US MI nei
confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed ha
accertato il diritto delle ricorrenti al beneficio della c.d. carta
elettronica del docente (del valore annuale di € 500,00), per gli
anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il
Ministero convenuto a mettere a disposizione delle stesse la
suddetta carta, per poterne fruire nei vincoli di legge;
ha altresì
condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite nella
misura del 50%, liquidandole (per la quota del 50%) nell'importo complessivo di € 1.600,00, oltre accessori di legge,
dichiarando compensato il residuo 50%.
Il giudice, dopo aver riunito i giudizi che le cinque
ricorrenti avevano promosso separatamente (nei giorni compresi
tra il 12 e il 23 maggio 2023), ha ritenuto fondata la domanda
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delle stesse, tutte docenti assunte negli anni oggetto di giudizio
con contratti di supplenza a tempo determinato, richiamando sia
la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent.n.1842 del 2022),
sia la recente sentenza della Corte di Giustizia (nella causa
C.450/2021) secondo cui la clausola 4, punto 1, dell'Accordo
quadro in materia di condizioni di impiego, deve essere
interpretata nel senso che ad essa osta una normativa nazionale
che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
Ministero, e non anche al personale docente a tempo determinato
di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante la c.d. carta elettronica del docente, rientrando quest'ultima misura tra “le condizioni di impiego” e non ricorrendo ragioni oggettive capaci di
giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e
docenti non di ruolo (essendo la continua formazione del
personale docente obbligatoria sia per il personale a tempo
indeterminato che per il personale impiegato a termine).
Applicando questi principi al caso delle ricorrenti, ha
quindi ritenuto di disapplicare l'art.1, comma 121, della
l.107/2015 (e i DPCM applicativi dello stesso) nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della carta elettronica del docente anche da parte del personale docente assunto a tempo
determinato, avendo peraltro le ricorrenti prestato attività di
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insegnamento per la quasi totalità di ogni anno scolastico.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal
Ministero, ha affermato che il termine prescrizionale nella specie
è quello di cinque anni previsto dall'art.2948, n.4, c.c., essendo
l'importo della carta docente reso disponibile al docente annualmente, all'inizio di ogni anno scolastico, e non richiedendo la suddetta norma che le somme pagate annualmente
debbano avere necessariamente natura retributiva, e ha accertato
che le ricorrenti avevano tempestivamente interrotto il termine in
questione con apposite diffide, con la conseguenza che nessuna
prescrizione era maturata, posto che il primo giorno in cui i
docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web per poi
generare e scaricare i benefici della carta docente, era stato fissato dall'art.5 del DPCM del 28 novembre 2016 in quello di inizio dell'anno scolastico di riferimento (1° settembre) e la
decadenza prevista dal successivo art.6 riguardava la carta docente dell'anno di riferimento.
Ha quindi accertato il diritto delle ricorrenti ad usufruire
della c.d. carta docente dall'anno scolastico 2018/2019 in poi, condannando il Ministero non al pagamento diretto del valore della carta (pari ad € 500,00), bensì ad accreditare i benefici
oggetto della carta di corrispondente importo, senza alcuna
maggiorazione per interessi.
Per quanto riguarda le spese di lite, il Tribunale ne ha
disposto la compensazione nella misura della metà, liquidando la
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quota corrispondente a questa metà nella somma di cui sopra,
tenendo conto del fatto che la questione interpretativa oggetto di giudizio aveva richiesto l'intervento chiarificatore della Corte di
Giustizia.
Contro la sentenza le insegnanti hanno proposto appello
impugnando il solo capo della decisione relativo alla
quantificazione delle spese del giudizio, chiedendone la parziale
riforma e insistendo per liquidazione delle spese in un importo
non inferiore ad una somma compresa tra € 5.150,00 ed €
4.105,00, oltre al rimborso forfettario delle spese e oltre al
rimborso del contributo unificato per l'importo di € 49,00 in
favore di US MI e NO NA.
Il Ministero dell'Istruzione si è costituito in giudizio ed
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con
sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura in
udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello non può trovare accoglimento.
Occorre premettere che le cinque docenti appellanti
hanno agito separatamente in primo grado, con i medesimi
difensori e a distanza di pochi giorni (compresi tra il 12 e il 23
maggio 2023), depositando distinti ricorsi di contenuto
pressoché identico.
Tutte hanno rivendicato la c.d. carta elettronica del
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docente, destinata a fornire agli insegnanti benefici economici da
spendere per la formazione, considerato che il Ministero ne
aveva negato loro il riconoscimento, essendo docenti supplenti e
prevedendo l'art.1, comma 121, della l.107/2015 che l'aveva
introdotta, che la carta spettasse unicamente agli insegnanti di
ruolo.
Il giudice di primo grado alla prima udienza che è stata
pure quella decisione, ha riunito i cinque giudizi e, come
anticipato sopra, ha accolto le domande delle docenti,
riconoscendo loro il beneficio in questione con riferimento agli
anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023.
Per quanto attiene alle spese di lite, il Tribunale ne ha
disposto la compensazione nella misura della metà e le ha
liquidate per la quota pari alla metà, nell'importo complessivo di
€ 1.600,00 (€ 3.200,00 per l'intero), oltre accessori di legge,
tenendo conto della serialità del contezioso e applicando un
aumento del 20% per ciascun docente.
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Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio attiene esclusivamente alla statuizione adottata dal Tribunale sulle spese
di lite, avendo le appellanti censurato la loro quantificazione (e
non avendo invece, è bene precisarlo da subito, impugnato anche
la loro parziale compensazione