Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2024, n. 1682
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2202 dell'anno 2018, vertente
TRA
DO OL (C.F.: [...]), rappresentato
e difeso dall'avv. Paolo Spagnuolo (C.F.: [...]), e con lo stesso elettivamente domiciliato in Atripalda (AV), alla via Ferrovia n. 19;
- APPELLANTE
E
IP NK (SUISSE) Società Anonima di diritto svizzero in liquidazione, in persona del liquidatore rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall'avv. Francesco Criscoli (C.F.: [...]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Criscoli in
Napoli, alla via dei Mille n. 25;
- APPELLATA
NONCHE'
OB AR ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Vicidomini ([...]);
- APPELLATO
OGGETTO: intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 30 novembre 2023, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2009, RE
AN citava in giudizio la LE AN SE in liquidazione e
RT AR innanzi al Tribunale di Avellino, deducendo che:
- nel mese di novembre del 2005, sollecitato da alcuni parenti, aveva contattato il promotore finanziario RT AR, che si sarebbe presentato quale unico e fidato referente della LE;
- in data 8 novembre 2005, presso l'ufficio di C/so Europa n. 27 in
Avellino, aveva stipulato con il AR, ed alla sola presenza di quest'ultimo, un “contratto di investimento fiduciario” per un'operazione finanziaria propostagli dal promotore e denominata “Travel Point”, senza però ricevere alcuna informazione dettagliata circa l'operazione, né tantomeno la copia dei documenti sottoscritti, nonostante la sua contestuale ed esplicita richiesta;
- in data 15 novembre 2005, al fine di realizzare l'investimento in parola, aveva trasferito dal conto corrente aperto presso la Monte Paschi di Siena
– filiale di Avellino verso la LE la somma di euro 60.000,00, tramite bonifico;
- in data 6 dicembre 2005 si era accordato con il AR per realizzare un ulteriore investimento, sottoscrivendo lo “spotting n. 5110/L” e versando la somma di euro 20.000,00, tramite assegni;
- con riferimento ad entrambe le citate operazioni finanziarie, né il promotore, né l'intermediario avevano assolto agli obblighi informativi previsti dal t.u.f.;
- aveva ricevuto dall'intermediario rassicurazioni circa il buon andamento dell'investimento, attraverso attestazioni di rendimenti su carta intestata
LE AN SE (v. attestazioni del 28.11.2005, 21.11.2006,
21.11.2007 e 10.04.2006);
- nel corso del rapporto aveva più volte chiesto il disinvestimento delle somme per soddisfare esigenze familiari, senza che il promotore provvedesse ad evadere la richiesta;
2
- appreso dai propri familiari che il loro investimento non aveva in realtà sortito gli effetti risultanti dalla rendicontazione fornita dal AR, si era recato per la prima volta negli uffici della LE, in Lugano, ove gli era stata data conferma dell'apertura del conto;
- al contempo, tuttavia, gli era stato comunicato che il suo credito a saldo risultava pari a soli euro 5.228,19, per effetto delle perdite derivate dagli investimenti eseguiti da altro promotore finanziario, tale IA
GN, del quale risultava cliente in virtù della “procura amministrativa
a favore di terzi e/o gestori terzi”, che la LE sosteneva essere stata compilata e sottoscritta da esso attore l'8 novembre 2005, a Lugano, in presenza di un rappresentante della banca;
- in realtà, però egli non aveva mai sottoscritto tale documento, né mai incontrato alcun rappresentante della LE, né si era trovato a Lugano nella data indicata.
Tanto premesso, all'adito Tribunale chiedeva di:
“- Accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria del promotore
RT AR per le irregolarità gestionali e la lesione dei diritti patrimoniali
e non patrimoniali del sig. RE AN;
- Accertare e dichiarare la responsabilità solidale di LE AN (suisse) in liquidazione - in persona del liquidatore rapp.te p.t.;
- Per l'effetto, condannare RT AR e LE AN (suisse) in liquidazione al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'attore mediante pagamento in solido della somma di € 80.000,00 in suo favore o della diversa somma che il Giudice riterrà più opportuna, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore);
- In via subordinata accertare e dichiarare la nullità (virtuale) del contratto di investimento e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento della medesima somma di € 80.000,00 quale restituzione del capitale investito, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria;
- Condannare, in ogni caso, i convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., comunque entro i limiti di € 260.000,00;
- Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
3
In data 1° febbraio 2010 si costituiva RT AR, eccependo in rito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande attoree e chiedendone nel merito il rigetto in quanto non provate e, in ogni caso, infondate.
Si costituiva la LE, la quale eccepiva in via preliminare ed assorbente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in favore del giudice svizzero in applicazione della Convenzione di Lugano del 1988 e, in via subordinata, si opponeva alle domande di RE AN in quanto nulle, inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque infondate.
Con provvedimento del 4 maggio 2010, il giudice, ritenendo dirimente la questione di giurisdizione, rinviava la causa al 27 ottobre 2010 per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza n. 1579/2010 resa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'esito dell'udienza del 27 ottobre 2010, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano compensando le spese del procedimento.
Con atto di appello notificato in data 5 aprile 2011, RE AN proponeva impugnazione avverso la predetta sentenza, lamentando che, in punto di giurisdizione, “erroneamente il giudice di primo grado non aveva ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina derogatoria a favore del consumatore prevista dalla parte IV della medesima convenzione di Lugano invocata sin dall'atto di citazione (pag. 12) ed aveva, invece, erroneamente ritenuto valida la clausola contrattuale con cui era stata fissata la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria elvetica per le risoluzione delle controversie sorte in esecuzione del contratto di investimento finanziario stipulato tra il TA e la LE
AN con l'intermediazione del AR”.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4049/2015, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il 15 ottobre 2015, così provvedeva:
“Accoglie l'appello per l'effetto:
Dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana;
Rimette la causa davanti al giudice di primo grado;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese”.
4
Con comparsa notificata in data 20 gennaio 2016, RE AN riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Avellino, ribadendo le conclusioni già rassegnate con l'originario atto di citazione.
Si costituivano nuovamente i convenuti, opponendosi alle avverse domande e chiedendone il rigetto.
Nelle more la LE proponeva ricorso per cassazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2202 dell'anno 2018, vertente
TRA
DO OL (C.F.: [...]), rappresentato
e difeso dall'avv. Paolo Spagnuolo (C.F.: [...]), e con lo stesso elettivamente domiciliato in Atripalda (AV), alla via Ferrovia n. 19;
- APPELLANTE
E
IP NK (SUISSE) Società Anonima di diritto svizzero in liquidazione, in persona del liquidatore rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall'avv. Francesco Criscoli (C.F.: [...]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Criscoli in
Napoli, alla via dei Mille n. 25;
- APPELLATA
NONCHE'
OB AR ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Vicidomini ([...]);
- APPELLATO
OGGETTO: intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 30 novembre 2023, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2009, RE
AN citava in giudizio la LE AN SE in liquidazione e
RT AR innanzi al Tribunale di Avellino, deducendo che:
- nel mese di novembre del 2005, sollecitato da alcuni parenti, aveva contattato il promotore finanziario RT AR, che si sarebbe presentato quale unico e fidato referente della LE;
- in data 8 novembre 2005, presso l'ufficio di C/so Europa n. 27 in
Avellino, aveva stipulato con il AR, ed alla sola presenza di quest'ultimo, un “contratto di investimento fiduciario” per un'operazione finanziaria propostagli dal promotore e denominata “Travel Point”, senza però ricevere alcuna informazione dettagliata circa l'operazione, né tantomeno la copia dei documenti sottoscritti, nonostante la sua contestuale ed esplicita richiesta;
- in data 15 novembre 2005, al fine di realizzare l'investimento in parola, aveva trasferito dal conto corrente aperto presso la Monte Paschi di Siena
– filiale di Avellino verso la LE la somma di euro 60.000,00, tramite bonifico;
- in data 6 dicembre 2005 si era accordato con il AR per realizzare un ulteriore investimento, sottoscrivendo lo “spotting n. 5110/L” e versando la somma di euro 20.000,00, tramite assegni;
- con riferimento ad entrambe le citate operazioni finanziarie, né il promotore, né l'intermediario avevano assolto agli obblighi informativi previsti dal t.u.f.;
- aveva ricevuto dall'intermediario rassicurazioni circa il buon andamento dell'investimento, attraverso attestazioni di rendimenti su carta intestata
LE AN SE (v. attestazioni del 28.11.2005, 21.11.2006,
21.11.2007 e 10.04.2006);
- nel corso del rapporto aveva più volte chiesto il disinvestimento delle somme per soddisfare esigenze familiari, senza che il promotore provvedesse ad evadere la richiesta;
2
- appreso dai propri familiari che il loro investimento non aveva in realtà sortito gli effetti risultanti dalla rendicontazione fornita dal AR, si era recato per la prima volta negli uffici della LE, in Lugano, ove gli era stata data conferma dell'apertura del conto;
- al contempo, tuttavia, gli era stato comunicato che il suo credito a saldo risultava pari a soli euro 5.228,19, per effetto delle perdite derivate dagli investimenti eseguiti da altro promotore finanziario, tale IA
GN, del quale risultava cliente in virtù della “procura amministrativa
a favore di terzi e/o gestori terzi”, che la LE sosteneva essere stata compilata e sottoscritta da esso attore l'8 novembre 2005, a Lugano, in presenza di un rappresentante della banca;
- in realtà, però egli non aveva mai sottoscritto tale documento, né mai incontrato alcun rappresentante della LE, né si era trovato a Lugano nella data indicata.
Tanto premesso, all'adito Tribunale chiedeva di:
“- Accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria del promotore
RT AR per le irregolarità gestionali e la lesione dei diritti patrimoniali
e non patrimoniali del sig. RE AN;
- Accertare e dichiarare la responsabilità solidale di LE AN (suisse) in liquidazione - in persona del liquidatore rapp.te p.t.;
- Per l'effetto, condannare RT AR e LE AN (suisse) in liquidazione al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall'attore mediante pagamento in solido della somma di € 80.000,00 in suo favore o della diversa somma che il Giudice riterrà più opportuna, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore);
- In via subordinata accertare e dichiarare la nullità (virtuale) del contratto di investimento e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento della medesima somma di € 80.000,00 quale restituzione del capitale investito, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria;
- Condannare, in ogni caso, i convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., comunque entro i limiti di € 260.000,00;
- Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
3
In data 1° febbraio 2010 si costituiva RT AR, eccependo in rito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande attoree e chiedendone nel merito il rigetto in quanto non provate e, in ogni caso, infondate.
Si costituiva la LE, la quale eccepiva in via preliminare ed assorbente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in favore del giudice svizzero in applicazione della Convenzione di Lugano del 1988 e, in via subordinata, si opponeva alle domande di RE AN in quanto nulle, inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque infondate.
Con provvedimento del 4 maggio 2010, il giudice, ritenendo dirimente la questione di giurisdizione, rinviava la causa al 27 ottobre 2010 per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza n. 1579/2010 resa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'esito dell'udienza del 27 ottobre 2010, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano compensando le spese del procedimento.
Con atto di appello notificato in data 5 aprile 2011, RE AN proponeva impugnazione avverso la predetta sentenza, lamentando che, in punto di giurisdizione, “erroneamente il giudice di primo grado non aveva ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina derogatoria a favore del consumatore prevista dalla parte IV della medesima convenzione di Lugano invocata sin dall'atto di citazione (pag. 12) ed aveva, invece, erroneamente ritenuto valida la clausola contrattuale con cui era stata fissata la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria elvetica per le risoluzione delle controversie sorte in esecuzione del contratto di investimento finanziario stipulato tra il TA e la LE
AN con l'intermediazione del AR”.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4049/2015, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il 15 ottobre 2015, così provvedeva:
“Accoglie l'appello per l'effetto:
Dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana;
Rimette la causa davanti al giudice di primo grado;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese”.
4
Con comparsa notificata in data 20 gennaio 2016, RE AN riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Avellino, ribadendo le conclusioni già rassegnate con l'originario atto di citazione.
Si costituivano nuovamente i convenuti, opponendosi alle avverse domande e chiedendone il rigetto.
Nelle more la LE proponeva ricorso per cassazione
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