Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2024, n. 654

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2024, n. 654
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 654
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo


R.G. N. 530/2022
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
NAlisa MULTARI Presidente
OL TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello
da
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587) in persona del legale
rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, elettivamente domiciliato, presso l'Ufficio
legale distrettuale INPS di Venezia Dorsoduro 3500/d, rappresentato e difeso dall'avv. IO Aprile
(c.f. [...], fax 041-2702647, PEC: avv.sergio.aprile@postacert.inps.gov.it), giusta
procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio OL Castellini
in Roma dd. 21/07/2015, rep. 80974, rogito 21569, in atti
Parte appellante
contro
LT GE TV S.R.L., P. IVA: 02529880219, con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), Via Bruno
Buozzi n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Angeli Graziano, C.F.:
[...], nato a [...] il18.04.1958 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Eccher del Foro di Trento, C.F.:
[...], PEC: lorenzo.eccher@pectrentoavvocati.it, ed elettivamente domiciliata
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presso il suo studio in 38122 Trento (TN), Via delle Orne n. 32, giusta delega in atti
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 711/2021 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni:
Per parte appellante:
in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro:
- rigettarsi il ricorso introduttivo di primo grado;

- confermarsi gli atti amministrativi opposti e comunque condannarsi parte appellata al pagamento
in favore dell'Inps della somma a titolo di contributi omessi e relative sanzioni come ivi quantificati,
oltre le somme aggiuntive e gli ulteriori accessori di legge maturati e maturandi sino al saldo;

- condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15%
per rimorso forfettario.
Per parte appellata:
Nel merito:
- rigettare il ricorso d'appello avversario;

- per l'effetto, confermare la sentenza n. 711/2021 (il cui dispositivo è stato letto in udienza), emessa
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia in data 23.11.2021, depositata in data 08.01.2022 e
mai notificata, per tutte le ragioni esposte.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del difensore per entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori
di legge.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto il ricorso della società Alto Adige
TV SRL, dichiarando non dovuti gli importi pretesi dall'INPS con l'avviso di addebito opposto. Ha,
altresì, compensato tra le parti le spese di lite.
La società Alto Adige TV ha ricevuto l'avviso di addebito n. 321 2013 00007207 31 000 di €
41.747,99, avente ad oggetto il recupero dei contributi per gli anni 2009-2011, relativamente alla
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posizione di 17 lavoratori (tecnici RA, “traduttrici”, giornalisti). La società ha prospettato
l'insussistenza dell'obbligazione contributiva, sostenendo che si tratta di collaboratori autonomi
occasionali, e non di lavoratori subordinati.
Il primo giudice ha accolto le domande della società, così motivando:
PRESCRIZIONE
L' eccezione di prescrizione quanto ai contributi pretesi per gli anni 2009-2010-2011-2012 va
disattesa in quanto il decorso del termine quinquennale è stato interrotto una prima volta a mezzo
della notifica del verbale di accertamento ENPALS e del verbale di accertamento congiunto in data
27/06/2012 (v. docc 4 e 5 INPS) e poi nuovamente entro il quinquennio successivo dalla notifica
della diffida 16.6.2017 avvenuta il 26/06/2017 (doc. 2 Inps).
Quanto ai contributi relativi a tale periodo, appunto dal 2009 al 2012, tenuto conto di tale
scansione temporale, l'omessa notifica alla società dell'avviso di addebito conseguente
all'accertamento - che l'Inps ha inviato con lettera raccomandata indirizzata alla sede, ma senza
esito in quanto la società stessa è risultata soggetto non conosciuto all'indirizzo indicato (v. doc.3
Inps ) - è in concreto ininfluente in quanto dopo la prima interruzione con la notifica del duplice
verbale ex Enpals e congiunto nel 2012 nel quinquennio successivo è intervenuta in tempo utile
ulteriore interruzione del termine con la notifica della diffida di pagamento 16.6.2017.
Quanto invece ai contributi relativi ai periodi diversi, ovvero quanto alla posizione AG
IE relativamente al periodo 1.3.2007 – 30.6.2007, l'eccezione di prescrizione è fondata per
mancanza di tempestivo atto interruttivo iniziale.
MERITO
Nel merito l'addebito contributivo di cui si controverte riguarda l'omesso versamento dei
contributi Ex Gestione ENPALS e INPS Gestione Privata, in relazione a rapporti di lavoro con
soggetti che hanno svolto attività lavorativa di:
A) GIORNALISTI = NA ER, LE EY, SS AL, IO LO, IE
GA, PO RO e AR VI;

B) TRADUTTORI = MA GE, ER DE, JA ÜE, AN LN,
CO ER, JA SA AR;

3 C) TECNICI CAMERAMEN = MI LO, OL AV, FA LI e RE AN
L'opposizione va accolta in quanto il presupposto su cui si fonda la pretesa, costituito dallo
svolgimento dell'attività, nei diversi periodi rispettivamente contestati lavoratore per lavoratore, in
modo continuativo e con modalità difformi dall'avvenuta retribuzione a titolo di collaborazione
autonoma occasionale, non è stata – dall'Inps, gravato dal relativo onere di prova – dimostrata.
La società ha formulato l'opposizione non già negando le varie collaborazioni ma obiettando
che le stesse sono state rese, nei singoli rispettivi periodi addebitati, per molti collaboratori
antecedenti all'assunzione come dipendenti, come lavoratori occasionali, retribuiti in base al numero
di interventi effettuati (articoli redatti quanto ai giornalisti, telegiornali tradotti quanto alle traduttrici,
singole prestazioni non continuative quanto ai RA), dotati di libero accesso ai luoghi
dell'azienda, non assoggettati a vincoli di orario, né soprattutto destinatari di singoli cogenti
disposizioni di lavoro.
Scontato ovviamente il necessario coordinamento con l'azienda (quanto alle traduttrici in
personale di CA Olivetti in modo da raccordare la presentazione della traduzione con la
trasmissione del telegiornale) non risultano forniti riscontri probatori atti ad escludere l'occasionalità
delle prestazioni come risultanti dalle tempistiche dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Non sono comprovati né l'obbligo di rispettare un predeterminato orario di lavoro, né
l'assoggettamento a controlli in ordine all' accesso alla struttura aziendale, o al rispetto di un vincolo
gerarchico e direttivo, né all'osservanza di alcun codice disciplinare.
Non è neppure comprovata l'avvenuta erogazione di un compenso fisso corrisposto a
cadenze prestabilite: in alcun modo è stato dall'Inps - come detto gravato dall'onere di prova -
smentito il calcolo dei corrispettivi alle traduttrici esclusivamente attraverso la verifica del numero di
TG tradotti in lingua tedesca, senza che avesse valenza alcuna il tempo impiegato da ciascuna
traduttrice oppure il luogo in cui fisicamente la traduzione veniva eseguita.
DE, ÜC, ÖL ed AR erano oltretutto
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