Corte d'Appello Catania, sentenza 27/12/2024, n. 1230
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella PARISI Presidente
Dott.ssa Marcella CELESTI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 998/2021 R.G. promossa da
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA (C.F. 01661590891), in per- sona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Marino;
appellante contro
RI IA (C.F. [...]), rappresentata e difesa, giusta pro- cura in atti, dall'avv. Maurizio Benincasa;
appellata
e nei confronti di
1
REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro-tempore, ASSESSORATO RE-
GIONALE DELLA SALUTE e ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMI-
GLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, in persona degli Assessori pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cata- nia;
appellati avente a oggetto: disabilità gravissima - assegno di cura;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, con appello depositato il 9 agosto 2021, impugnava la sentenza n. 1084/2021 del Tribunale di Siracusa, sez. Lavoro, pubblicata il
9 luglio 2021, con la quale il Tribunale adito – pronunciandosi sul ricorso proposto da
CI TE, quale Amministratore di Sostegno del figlio minore DA RC, e avente a oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo alla corresponsione della presta- zione assistenziale prevista dal D.M. 26.09.2016 (c.d. “assegno di cura”) – disattese preliminarmente le eccezioni sollevate da parte resistente, all'esito dell'attività istruttoria, così statuiva: “dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana e del-
l'Assessorato Regionale della Salute;
- in accoglimento del ricorso, dichiara DA
RC persona con disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 DM 26.9.2016 dalla data del
12.11.2018 e, per l'effetto, condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle somme dovute
(assegno di cura) con la stessa decorrenza;
si prende, peraltro, atto che l'ASP ha succes- sivamente riconosciuto il beneficio dal 4.12.2019, rinviando sul punto a quanto in parte motiva;
- condanna l'ASP al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 2.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al
15 %;
e che distrae in favore dell'avv. Maurizio Benincasa;
con compensazione nei con- fronti delle altre parti;
- spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico dell'ASP”.
2
Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, gli odierni appellati resistevano al gravame.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 5 dicembre 2024, fissata ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un articolato motivo di gravame, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa cen- sura la sentenza impugnata per l'omessa pronuncia da parte del decidente sulle eccezioni sollevate in primo grado con la memoria di costituzione e le successive note autorizzate.
1.1. In particolare, l'Amministrazione reitera l'eccezione di inammissibilità e/o l'improce- dibilità del ricorso introduttivo per la pendenza – su istanza presentata al PUD/Distretto
Socio Sanitario di Augusta dall'odierna ricorrente – di altra istanza relativa all'accerta- mento in capo al minore DA RC del beneficio economico di cui all'art. 3 D.M.
26/09/2016. Nello specifico, deduce che “la domanda concernente la controversia in ma- teria di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al primo comma dell'articolo 442 c.p.c., non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compi- mento dei procedimenti stessi”.
1.2. Sempre in via preliminare, eccepisce, inoltre, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, D.L. n. 263/2003, conv. con L.
n. 326/2003, essendo stato il ricorso iscritto a ruolo il 23 gennaio 2020, ben oltre il termine di 180 giorni dalla notifica del verbale di accertamento sanitario (6 maggio 2019).
1.3. L'ente appellante censura, ancora, il capo della sentenza impugnata, che ha disatteso
l'eccezione sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Tanto deduce in ordine alla sollevata eccezione: “Nel caso che ci occupa la sig.ra CI
TE con i motivi di ricorso ha eccepito e contestato l'atto con cui non è stato ricono- sciuto al minore DA RC status di disabile gravissimo, che si pone come espres- sione di un potere discrezionale dell'Ente. Con il PAI (piano assistenziale individuale),
3
infatti, l'Ente, attraverso l'UVM (unità di valutazione multidimensionale), esprime un'arti- colata valutazione sulle prestazioni più appropriate riconoscendo e/o revocando lo status di disabile gravissimo. In altre parole, nel presente giudizio si discute della non corretta attività (o esercizio di un potere) spazio discrezionale della P.A. circa un provvedimento amministrativo concernente il riconoscimento della disabilità gravissima e il beneficio economico a esso connesso, ove il soggetto beneficiario è portatore, nei confronti dell'En- te, non già di un diritto soggettivo ma di un interesse legittimo, come tale da tutelarsi, ai sensi dell'art. 103 Cost., innanzi agli organi della giustizia amministrativa”.
1.4. Da ultimo, l'A.S.P. di Siracusa censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Siracusa – a fronte dell'eccezione di non integrità del contraddittorio e della richiesta di integrazione nei confronti del Comune di Siracusa – non ha provveduto in tal senso né si è pronunciato su di essa.
Richiama a tal fine l'art. 1, comma 3, L.R. n. 04/2017 e la circostanza secondo cui la de- stinazione dei fondi stanziati dalla Regione Siciliana (Fondo regionale per la disabilità) avviene previa ammissione al beneficio da parte del Comune di residenza.
2. L'appello è infondato.
2.1. In via preliminare va esaminato il motivo di gravame, afferente al difetto di giurisdi- zione del giudice ordinario, che tuttavia non può trovare accoglimento.
Va premesso che nella fattispecie in esame non rileva il principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella recente sentenza n. 2481 del 27 gennaio 2023, riguardando la differente fattispecie del risarcimento del danno per mancata erogazione dell'assegno di cura, non materialmente corrisposto solo a causa dell'inerzia della pubblica amministrazione.
Nel caso in esame, la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi